POS. II Prot._______________/88.11.2002

OGGETTO: Corsi Professionali Abilitanti. Conferimento incarico di Presidente commissione a Funzionari direttivi con qualifica -D-


ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZI0NE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato
PALERMO


1. Con nota n. 2779 del 10.4.2002 codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente Ufficio su una problematica sorta a seguito della emanazione del D.A. 176/5S del 14.02.2002 di modifica del D.A. 28.4.2000 n. 484, con cui l'Assessore del ramo ha emanato le direttive per lo svolgimento dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio delle attività di commercio,per l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione.
L'art. 12 del citato D.A. prevedeva tra i componenti delle commissioni esaminatrici "un funzionario regionale con qualifica non inferiore a dirigente in servizio presso l'Assessorato, con funzioni di presidente". Il D.A.176/2002 ha esteso il conferimento dei predetti incarichi ai dipendenti regionali " con qualifica non inferiore a funzionario direttivo -D4-. Il citato decreto è stato contestato (con atto extragiudiziale notificato il 20.3.02) dall'Associazione Sindacale "Comitato di base -dipendenti regionali per la carriera - Siciliani Inkazzati" per la parte in cui estende la possibilità di ricoprire le funzioni di cui all'art. 12 D.A. n. 484/2000 solo ai D4 e non a tutti i dipendenti con qualifica -D-, poiché secondo l'Associazione sindacale i D.D.P.P.R.S. 22 giugno 2001 nn.9 e 10 hanno istituito la nuova ed unica categoria professionale giuridica -D - funzionario direttivo, distinta in cinque diverse posizioni, ma, solo ai fini economici. Inoltre contestano il decreto Assessoriale (n.176/02) per eccesso di potere, in quanto, non rivestendo i caratteri dell'atto di indirizzo politico amministrativo, ai sensi del 2° comma dell'art 2 della L.R. 10/2000, avrebbe dovuto essere firmato dal Dirigente Generale.

2. Sulla problematica in oggetto, lo scrivente Ufficio condivide l'orientamento manifestato da codesto Dipartimento nella nota che si riscontra. Invero la distinzione in cinque diverse posizioni dei dipendenti collocati nella categoria professionale -D - non è effettuata ai soli fini economici come sostenuto dall'Associazione sindacale; infatti, il D.P.R.S. 22 giugno 2001,n.10, all'art.4,comma 5°dello "Ordinamento professionale del Personale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge regionale n. 10/2000" espressamente dispone: "Il personale inquadrato nella categoria-D- assume il profilo di funzionario se in posizione D1 e D2, e di funzionario direttivo se in posizione D3 e D4"; la distinzione, quindi, non è puramente economica, essendo il dipendente inquadrato in D1 e D2 funzionario semplice e, solo il dipendente inquadrato in D3 e D4 funzionario direttivo.
Il problema sorto a seguito della contestazione sindacale,quindi, potrebbe porsi,in teoria, solo per i dipendenti collocati in D3 e tuttavia, tenuto conto che la collocazione i D3 o in D4 dipende da una minore o maggiore anzianità di servizio (art. 13 del D.P. citato) essendo collocati in D3 i dipendenti con una anzianità di "almeno" cinque anni di effettivo servizio, e in D4 i dipendenti con una anzianità di "almeno" dieci anni di effettivo sevizio deve ritenersi che in fase di contrattazione si sia voluto, giustamente, tener conto della maggiore esperienza e professionalità, operando una diversificazione anche di carattere professionale.
Pertanto, nell'ambito del potere discrezionale che compete a codesta Amministrazione, si ritiene che la scelta operata di riservare il conferimento degli incarichi di cui all'art. 12 D.A. 484/2000, solo ai funzionari direttivi collocati in D4 , sia del tutto legittima e, come tale, in suscettibile di contestazioni.

3. Per quel che concerne il secondo motivo di contestazione, appare necessario accertare la natura non già del D.A. 176/2002 che dispone modifiche di un precedente provvedimento, bensì del provvedimento base, ossia la natura del D.A. 484/2000. Quest'ultimo, come esattamente rilevato da codesto Dipartimento, detta direttive regionali in materia di corsi professionali. Definisce i requisiti dei soggetti organizzatori, le modalità e le norme di svolgimento dei corsi nonché i programmi degli stessi, i requisiti degli istruttori e le modalità per il rilascio degli attestati. La norma che modifica la composizione delle commissioni esaminatrici, si inserisce in questo contesto.Non sembra sussistere dubbio che il provvedimento emanato contiene norme a rilevanza esterna, rivolto a tutti i potenziali interessati e che per tale sua natura, concordemente con quanto asserito dalla Corte dei Conti (sez. contr. 7.2.96,n.27) esso non rientra nella competenza dei Dirigenti, ma deve ascriversi alla competenza politico-amministrativa dell'Assessore del ramo.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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