Pos. IV Prot.___________/87.2002.11

OGGETTO: Regione siciliana.- Organizzazione amministrativa.- Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.- Conferimento incarichi ed articolazione operativa.

UFFICIO DI RAPPRESENZANZA E DEL CERIMONIALE
(Rif. nota n. 1751 del 21 marzo 2001)

e, p.c. - UFFICIO DI GABINETTO
DELL'ON.LE PRESIDENTE

- SEGRETERIA GENERALE

- DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata, il Dirigente preposto all'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale ha chiesto l'avviso dello scrivente in ordine a talune problematiche concernenti l'oggetto.
In particolare si chiede di sapere se sia ascrivibile allo stesso Dirigente la competenza al conferimento di incarichi dirigenziali, se gli stessi possano essere relativi alla titolarità di subordinate strutture operative oppure esclusivamente di consulenza, studio o ricerca, e come - non essendo previsto per gli uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente, alcuno specifico capitolo per quanto attiene al trattamento accessorio e variabile del personale - possa procedersi alla copertura della spesa derivante dal conferimento degli incarichi.

2.- In ordine alla problematica proposta - della quale si ritiene dover rendere partecipe, in considerazione delle competenze rispettivamente ascritte e del ruolo istituzionalmente attribuito, anche l'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente, la Segreteria Generale ed il Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, ai quali pertanto il presente parere viene inviato per conoscenza - si osserva quanto segue.

Le peculiarità caratterizzanti gli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione - quali essi risultano, oggi, identificati dall'art. 58 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, e da disposizioni legislative successive (cfr.: art. 1, comma 2, l.r. 10 dicembre 2001, n. 20) - hanno determinato l'esigenza non soltanto di provvedere alla loro qualificazione ed individuazione, ma soprattutto di prevedere, giusta art. 16 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, una organizzazione diversificata "in conformità alla tipicità delle rispettive funzioni".
La relativa disciplina risulta provvisoriamente individuata, in conformità a quanto previsto dall'art. 57, comma 2, della l.r. 3 maggio 2001, n. 6 - nelle more della adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 4, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, e fino a quando non saranno definite le relative procedure, ed in uno con le norme applicative della riforma dell'organizzazione amministrativa regionale disposta dalla citata l.r. 10/2000, in attuazione dei principi desumibili dalle disposizioni recate dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, espressamente qualificati norme fondamentali di riforma economico-sociale - con la deliberazione della Giunta regionale n. 366 del 2 ottobre 2001.
In via generale, comunque, e specificamente per tutto quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, anche in relazione a detti Uffici, le disposizioni di carattere generale dettate con lo stesso atto deliberativo, nonché, ovviamente, le sovraordinate previsioni legislative.
Fatto salvo in ogni caso appare - sia per il letterale rinvio operato dalla disposizione di cui all'art. 5 del testo approvato con la richiamata deliberazione della Giunta regionale, sia soprattutto per la sostanziale inderogabilità delle relative previsioni, caratterizzanti la disposta riforma amministrativa e costituenti norme fondamentali e principi generali, applicabili anche nella fattispecie con le sole diversificazioni imposte dalla particolare tipologia delle riguardate strutture - il principio di ripartizione dei poteri all'interno delle pubbliche amministrazioni, e la conseguente separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, demandate agli organi politici, e l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, attribuita ai dirigenti.
Appena il caso è di ricordare al tal proposito che la disposta attribuzione dei poteri gestionali all'apparato burocratico risulta connotata dal carattere dell'esclusività, restando preclusa al potere politico ogni determinazione ulteriore rispetto a quelle ricomprese nell'esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo.
Sempre in via generale appare opportuno rimarcare che l'attribuzione ad un soggetto di una posizione organizzativa comporta l'imputazione allo stesso di tutti i compiti operativi e di gestione alla stessa posizione connessi, e richiede, sulla base di elementari principi di organizzazione, che le responsabilità relative ed i risultati dell'attività siano chiaramente riferibili al medesimo soggetto cui l'incarico è stato conferito.

