Pos. 2   Prot. N. /92.11.02 



Oggetto: Misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori - Art. 170 L.r. 32/2000 - Interruzione fermo tecnico per cause di forza maggiore.




Allegati n...........................



Assessorato regionale
Cooperazione, Commercio,
Artigianato e Pesca
Dipartimento Pesca
Servizio biologia marina
ed attività di pesca
P A L E R M O


1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio due distinti quesiti. Il primo quesito inerisce la portata e il contenuto del 2° comma dell'art. 170 della L.r. 32/2000 che recita: "L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è altresì autorizzato a concedere contributi per misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate con bilancio regionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche, ai sensi del regolamento CE n. 2792/99, articolo 12, comma 6". Poiché la precedente legislazione regionale e, in particolare l'art. 1 della L.r. 30/98 e l'art. 2 della L.r. 24/99, prevedevano espressamente per le interruzioni tecniche delle attività di pesca delle misure di accompagnamento sociale consistenti, oltre che nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato, anche nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale e nel pagamento di un'indennità all'armatore per l'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza del lavoro, codesto Assessorato intende accertare se le ultime due misure citate (in mancanza di un' esplicita previsione del 2° comma dell'art. 170 L.r. 32/2000, che si limita a menzionare genericamente "misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori ") siano ancora erogabili agli armatori o meno.
Con il secondo quesito codesta Amministrazione chiede di conoscere se debba erogare all'equipaggio di un'imbarcazione, il contributo per il periodo di fermo tecnico interrotto a causa di un incendio a bordo per cause non dolose e, in caso positivo, se il contributo debba essere erogato per il periodo che va dall'inizio del fermo alla data dell'evento dannoso ovvero per l'intero periodo del fermo (seppur interrotto).

2. In ordine al primo quesito si espone quanto segue. Il 2° comma dell'art. 170 della L.r. 32/2000 autorizza L'Assessore regionale per la cooperazione, l'artigianato e la pesca a concedere contributi per misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori senza specificare la tipologia degli interventi che, sembrerebbe, rimessa alla discrezionalità assessoriale, con il fine di promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche così come previsto dall'art. 12, comma 6, Reg. CE n. 2792/99. Queste misure potrebbero ricomprendere anche il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali che, indirettamente, riguarda, comunque, la categoria dei pescatori e la cui previsione di rimborso è sempre finalizzata alla promozione dell'interruzione dell'attività di pesca come, del resto, tutte le misure di accompagnamento a carattere sociale dello specifico settore. Da queste misure non sembrerebbe, in linea teorica, potersi escludere nemmeno l'indennità per l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza che, tra l'altro, rientra tra le finalità elencate all'art.142 della L.r. 32/2000, il cui punto g) prevede espressamente il "miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza a bordo".
Ciononostante, dall'esame del titolo XII della L.r. 32/2000, non risulta, per quest'ultima indennità, nessuna specifica previsione di contributo. Ed anche il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali espressamente previsto, per il 2001, dall'art. 5 del decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca 11 luglio 2001, n. 1339/II/I (pubblicato sulla G.U.R.S. 7/9/2001, n. 44) e, a decorrere dal 2002, dal D.A. 29 marzo 2002 (in G.U.R.S. 19/4/2002, n. 18), non sembra in linea - in mancanza di ulteriore precisazione della norma - con la volontà del legislatore che alla dicitura "misure di accompagnamento a carattere sociale" ha precisato: "per i pescatori". E seppur il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali e l'indennità per l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza indirettamente agevolano i pescatori, di fatto si tratta di erogazioni direttamente indirizzate agli armatori. Laddove il legislatore della 32 del 2000 ha voluto "favorire" entrambe le categorie lo ha fatto esplicitamente, come per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca di cui all'art. 175 che, esplicitamente, menziona come destinatari delle relative indennità sia i pescatori che i proprietari di navi.
A supporto della tesi prospettata non può non rilevarsi che la terminologia del 2° comma dell'art. 170 L.r. 32/2000 è contenutisticamente più ristretta di quanto non fosse quella della precedente normativa regionale in materia (art. 1 L.r. 30/1998) che, più genericamente, si esprimeva in termini di "misure di accompagnamento sociale", specificate, però, con il richiamo alla L. 164/1998, il cui art. 3 rigorosamente ne elencava l'esatta consistenza, limitata al solo anno 1998. Successivamente, per l'anno 1999, si è proceduto ad una "proroga" degli interventi di cui alla L.r. 30/1998 "con gli stessi importi, limiti e condizioni fissati per il 1998". La volontà del legislatore, puntuale e precisa per gli anni 1998 e 1999, appare più circoscritta a partire dal 2000 proprio con l'inciso "per i pescatori". A tal proposito appare conseguenziale evidenziare che i decreti assessoriali prima citati ed emanati ai sensi dell'art. 170, comma 2°, L.r. 32/2000, operano una interpretazione estensiva della norma già nell'utilizzo della più generale (e quindi più ampia) terminologia di "misure sociali di accompagnamento", dismettendo l'inciso "per i pescatori" contenuto nella legge e inserendo il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali. Alla luce di quanto finora detto sembrerebbe auspicabile, data l'incertezza della norma, l'intervento del legislatore, il solo che può operare un'interpretazione autentica del 2° comma dell'art. 170. Fino ad allora, dovrebbe farsi prevalere il significato letterale della norma, aderendo ad un'interpretazione restrittiva della stessa che pare anche più in linea con il richiamo che l'art. 170 L.r. 32/2000 fa del punto 6 dell'art. 12 del Reg. 2792/1999. Quel punto esprime la possibilità di varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori l'art. 12 che lo contiene riguarda le misure di carattere socioeconomico per i soli pescatori, definiti esattamente al punto 1.
In ordine al secondo quesito si ritiene che l'interruzione del fermo tecnico dovuto ad un incendio dell'imbarcazione non permetta l'erogazione del relativo contributo ai membri dell'equipaggio se non fino alla data dell'evento dannoso.
Ciò si desume dalla Circolare assessoriale 26 novembre 1990, n. 3502 (in G.U.R.S. 5/1/1991, n. 1) che stabilisce "qualora compiuto interamente il periodo di fermo supplementare dovesse, per causa di forza maggiore, interrompere la continuazione dell'attività in tutto o in parte nell'anno di riferimento, il marittimo avrà titolo a riscontrare la quota parte dell'indennità spettante". Ma, principalmente si perviene alla tesi sopracitata in considerazione del fatto che anche durante il periodo di fermo tecnico il natante deve trovarsi in stato di armamento, come esplicitamente affermato dal decreto assessoriale 30 luglio 1997 (in G.U.R.S. 31 ottobre 1997, n. 60). E, del resto, persino l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria durante il periodo di interruzione tecnica è consentita senza disarmo della nave (art. 4 D.A. 11/7/2001, n. 1339/II/I). Poiché con il termine "armamento" si definisce la posizione in cui si trova una nave quando è perfettamente pronta a navigare ed a svolgere l'attività cui è destinata, sembra - secondo quanto riferito da codesto Assessorato (imbarcazione ormeggiata in porto che abbia iniziato il periodo di fermo e lo abbia interrotto a causa dei danni dell'incendio) - che l'imbarcazione in questione non possa considerarsi nello stato de quo . Ciò fa venir meno il presupposto per l'erogabilità del contributo all'equipaggio per il periodo successivo all'evento dannoso.
Nei termini il reso parere .

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione


ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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