Pos. 2   Prot. N. /97.11.02 



Oggetto: Consorzio ASI di XXXX - Eventuale indennizzo da erogare al conduttore di un terreno espropriato.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
Dipartimento Regionale Industria
Servizio V affari giuridici
Contenzioso vigilanza Enti subregionali
P A L E R M OI




1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla indennizzabilità del comodatario conduttore di un terreno su cui il Consorzio in oggetto ha operato una procedura espropriativa.

2. In ordine al quesito posto si rassegna quanto segue. L'art. 17, 2° comma della L. 22 ottobre 1971, n. 865 prevede un'indennità aggiuntiva per il conduttore del fondo (fittavolo, mezzadro, colono, compartecipe) che coltivi il terreno espropriando. Si evidenzia, preliminarmente, che in tema di espropriazione per pubblica utilità, il diritto all'indennità aggiuntiva di cui al 2° comma dell'art. 17 citato spetta solo a quegli affittuari che siano coltivatori diretti del fondo (T. Sup. acque 23.3.1993, n. 36; Cass. 26/10/92, n. 11609; 7/8/92, n. 9355; 21.12.88, n. 6982, n. 3887 e 13/5/85, n. 3548).
Codesto Assessorato non precisa se il comodatario sia anche coltivatore diretto. Ciò sembra desumersi dalla relazione di stima delle indennità di esproprio (allegata alla richiesta di parere) che nel riquadro "indennità di esproprio coltivatore diretto (proprietario o affittuario)" riporta quelle somme che la proprietaria, comodante del terreno, ha chiesto di "congelare", in attesa di accertare il diritto alla percezione delle stesse in capo al comodatario.
L'accertamento della qualità di coltivatore diretto o meno del comodatario si rende comunque superfluo attesa la natura stessa del contratto intervenuto tra le parti. Infatti, la concessione in comodato di un fondo rustico, non può farsi rientrare nella previsione del 2° comma dell'art. 17, stante l'impossibilità di qualificarla come contratto agrario (la cui causa -estranea al comodato- è quella di costituire un'impresa agricola su fondo altrui), anche nel caso in cui, trattandosi di comodato modale -come sembrerebbe nella fattispecie- avente per oggetto una cosa produttiva, il comodatario non si limiti ad una semplice attività di custodia ma svolga un'attività di gestione (Cass. 8 marzo 1988, n. 2347). La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il comodato è per sua stessa natura un contratto gratuito ed essenzialmente precario, inidoneo a realizzare la funzione tipica dei contratti agrari (affitto, mezzadria, colonia parziaria, soccida) che è quella di consentire con carattere di stabilità la costituzione di un'impresa agraria sul fondo concesso. (Cass. Sez. III, 29/9/1995, n. 10273; conforme: Cass. Sez. III, 5/10/1995, n. 10447 e Cass. Sez. III, 21/11/1997, n. 11635).
Il contratto stipulato tra le parti è chiaramente -al di là della letterale nomea di "comodato"- a titolo gratuito, non essendo previsto nessun corrispettivo per il comodante della cosa. La gratuità è caratteristica del comodato, inconciliabile con un "contratto di affittanza agraria. Il concessionario del fondo non assume a suo carico nessun tipo di prestazione che abbia una rilevanza economico-funzionale di portata tale da porsi in sostanza come corrispettivo del bene; ciò che assume (manutenzione di ordinaria e straordinaria amministrazione) è un semplice modus del rapporto di comodato che non ne snatura la causa: rendere un beneficio al comodatario.
Da quanto sopra detto, non può che discendere l'esclusione del contratto di comodato dalle ipotesi contemplate dall'art. 17, 2° comma, della l. 865/1971 e la susseguente impossibilità di concedere alla ditta comodataria l'indennità ivi prevista.
Al di là delle considerazioni fino ad ora esposte, va sottolineato che, nella particolare fattispecie, il comodatario in pari data alla stipula del contratto di comodato (15.2.1996) ha dichiarato di essere a conoscenza della possibile espropriazione del terreno oggetto di comodato perché ricadente in zona industriale e di rinunciare a qualsiasi risarcimento di danni nonché a qualsivoglia ulteriore pretesa. La rinuncia, vertendo su diritti disponibili, deve ritenersi valida ed efficace e come tale operativa.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.


Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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