Pos. 2   Prot. N. 113.02.11 



Oggetto: Consorzi fidi per l'agricoltura e la pesca - Applicabilità dell'art. 92 L.r. 32/2000.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento regionale interventi
strutturali
Area III
P A L E R M O


1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente Ufficio sull'applicabilità dell'art. 92 L.r. 32/2000 ai consorzi fidi istituiti ai sensi del successivo art. 99, atteso che, al momento, non risultano operanti in agricoltura consorzi di garanzia fidi istituiti ai sensi delle leggi richiamate al comma 1 del citato art. 92.

2. In ordine alla problematica posta si rassegna quanto segue. L'art. 92 L.r. 32/2000 prevede che presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è istituito un fondo regionale per la concessione di controgaranzie ai consorzi di garanzia collettiva fidi istituiti ai sensi delle leggi regionali 22/1974, 96/1981, 34/1991, 23/1995 e dell'art. 3 della L.r. 33/1996, a condizione che siano associati in consorzi di secondo grado disciplinati dalle disposizioni del titolo X della stessa legge.
La previsione che i consorzi di garanzia collettiva fidi devono essere istituiti ai sensi delle leggi regionali citate al 1° comma dell'art. 92 non pare intesa a limitare la concessione delle controgaranzie ai soli consorzi già istituiti in virtù di quelle leggi. Sembrerebbe, semmai, che il legislatore abbia inteso concedere le controgaranzie del nuovo fondo a tutte quelle realtà consorziali, già costituite o che si costituiranno, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa richiamata.
Al contrario, se l'intentio legis fosse stata quella di circoscrivere gli interventi del fondo ai consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della L.r. 32/2000, l'inciso contenente il termine "istituiti" - che è sinonimo di costituiti, fondati, creati, formati - sarebbe stato preceduto dalla locuzione "già" (istituiti ai sensi...).
L'unica condizione di ammissibilità che il 1° comma dell'art. 92 pone ai consorzi istituiti ai sensi di quelle leggi è d'essere associati in consorzi di 2° grado.
Del resto, laddove il legislatore ha inteso limitare la concessione delle proprie agevolazioni ad alcune aggregazioni - escludendone, quindi, altre - lo ha esternato esplicitamente, come nel caso dell'art. 96 della legge de qua che concede contributi ai consorzi di secondo grado di nuova costituzione.
Tutto ciò premesso, sembra potersi asserire che l'art. 92 della L.r. 32/2000 è applicabile ai consorzi di garanzia collettiva fidi che risulteranno operanti (nei vari settori economici considerati dalle norme di che trattasi) nel momento in cui - con disposizioni esecutive - verrà data attuazione alla concessione delle controgaranzie per il periodo 2000/2006, nel limite delle risorse disponibili e con le modalità, i criteri e i tempi stabiliti per tutti i consorzi richiedenti in possesso dei requisiti disposti dall'art. 92.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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