Pos.1   Prot. N. /106.02.11 



Oggetto: Dirigenti generali. Contratto individuale con scadenza 31 dicembre 2003. Raggiungimento del 67° anno d'età prima della scadenza.




Allegati n...........................


PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del personale,
dei servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza
del personale
P A L E R M O

1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento ha esposto quanto segue.
Un dirigente di prima fascia, incaricato delle funzioni di dirigente generale con contratto stipulato il 3 aprile 2001 (con scadenza fissata al 31 dicembre 2003), in data 5 novembre 2001, ha avuto, con un nuovo contratto, attribuito l'incarico di preposizione ad un ufficio speciale. Avendo compiuto, in data 16 febbraio 2000 il 65° anno di età, lo stesso ha chiesto ed ottenuto, ai sensi dell'art. 16 del d.l.vo 503/92, il mantenimento in servizio per un ulteriore biennio; poiché il contratto individuale ha una scadenza successiva al compimento da parte dello stesso soggetto del 67° anno d'età, codesto Dipartimento chiede se quest'ultimo debba essere collocato in quiescenza, così come previsto dall'art. 25 del CCRL dell'area della dirigenza, o si possa considerare prevalente il contratto individuale per cui l'incarico possa essere portato a termine.

2. La Giunta regionale nel determinare le linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza (deliberazione n. 249 del 28 maggio 2001 modificata dalla deliberazione n. 369 del 16 ottobre 2001) si è occupata della durata degli incarichi per i dirigenti che raggiungono il 65° anno di età nel periodo di vigenza del contratto individuale stabilendo nei loro confronti l'automatica applicazione dell'art. 16 del d.lvo 30 dicembre 1992, n. 503 (che prevede la facoltà per i dipendenti di permanere in servizio per il periodo massimo di un biennio oltre i limiti d'età per il collocamento a riposo) "fermo restando il limite massimo di permanenza in servizio sino al 67° anno di età" (ritenuto, dunque, inderogabile).
Del resto tale previsione è in linea con il complesso di norme che regolano la cessazione dal servizio dei dipendenti regionali per sopraggiunti limiti d'età.
Infatti, l'art. 1, comma 1, della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, che disciplina il trattamento di quiescenza dei dipendenti della Regione siciliana, dispone che l'impiegato è collocato a riposo al compimento del 65° anno di età e che i provvedimenti di cessazione dal servizio, adottati in applicazione della precedente disposizione, hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del limite di età.
Anche il CCRL dell'area della dirigenza ribadisce questo principio, non solo includendo il compimento, da parte del dirigente, del limite massimo d'età, tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 24), ma disciplinando in modo compiuto le modalità con cui pervenire alla predetta risoluzione stabilendo che essa avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo; imponendo, comunque, all'Amministrazione l'onere "della comunicazione per iscritto" dell'avvenuta risoluzione. (art. 25).
La circostanza che il contratto individuale preveda una scadenza successiva al compimento da parte del soggetto in questione del 67° anno di età non sembra possa avere refluenze sulla prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il predetto limite. Infatti il contratto individuale incide soltanto sul rapporto di servizio a tempo determinato nascente dall'incarico, di cui è esplicativo, determinandone la durata, le modalità di svolgimento, la retribuzione ecc.; ma non può incidere sul rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato che lega il dirigente all'Amministrazione regionale e, poiché, al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 9, c.8 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, il rapporto a tempo indeterminato costituisce presupposto necessario per il conferimento degli incarichi, il venir meno del primo comporta la caducazione del secondo con le medesime decorrenze.



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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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