Ciò premesso si osserva che l'avere puntualmente specificato (art. 5, comma 2, delle norme applicative individuate dalla Giunta regionale) che i dirigenti preposti agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione "esercitano in piena autonomia tutte le funzioni proprie della dirigenza, senza che ciò comporti, ad alcun fine, attribuzione di fascia superiore", non può che comportare l'attribuzione ai predetti oltre che delle funzioni genericamente ascritte ai dirigenti dall'art. 8 della l.r. 10 del 2000, anche dei compiti e poteri riservati, con riferimento alle strutture di massima dimensione di competenza, ai dirigenti generali.
Ed invero dalla considerazione che i dirigenti preposti agli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, costituiscono apice burocratico della relativa struttura, in diretto rapporto ed interlocuzione con il vertice politico e non soggetto a coordinamento alcuno da parte di strutture amministrative gerarchicamente sovraordinate, discende che non può che agli stessi imputarsi, in via definitiva, ogni determinazione amministrativa e gestionale connessa alla funzione ricoperta.
Coerentemente con la cennata interpretazione, e con la conseguente imputazione di funzioni, peraltro, il "Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali", approvato con decreto presidenziale 10 maggio 2001, n. 8, dispone a tal proposito, (art. 2, comma 5) che il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione si limita ad assicurare "il raccordo" con i predetti Uffici alle dirette dipendenze. L'attribuita funzione, che prefigura sostanzialmente una attività di tipo collaborativo, e dalla quale appare viceversa esulare ogni sovraordinazione, esclude, ad avviso dello scrivente, che in essa possa farsi rientrare un compito prettamente gestionale, quale quello del conferimento degli incarichi ai dirigenti assegnati agli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.
A conferma di quanto rilevato, si osserva ancora che la Giunta regionale, nell'esercizio delle spettanti funzioni di indirizzo politico-amministrativo - tra le quali puntualmente, anche se esemplificativamente, l'art. 2, comma 1, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, annovera l'adozione degli atti di indirizzo interpretativo ed applicativo - ha statuito, in sede di deliberazione n. 249 del 28 maggio 2001, recante "Linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza e la graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai fini del trattamento accessorio", che "gli incarichi al personale dirigenziale addetto agli uffici ora citati (ndr: tra i quali gli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione) sono conferiti dal dirigente ad essi preposto" (cfr. punto 5, ultimo periodo, della deliberazione citata).
Pertanto i dirigenti preposti a detti Uffici procederanno alla stipula - ed al conseguente formale atto di approvazione, soggetto all'ordinario controllo di regolarità amministrativa e contabile - dei contratti individuali di lavoro con i dirigenti assegnati alla struttura operativa in discorso, esercitando, nella fattispecie, poteri analoghi a quelli ascritti ai dirigenti generali.

Risolto il primo dei quesiti proposti, si osserva che parimenti imputabile alla competenza dei Dirigenti preposti agli Uffici in discorso appare l'adozione degli atti relativi all'organizzazione degli Uffici medesimi, e, in particolare dei provvedimenti di individuazione e costituzione delle unità operative di base, a responsabilità dirigenziale, e degli uffici semplici, quali unità organizzative elementari cui non è prescritto sia preposto un dirigente, in cui possono articolarsi - in relazione a riscontrate esigenze di efficienza operativa, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione, e di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa ed al fine di garantire per ciascun procedimento, l'attribuzione unitaria della connessa responsabilità complessiva - le strutture operative dirette.
In altri termini, il potere di organizzazione, o quantomeno la parte di esso che è rimesso, sulla base di regole previamente definite, alla potestà amministrativa, appare connaturato alla competenza dirigenziale, ed in particolare, influendo rilevantemente sulla gestione attribuita, e sulle possibilità e modalità di perseguimento degli obiettivi assegnati, non può che imputarsi, nell'ambito dell'apparato burocratico, al soggetto apicale della struttura, alle cui scelte discrezionali ed alla cui professionalità è affidata la relativa attività.

Infine, per ciò che attiene l'ultima problematica proposta all'attenzione dello scrivente - nell'osservare, per inciso e preliminarmente, che l'esercizio dei poteri di spesa rientranti nella competenza dei propri uffici costituisce sicura attribuzione di ogni dirigente preposto a qualsivoglia struttura operativa, essendo palesi, in contraria ipotesi, i pericoli di sovrapposizione, interferenza, deresponsabilizzazione ed inefficienza che ne conseguirebbero - si riporta, per la rilevanza ai fini della soluzione del quesito in argomento, la disposizione recata dall'art. 9, comma 2, della l.r. 10 dicembre 2001, n. 21, che, testualmente statuisce: " A decorrere dalla medesima data (ndr: dal 1° gennaio 2002) alle spese relative al personale dipendente che presta servizio presso tutti i dipartimenti e gli uffici della Presidenza della Regione provvede il dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza e assistenza del personale, presso la cui rubrica sono allocati i pertinenti distinti capitoli."
Rilevato che l'attività affidata alla individuata struttura di massima dimensione appare avere natura sostanzialmente esecutiva (o gestionale in senso materiale), restando nelle prerogative dei Dirigenti preposti agli altri dipartimenti ed uffici della Presidenza ogni determinazione discrezionale connessa all'organizzazione delle risorse umane assegnate, si osserva che i capitoli di spesa rilevanti nella fattispecie, ed in cui, a fini gestionali, sono state ripartite - con decreto 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze - le unità previsionali di base del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2002, appaiono essere i capitoli 108023 e 108025.
Detti capitoli, ambedue individuati sub amministrazione: "1 Presidenza della Regione", rubrica: "4 Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale", titolo: "1 Spese correnti", aggregato economico: "1 Spese di funzionamento", unità previsionale di base: "1 Personale", risultano rispettivamente denominati: "Spese per il trattamento accessorio di risultato al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, nonché presso gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione",e "Spese per la parte variabile della retribuzione di posizione del personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, nonché presso gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione".
Ora, considerato che il personale riguardato dai capitoli riportati presta servizio in strutture distinte ed assolutamente autonome, appare indispensabile procedere ad un riparto dello stanziamento in relazione a criteri che andrebbero concordati tra i responsabili degli uffici dirigenziali coinvolti, e che comunque non diano adito a disparità di trattamento tra il riguardato personale.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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