Pos. IV Prot.________/93.2002.11


OGGETTO: Regione siciliana.- Svolgimento attività informatiche.- Art. 78, l.r. 3 maggio 2001, n. 6.- Costituzione struttura societaria.- Spese ammissibili.

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE
Servizio risorse umane, ricerca e politiche trasversali
(Rif. nota n. 820 del 17 aprile 2002)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dello scrivente - rappresentando, per le vie brevi, l'estrema urgenza della relativa acquisizione - circa la "possibilità di annoverare tra le spese necessarie alla costituzione della struttura societaria" cui ha riguardo l'art. 78 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, anche quelle relative alle consulenze per la predisposizione dei bandi e dei capitolati d'oneri per l'individuazione dei soci minoritari.
Si chiede inoltre se l'attivazione delle consulenze in questione, e l'adozione dei connessi provvedimenti di spesa, sia di competenza dell'Assessore regionale preposto al relativo ramo di amministrazione o del Dirigente generale del correlato Dipartimento.

2.- L'art. 78 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, dopo aver disposto che "per lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali, ivi comprese quelle necessarie per l'attuazione della misura 6.2.1. - Reti e servizi per la società dell'informazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, la Regione si avvale di una apposita struttura societaria con unica ed esclusiva funzione di servizio per la Regione stessa che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Governo e secondo le direttive tecniche determinate dal Coordinamento dei sistemi informativi", statuisceche "per la costituzione della predetta società è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio in corso."
Le spese che, ad avviso dello scrivente, sono riconducibili allo stanziamento in questione sono, per espressa indicazione del legislatore, quelle inerenti alla costituzione della società, e dunque comprendono oltrechè il conferimento da parte regionale del capitale sociale anche quelle strettamente necessarie alla costituzione medesima, e cioè quelle, quali le notarili e le tributarie, attinenti alla stipula dell'atto costitutivo. L'autorizzazione legislativa consente dunque di adempiere, oltre che alla sottoscrizione del capitale da parte regionale, anche agli oneri che sarebbero, in alternativa, imputabili direttamente al soggetto societario.
Va infatti rilevato che le parti stipulanti sono libere di tenere a proprio carico le spese di costituzione oppure di addossarle alla società, totalmente o parzialmente; e proprio in relazione alla prima delle due ipotesi appare potersi individuare l'operatività della richiamata disposizione di legge.
Risulta viceversa precluso, in forza sia di una interpretazione letterale che sistematica, l'imputare allo stanziamento disposto, costi non direttamente correlati alla costituzione della società e relativi, come nelle fattispecie rappresentate, a necessità amministrative e gestionali della Regione. Il bando ed il capitolato d'oneri per l'individuazione degli altri soci, pubblici e privati, della società per azioni di che trattasi, costituiscono invero atti propedeutici, di esclusiva parte regionale, che non coinvolgono, se non per le refluenze conseguenti alle determinazioni unilateralmente assunte, il nuovo soggetto di diritto e la compagine sociale in fieri.
In altri termini gli atti in questione appaiono da porre in essere nell'esercizio dell'attività amministrativa di competenza, il cui espletamento è garantito dalle strutture organizzative in cui si articola l'Amministrazione regionale.

Ci si esime dall'affrontare il successivo quesito proposto all'attenzione dello scrivente, poiché la soluzione evidenziata non comporta tale ulteriore problematica, che rileverebbe dunque sotto un profilo puramente teorico.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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