Pos. 1  Prot. N. ..................86.02.11  




Oggetto: Comune di XXXX- Progetto "Lavori di completamento degli impianti depurativi e della rete fognante" - 2° stralcio del progetto generale. Quesito.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
Dipartimento territorio e ambiente
P A L E R M O


e, p.c. PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
      Dipartimento della Programmazione  
      P A L E R M O  







Con la nota in oggetto codesto Assessorato -cui sono demandati, fra gli altri, gli adempimenti connessi all'attuazione ed alla vigilanza sull'esecuzione dei "Lavori di completamento degli impianti depurativi e della rete fognante - 2° lotto", ammessa a finanziamento con D. Ass. Pres. n.276 del 21.7.2000, a valere su risorse assegnate dallo Stato - ha chiesto allo scrivente Ufficio di "volersi esprimere circa quanto affermato dal Comune di XXXX", secondo il quale il progetto predetto costituirebbe stralcio di progetto generale esecutivo, in relazione al voto reso dal CTAR nella seduta del 29.2.1996, atteso che codesto Dipartimento ha, invece, ritenuto che "l'intervento in questione non possa essere considerato progetto stralcio di un progetto generale esecutivo".
Nel parere sopracitato, reso dall'organo consultivo sul progetto generale da cui discende il progetto di 2° stralcio, viene testualmente affermato che i relativi elaborati progettuali "sono da intendere esecutivi secondo le disposizioni di cui all'art.5 bis della L.R. 21/85 introdotto dall'art.20 della L.R. 10/93; tuttavia, non risultando l'opera inserita nella sua interezza nei programmi di finanziamento, il progetto ai sensi dell'art.19 della L.R.10/93 è da ritenere di massima per l'eventuale utilizzazione ai fini dell'inclusione nei programmi di spesa".
Avuto riguardo a tale ultima affermazione (da ritenere di massima) codesto Assessorato ha chiesto al Comune di XXXX di provvedere ad approvare il progetto ammesso a finanziamento "come progetto esecutivo dall'organo competente (art.3 L.R. 21/99) nonché di acquisire "il parere igienico sanitario e la relativa approvazione amministrativa" al fine di procedere all'adozione del provvedimento di impegno di spesa e contestuale accreditamento delle somme per la realizzazione dell'opera.
Il comune interessato -rilevato che il progetto di 2° lotto era stato approvato in linea tecnica come progetto stralcio di un progetto generale esecutivo già approvato dal ctar- ha, invece, sostenuto che l'affermazione "da ritenere di massima" era stata utilizzata dal ctar solo al fine di rendere possibile l'inclusione del progetto esecutivo nei programmi di spesa regionali ai sensi dell'art.19 della l.r. n.10/1993, comunicando nel contempo l'avvenuta aggiudicazione dei lavori.
Infine, ove si concordasse con l'avviso espresso dal Dipartimento è stato chiesto di esprimere il parere "circa le attività che conseguentemente debbano porsi in essere" sia da parte del Dipartimento regionale che da parte del comune di XXXX.
  Alla luce di quanto sopra riportato, si evince che - la sussistenza o la mancanza di un progetto generale esecutivo del quale l'intervento de quo costituirebbe il secondo stralcio - viene ricondotta sia da parte dell'Amministrazione regionale richiedente che da parte del comune beneficiario alle espressioni letterali utilizzate dal ctar nel voto reso nella seduta del 29.2.1996. 



  2. Preliminarmente e in via generale occorre rilevare che la richiesta di parere che si riscontra sottopone allo scrivente una problematica, lato sensu, interpretativa delle locuzioni letterali usate dall'organo consultivo che ha reso il parere suindicato e che, pertanto - almeno nei termini in cui la stessa è stata formulata - esula dalla competenza ascritta a quest'Ufficio atteso che l'attività consultiva si esplica attraverso l'emissione di pareri sull'interpretazione di norme legislative e regolamentari. 
  Fermo restando quanto sopra espresso, ove ciò possa essere di ausilio a codesta Amministrazione, si può solo rappresentare quanto segue. 

