POS. II Prot._______________/91.11.2002

OGGETTO:Impianto distribuzione GPL sito in XXXX.

ASSESSORATO INDUSTRIA
Dipartimento Regionale Dell'Industria   
  Servizio VI° 

PALERMO



1. Con nota n. 1043/202CL del 15 Aprile 2002 codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente Ufficio su una problematica concernente l'oggetto.
Riferisce codesto Dipartimento che, con istanza del 24.1.95., la PPPP, titolare della concessione di un impianto di g.p.l. chiese l'autorizzazione a sospendere l'esercizio dell'attività per un periodo di sei mesi, per cause riguardanti la gestione. Autorizzazione concessa da codesto Dipartimento, con l'avvertimento che nella ipotesi del perdurare delle cause di impedimento, la Ditta avrebbe dovuto ripresentare istanza di sospensione, a pena di decadenza.
Ed in effetti, prima della scadenza del termine previsto, la Ditta interessata chiese un ulteriore periodo di sospensione. Nel frattempo, ed a seguito di una segnalazione, codesto Dipartimento veniva a conoscenza che da tempo l'impianto non esplicava alcuna attività, circostanza confermata da una indagine svolta dall'U.T.F.
Codesto Dipartimento, quindi, invitava la Ditta interessata a fornire le proprie controdeduzioni, avvertendo che, in mancanza, si sarebbe proceduto alla emanazione di un provvedimento di decadenza.
Le controdeduzioni sono state fornite con raccomandata del 6.12.95 dopo di che subentra un periodo di oltre sei anni di assoluta inerzia, e da parte della Ditta e, da parte di codesto Dipartimento che non ha mai formalizzato il provvedimento di decadenza.
Con istanza del 24.12.2001, la Ditta, nel dichiararsi pronta a riprendere l'attività entro un massimo di 120 giorni, chiede la concessione della sospensione a suo tempo avanzata e rimasta senza riscontro.
Tutto ciò premesso, codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente Ufficio, in ordine al provvedimento finale, che l'Amministrazione è tenuta ad emettere, tenuto conto anche dell'interesse attuale e concreto che si intende perseguire.


2. L'art.1 della legge regionale 5 agosto 1982, n.97 definisce la distribuzione stradale di carburanti per autotrazione, un pubblico servizio; uno degli obblighi del concessionario (art.10 D.P.R 27.10.1971,n.1269) è quello di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione .Non sussiste alcun dubbio, quindi, che per l'inattività della Ditta interessata, protrattasi per lungo tempo sussistevano tutti i presupposti sia per il diniego di una nuova sospensione, sia per la pronuncia di decadenza della concessione.
Tuttavia, l'inerzia di codesto Dipartimento, anch'essa protrattasi per anni, non ha consentito il prodursi dell'effetto risolutorio che consegue alla pronuncia di decadenza. Pertanto, a fronte, oggi, di una istanza della ditta interessata che si dichiara pronta a riprendere l'attività ed a riattivare l'impianto purchè le sia concessa una ulteriore proroga della sospensione di 120 giorni, per stabilire quale provvedimento assumere, codesto Dipartimento deve valutare quale interesse pubblico sussiste al momento.
E' da sottolineare, infatti, che qualsiasi provvedimento della P.A., ivi compresi gli atti di ritiro o comunque ablativi di potestà, devono essere motivati con riferimento all'interesse pubblico sussistente al momento in cui il provvedimento viene emanato.
Codesto Dipartimento,quindi, dovrà valutare se ancora oggi sussiste l'interesse pubblico a mantenere l'impianto di distribuzione di G.P.L. in quella determinata zona di XXXX, così come, certamente, sussisteva al momento del rilascio della concessione.
Se tale interesse pubblico sussiste ancora oggi, tenuto conto che la concessione assentita nel '90 è tutt'ora valida, essendo prevista una durata di 18 anni, verificata, altresì, la regolarità del pagamento delle tasse sulle concessioni governative, non sembrano sussistere impedimenti all'accoglimento di quanto richiesto dalla Ditta interessata nell'istanza prima citata.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998,n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'acceso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda,poi, che in conformità alla circolare Presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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