POS. V Prot._____________/98.11.02

OGGETTO: Acquisizione in economia di beni e servizi del dipartimento beni culturali - D.P.R. 20 agosto 2001, N. 384.






ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI EDAMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento BB.CC.AA e E.P.


PALERMO
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1. Con la nota prot. n. 1192 del 15 aprile 2002, codesta Amministrazione chiede il parere dello Scrivente in ordine all'applicabilità sul territorio della Regione Siciliana, del D.P.R 20 agosto 2001, n. 384, recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia".
In particolare, rappresenta codesto Assessorato, che l'art. 12 del suddetto regolamento dispone l'applicabilità delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione di beni e servizi in economia in esso individuate "anche alle amministrazioni pubbliche non statali che così dispongano nell'ambito della propria autonomia e salvo che non aderiscano al sistema convenzionale di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni".

Tale adesione, riferisce codesto Assessorato, non risulterebbe essere stata effettuata dalla Regione Siciliana.

Rileva inoltre codesta Amministrazione che l'art. 2 comma 1 del D.P.R. 384/2001 richiede espressamente che il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia dei beni e servizi sia ammessa "in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa previamente individuate con provvedimento da ciascuna amministrazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze".

Si evidenzia inoltre che l'art. 13 del medesimo regolamento dispone che nelle more dell'adozione dei provvedimenti citati, ma non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore del regolamento "de quo" si possa fare ricorso al sistema di acquisizione in economia previsto dalla disciplina previgente.

Tali provvedimenti di individuazione non risultano essere stati adottati né da parte dell'Amministrazione della Regione Siciliana, né da parte del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali cui codesto Assessorato fa capo.

Sulla base di tali premesse codesto Assessorato chiede se possa comunque applicarsi il D.P.R. 384/2001; o, in alternativa, aderendo così all'orientamento espresso dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, se il termine di 120 giorni di cui all'art. 13 del regolamento debba considerarsi ordinatorio e non perentorio, e, conseguentemente, possa applicarsi il sistema di spese in economia previsto dalla previgente disciplina regolamentare in materia.

A tale proposito si sottolinea che il sistema previgente è rappresentato dal D.P.R. 17 maggio 1978, n. 509, recante il "Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del ministero per i beni Culturali ed Ambientali" espressamente abrogato dall'art 14 del D.P.R. 384/2001.

Codesto Assessorato non evidenzia alcun orientamento in merito.

2. In ordine alla questione prospettata occorre premettere che la richiesta di parere trae origine dal presupposto che la Regione Siciliana non abbia aderito al sistema convenzionale disposto dall'art. 26, della l. 23 dicembre 1999, n. 488, norma relativa all'acquisto di beni e servizi.

In realtà l'art. 8 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 20, e successive modifiche, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale", stabilisce che "Le amministrazioni centrali e periferiche della Regione e le restanti pubbliche amministrazioni, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 [legge finanziaria 2000] e successive modifiche ed integrazioni".

La disposizione testè richiamata prevede che "Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente,... stipula convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria".

L'art. 26 citato ha dunque introdotto rilevanti novità nelle modalità di acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, coerentemente con l'esigenza di razionalizzare le spese, nonché di monitoraggio dei fabbisogni e dei costi (Circolare Ministero del tesoro 23 giugno 2000, n.1).

L'utilizzo delle suddette convenzioni si propone di ottenere infatti una sensibile riduzione dei costi, di migliorare i livelli di servizio, e di semplificare i processi di approvvigionamento.

In alternativa all'utilizzo delle convenzioni, l'art.8 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 20, prevede testualmente che "... sia le amministrazioni centrali e periferiche della Regione sia le restanti pubbliche amministrazioni possono procedere all'acquisto di beni e servizi purchè a prezzi inferiori a quelli oggetto della convenzione".

Ciò posto occorre osservare che pur avendo la Regione siciliana, in virtù delle norme citate, aderito al sistema convenzionale previsto dall'art.26, L. 488/99, tali procedure di acquisto, in quanto di recente introduzione, potrebbero non coprire tutte le categorie di beni e servizi.

In relazione dunque ai beni e servizi per i quali non sia stata stipulata alcuna convenzione, può essere invocata la disciplina prevista dal D.P.R. 20 agosto 2001, n.384 recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia".

Tale normativa resta applicabile anche nel territorio della Regione siciliana in quanto il legislatore regionale non ha compiutamente disciplinato la materia, di guisa che la fonte normativa applicabile resta quella statale, tranne le specifiche disposizioni dell'ordinamento regionale.

Come già rilevato in premessa, l'art. 2, comma 1, del suddetto regolamento richiede un provvedimento che indichi l'oggetto ed i limiti di importo delle singole voci di spesa, provvedimento non ancora adottato dalle Amministrazioni della Regione Siciliana.

Mentre l'art. 13 del medesimo regolamento prevede che nelle more dell'adozione di tali provvedimenti d'individuazione dell'oggetto e dei limiti di spesa possa farsi ricorso al sistema previgente; tuttavia tale facoltà è limitata ad un periodo di 120 giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

Pare opportuno sottolineare che il predetto termine di 120 giorni non è previsto testualmente quale termine per l'adozione dei provvedimenti di individuazione, bensì quale termine di ultrattività della previgente normativa.
Pertanto non pare che il predetto termine possa considerarsi "ordinatorio", riguardando non già un'attività dell'Amministrazione bensì la vigenza di normativa già peraltro abrogata dallo stesso D.P.R. 384/2001 (art. 41).

Tuttavia la circostanza che, ad oggi, i provvedimenti individuativi in questione non siano stati adottati, non può determinare la stasi dell'attività amministrativa regionale per quelle categorie di acquisti per le quali possano non essere state stipulate le convenzioni di cui all'art. 26 l. 488/1999 o per le ipotesi in cui appare possibile spuntare prezzi inferiori a quelli oggetto delle convenzioni già intervenute.

Per tali ipotesi, quindi, ferme restando le disposizioni limitative e procedurali di cui al D.P.R. 384/2001, nelle more dell'adozione da parte di codesta Amministrazione del provvedimento individuativo degli oggetti e dei limiti d'importo delle voci di spesa per le proprie esigenze, potrà farsi comunque ricorso alle procedure di acquisto in economia anche con riferimento alle tipologie di categorie già evidenziate dall'abrogato regolamento 509/1978, entro i limiti previsti dalla normativa regionale per gli affidamenti a trattativa privata sotto soglia comunitaria (v. artt. 12 e 19 l.r. 8 gennaio 1996, n. 4 e successive modifiche).


Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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