Pos.   Prot. N. /103.02.11 



Oggetto: Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. Sostituzione del direttore.




Allegati n...........................


Assessorato regionale turismo
Comunicazione e trasporti
Dipartimento turismo, sport
e spettacolo
PALERMO
                       


1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta che, essendo da tempo vacante nelle aziende sopra indicate il posto di direttore, si è finora utilizzato l'istituto "della reggenza o della nomina a scavalco mutuato dalle disposizioni relative alle leggi comunali e provinciali".
Atteso che tale soluzione - per altro finanziariamente onerosa - non sarebbe più praticabile con l'entrata in vigore della l.r. 15 maggio 2000, n.10, vien chiesto se possa all'uopo ricorrersi "all'istituto del commissario ad acta", onde provvedere di volta in volta all'adozione degli "atti urgenti indifferibili ed indispensabili alla attività" delle aziende in questione.

2. Va preliminarmente ricordato, in primo luogo, che l'art.24, primo comma della l.r. 27 aprile 1999, n.10 prevede la soppressione delle aziende autonome di soggiorno e turismo siciliane, e in secondo luogo che, proprio in vista di tale soppressione, le stesse aziende sono dal giugno 2000 soggette a gestione commissariale, volta a "provvedere ai compiti di ordinaria amministrazione limitatamente a tutti gli adempimenti relativi alle spese obbligatorie e di funzionamento", nonché a tutti gli atti "propedeutici all'avvio delle procedure necessarie alla prossima soppressione" (cfr. D.A. 20 giugno 2000, n.1858/VII/TUR, recante nomina del Commissario straordinario dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Acireale, qui trasmesso con fax del 6.5.2002).
La fattispecie appare dunque caratterizzata, da un lato, dalla reale difficoltà di provvedere con mezzi ordinari alla copertura dei posti vacanti di direttore; dall'altro dalla necessità di assicurare la funzione dirigenziale non solo ai fini della ordinaria amministrazione delle aziende in questione, ma altresì a quelli della relativa prevista soppressione; ed in terzo luogo dall'esigenza del contenimento della spesa fatta presente da codesto Assessorato.
Pertanto, sebbene l'istituto del commissario straordinario - nella specie "ad acta" - risulti generalmente utilizzato per la sostituzione di organi e non di dirigenti di enti pubblici, si è dell'avviso che l'eccezionalità della situazione in cui, come si è detto, versano le aziende in questione consenta di ritenere praticabile, tenuto anche conto del noto principio della buona amministrazione, la soluzione proposta nella richiesta di avviso.

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Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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