Principio fondamentale in materia di opere pubbliche è quello fissato nell'art.1 del r.d. 8 febbraio 1923, n.422 il quale stabilisce che le opere pubbliche dello Stato si eseguono in base a progetti regolarmente compilati ed approvati.
Nell'ambito della complessa procedura prevista per la realizzazione delle opere pubbliche, l'attività di progettazione costituisce un vero e proprio procedimento amministrativo a forte valenza tecnica in cui deve essere osservato un percorso predeterminato dal legislatore e nel quale ogni fase di approfondimento progettuale presuppone che si sia esaurita la precedente in un contesto logico temporale ben definito.
A tal proposito va evidenziato che l'attività di progettazione e la relativa documentazione predisposta diventano progetto in senso tecnico giuridico - come precisato dalla Corte dei Conti Sezione Controllo Stato 20 giugno 1985 n.1856 - solo dopo che sugli stessi siano intervenuti i dovuti pareri e la conseguente approvazione dell'organo competente.
Ai sensi dell'art.5 bis della legge regionale 29 aprile 1985 n.21, e successive modifiche ed integrazioni , è possibile distinguere tre diversi livelli di progettazione - preliminare, di massima ed esecutiva - per ciascuno dei quali vengono nel dettaglio indicati gli elaborati richiesti.
In particolare, a norma del comma 3 dell'art.5bis cit.,la progettazione esecutiva deve essere "redatta in conformità a quella di massima, deve contenere i seguenti altri elaborati: particolari costruttivi..."; conseguentemente la progettazione esecutiva non solo deve contenere, oltre agli elaborati richiesti per tale livello di progettazione, anche gli elaborati indicati per la progettazione di massima, ma le scelte assunte con la progettazione di massima non possono essere smentite dal successivo livello di progettazione.
La progettazione di un'opera, inoltre, è strettamente correlata con altre fasi quali la programmazione e il finanziamento fra loro interdipendenti.
Secondo il disposto dell'art.4, comma 5, della citata legge: "Possono essere incluse nei programmi di spesa regionali solo le opere dotate di progetto di massima munito di tutte le autorizzazioni ed i pareri ottenibili in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto"; il successivo art.5, comma 3, della stessa legge conferma al riguardo che : "Gli enti di cui all'art.1 possono attivare la procedura per il finanziamento di un'opera pubblica solo in forza di progettazione di massima della medesima."
Giova, al riguardo, precisare che, costituendo il progetto esecutivo approfondimento di quello di massima, l'attivazione del finanziamento dell'opera e l'inserimento della stessa nei programmi regionali deve ritenersi ammissibile in presenza sia della progettazione di massima (requisito minimo richiesto), che di quella esecutiva.
Conclusa la fase della programmazione con il provvedimento che approva il programma di spesa regionale, la successiva fase del finanziamento della singola opera potrà attivarsi - ai sensi dell'art.4, comma 10, della l.r. n.21 del 1985 e successive modifiche ed integrazioni - soltanto "dopo l'approvazione del progetto esecutivo, che l'ente deve inoltrare corredato dagli atti che comprovano la realizzabilità dell'opera alla stregua della normativa urbanistica, nonché la positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri, ivi compresi quelli relativi alla eventuale valutazione di impatto ambientale, richiesti dalle leggi vigenti".
  La richiamata normativa che disciplina il complesso iter per l'esecuzione delle opere pubbliche - in cui ciascuna fase presuppone che si sia esaurita quella precedente, e ciò vale per la progettazione, programmazione, finanziamento e affidamento dei lavori - esclude che possa, comunque, venir meno uno dei passaggi obbligati e predeterminati dal legislatore. 

La procedura prevista dalla legge regionale n.21 del 1985 e successive modifiche ed integrazioni richiede, pertanto, l'esistenza di una progettazione di massima o esecutiva per l'inclusione dell'opera nei programmi di spesa, e l'esistenza di un progetto esecutivo approvato ai fini del finanziamento dell'opera.
A termini dell'art. 4, comma 10, cit l'approvazione del progetto esecutivo costituisce l'atto presupposto del successivo decreto con il quale si provvede al finanziamento dell'opera.
In virtù del principio della derivazione - conformemente a quanto ritenuto dalla Corte dei Conti, sez. controllo Stato, deliberazione n. 107 del 1 agosto 1995 - gli eventuali vizi dell'atto presupposto si riflettono sugli atti successivi.
Nel caso di progetto stralcio di progetto generale esecutivo il procedimento finalizzato alla realizzazione dell'opera differisce da quello ordinario in quanto l'art.12, comma 6, legge regionale n. 21 del 1985, onde evitare il ripetersi di alcuni passaggi procedurali - nella specie l'acquisizione del parere dell'organo tecnico - statuisce che "sui progetti stralcio di progetti generali esecutivi sui quali hanno espresso il parere tecnico gli organi competenti esprime parere, indipendentemente dall'importo, il responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente, che attesta la conformità al progetto generale approvato e si esprime in via definitiva sull'eventuale aggiornamento dei prezzi".
Ciò rileva soltanto ai fini dell'acquisizione del parere dell'organo tecnico e non anche per l'approvazione del progetto stralcio che spetta all'organo competente come individuato dall'ordinamento dell'ente.
Pertanto, acquisita l'attestazione di conformità prevista dall'art.12 su citato, il progetto, ai fini del finanziamento dell'opera, deve essere approvato dall'organo competente.
Dalla documentazione allegata alla richiesta di parere che si riscontra, si evince che l'attestazione di conformità sul progetto di 2° stralcio suindicato è stata resa in data successiva alD.Ass.Pres. n.276del 21 luglio 2000 con il quale è stato concesso il finanziamento dell'opera.
Con riferimento alla fattispecie in esame, pur senza voler fornire una interpretazione non consentita a quest'Ufficio, si rileva, infine, che nel parere reso dal ctar quest'ultimo distingue tra elaborati progettuali, che definisce esecutivi, e progetto che qualifica, invece, di massima, richiamando per i primi l'art.5bis legge citata e per il secondo l'art. 4 della stessa legge come modificato dall'art.19 della legge regionale 10/93.

3. Si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti che l'Assessorato territorio e il Dipartimento della programmazione - cui la presente è, parimenti, diretta in considerazione delle competenze allo stesso ascritte nella materia de qua - dovessero ritenere necessario richiedere allo scrivente.
In tal caso si rappresenta l'esigenza che vengano esplicitate le problematiche giuridiche in ordine alle quali si intende acquisire l'avviso di quest'Ufficio.


4. Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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