Pos.V   Prot. N. /94.11.02  



Oggetto: Collocamento in quiescenza di dipendente con figlia iscritta al Conservatorio di musica "XXXX" di YYYY e di dipendente divorziata senza prole a carico -L.R. 2/62 - art- 2. co. 2.






Allegati n...........................

ASSESSORATO REGIONALE
BENI CULTURALI, AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Regionale Beni
Culturali, Ambientali ed Educazione
Permanente
P A L E R M O

e, p.c. PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del personale, dei
servizi generai, di quiescenza
previdenza ed assistenza del
personale
P A L E R M O

1. Con la nota n. 1145 del 16 aprile 2002 codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente in ordine a due quesiti connessi alla attuazione dell'art. 2, comma 2 L.R. 2/62, norma concernente il collocamento in quiescenza di impiegati della Regione.
In particolare con il primo quesito si chiede se nella dizione "prole a carico" indicata nella norma suddetta debba considerarsi compresa anche la figlia maggiorenne, ma infraventiseienne, che risulti iscritta ad un Conservatorio di musica.
Con il secondo quesito si chiede se una dipendente che al momento dell'istanza di collocamento era in regime di separazione legale, ma per la quale successivamente alla data di cancellazione dai ruoli è intervenuta sentenza di divorzio, possa essere considerata in possesso dei requisiti richiesti dalla legge non avendo figli che possano essere considerati a carico.
Si chiede inoltre in che posizione debba considerarsi la medesima impiegata nel periodo compreso tra la cancellazione dai ruoli e la revoca del provvedimento di collocamento in quiescenza, e se, eventualmente, l'Amministrazione sia tenuta al pagamento degli stipendi per il periodo in questione.
Codesta Amministrazione, con riferimento al primo quesito, esprime l'orientamento secondo cui il corso di studi presso il Conservatorio possa essere equiparato ad un corso di studi universitari anche alla luce della L. 508 del 21/12/99.
Sul secondo quesito codesta Amministrazione esprime l'orientamento che debba essere revocato il provvedimento di cancellazione dai ruoli, e, conseguentemente, disposto il rientro in servizio della dipendente.

2. Con riferimento ai quesiti come sopra enucleati si osserva quanto segue.
La legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, dispone, al secondo comma dell'art. 2, che "l'impiegata che abbia contratto matrimonio, o sia vedova con prole a carico, può presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto di impiego".
In relazione al primo quesito sottoposto si rileva che per prole a carico deve intendersi che la dipendente dimissionaria abbia a proprio carico figli minorenni, permanentemente inabili o comunque infraventiseienni iscritti ad un corso legale di studi.
A quest'ultimo riguardo (iscrizione ad un corso legale di studi) sembra potersi concordare con l'orientamento espresso da codesto Dipartimento per quel che riguarda l'equiparazione tra il corso di studi presso il Conservatorio ed il corso di studi universitari.
Ed invero la legge di riforma l. 21 dicembre 1999, n. 508, 508/99 trasforma i Conservatori in istituti di alta cultura, che dovranno porre in essere il sistema della alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
In particolare l'art. 2, di tale legge, al comma 2°, dispone che i Conservatori di musica sono trasformati in istituti superiori di studi musicali e coreutici.
Sembra in definitiva che i Conservatori non vadano più considerati istituzioni prettamente scolastiche bensì istituzioni di alta cultura assimilabili all'Università.
Tale orientamento sembra confermato sia dal 3° comma dell'art. 2 che attribuisce al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento, sia dal successivo comma 5° laddove dispone testualmente che "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.... sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studi rilasciati ai sensi della presente legge ed i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso".
Inoltre l'art. 6 della medesima normativa prevede l'applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508 relativa al diritto agli studi universitari anche per gli studenti delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale.
Ciò posto, nel caso in esame, la figlia della dipendente potrà essere considerata a carico della madre per la durata del corso legale degli studi, ma comunque non oltre il ventiseiesimo anno d'età.

Anche con riferimento al secondo quesito non può che concordarsi con codesto Dipartimento.
L'avere infatti il legislatore richiesto nel caso della vedovanza, (alla quale deve equipararsi la condizione della divorziata non legislativamente prevista ai tempi dell'emanazione della legge "de qua") l'ulteriore requisito della prole a carico, conduce a ritenere che una relazione di coniugio ormai conclusa non è, da sola, condizione sufficiente per godere dell'aumento di servizio ex art. 2 co. 2, cit. D'altra parte la ratio della norma è, appunto, quella di agevolare l'adempimento da parte della dipendente dei propri compiti nella famiglia.
Per quanto riguarda la posizione della dipendente nel periodo compreso tra la cancellazione dai ruoli e la revoca del provvedimento di cancellazione si osserva quanto segue.
L'atto amministrativo emanato in difetto dei presupposti di legge è un atto illegittimo per violazione di legge che, in presenza di un interesse pubblico attuale e concreto, da parte della Amministrazione può essere eliminato attraverso l'annullamento: provvedimento amministrativo di 2° grado con il quale viene ritirato l'atto con efficacia retroattiva (ex tunc).
Nel caso in esame l'Amministrazione potrà quindi procedere all'annullamento del provvedimento di cancellazione dai ruoli della dipendente facendo venire meno l'atto viziato dal momento in cui è stato emanato; conseguentemente la dipendente, ai fini giuridici, deve essere considerata in servizio anche nel periodo intercorrente tra il provvedimento viziato ed il suo annullamento.
Per quel che riguarda poi l'eventuale richiesta della dipendente di pagamento degli stipendi arretrati non sembra esservi motivo per discostarsi dalla giurisprudenza citata da codesto Dipartimento (TAR Calabria n. 223 dell'11/7/86) secondo la quale l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere la retribuzione per il periodo intercorrente tra l'erroneo collocamento a riposo da parte della P.A. e la riammissione in servizio qualora l'errore non sia esclusivamente imputabile ad essa, ma tragga origine dalla domanda del dipendente.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
Copia del presente parere si trasmette al Dipartimento del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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