Pos. 1   Prot. N. 115.02.11 



Oggetto: Consorzio ASI di XXXX. Utilizzo proprio dipendente come difensore ente. Compenso. Dipendenti ufficio tecnico. Compensi per la realizzazione dei progetti ex art. 18, L.109/1994.Quesiti.









Assessorato Regionale dell'Industria
Dipartimento Regionale dell'Industria
Servizio V Affari Giuridici Contenzioso
Vigilanza Enti Subregionali

P A L E R M O

              e, p.c. 

Assessorato Regionale dei Lavori
Pubblici

P A L E R M O




1.  Con la nota cui si risponde vengono sottoposti allo scrivente i quesiti sollevati dal Consorzio ASI di XXXX con nota prot. n. 86/Seg. del 14/1/2002 concernenti la legittimità "di incaricare di volta in volta, in qualità di difensore dell'Ente, un proprio dipendente in atto responsabile del servizio contenzioso, riconoscendo allo stesso un compenso nella misura del 30% del minimo previsto dalla tariffa professionale" e di riconoscere compensi ai dipendenti dell'Ufficio tecnico sui progetti dagli stessi redatti. 

Dalla nota del Consorzio si rileva che il primo quesito concerne il dirigente responsabile dell'unità operativa contenzioso in possesso del titolo di avvocato e il secondo il dirigente responsabile dell'Area tecnica e il personale di supporto che hanno redatto il progetto.

2.  In ordine al primo dei quesiti suesposti si osserva quanto segue. 

Secondo la legge regionale 4 gennaio 1984, n.1, i Consorzi per le aree di sviluppo industriale hanno natura giuridica di enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e tutela dell'autorità regionale (articolo 2).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n.1578, la qualità di dipendenti degli stessi è incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato, salvo che si tratti di dipendenti degli uffici legali, istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti, che siano iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati. Solo in tal caso possono esercitare la professione per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera.
  In altri termini occorrono due condizioni perché un dipendente di ente pubblico possa essere abilitato a svolgere nell'interesse esclusivo di quest'ultimo la professione di avvocato: l'esistenza di un ufficio legale dell'ente al quale il dipendente è addetto stabilmente e l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati ex art. 3 R.D.L. n.1578 del 1933 (cfr. Cass., sez. un. 19/10/1998, n.10367; Cass., sez. un. 15/12/2000, n.1268). 

Soltanto in presenza delle predette condizioni il pubblico dipendente è legittimato a provvedere alla rappresentanza e difesa dell'ente, nel caso contrario (che sembra ricorrere nella presente fattispecie) l'esercizio della professione di avvocato è, come detto, incompatibile con qualunque impiego pubblico ex art. 3, R.D. n.1578/1933.

3.  Per ciò che riguarda la possibilità di corrispondere compensi ai dipendenti dell'Area tecnica del Consorzio de quo sui progetti redatti dagli stessi si osserva che l'art. 18, comma 1 della legge n.109 del 1994, recepito prima dall'art. 2, comma 3 della Legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 e poi, con modifiche, dall'art. 13 della Legge regionale 2 agosto 2002, n.7 prevede, con finalità incentivante e premiale, la ripartizione di una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori.  

La predetta ripartizione deve essere effettuata con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata assunti in un regolamento adottato dall'Amministrazione. A tal fine è in sede di contrattazione di istituto, che devono essere individuati i criteri per la scelta delle professionalità necessarie e delle percentuali da attribuire a ciascun componente dell'unità organizzativa costituita per ogni singolo intervento.
La ratio dell'art. 18 della L.109/1994 è quella di incentivare la progettazione da parte degli uffici tecnici della stazione appaltante, riducendo il ricorso a professionisti esterni, comunque più oneroso per l'ente appaltante. In tale prospettiva la norma stessa individua chiaramente il personale destinatario dell'incentivo in relazione all'attività tecnica svolta ed alle "responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere".
Ritornando allo specifico quesito va osservato che nessun dubbio sussiste circa la spettanza degli incentivi suindicati in favore del personale non dirigenziale. Per quanto riguarda invece l'area dirigenziale non può non concordarsi con quanto affermato da codesto Dipartimento con l'allegata nota n.26078 del 5.12.2001, indirizzata ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale, circa la illegittimità della corresponsione di compensi ex art.18, L.n.109/1994 in favore dei dirigenti consortili per "palese contrasto con l'art. 13, comma 4, della l.r. 10/2000".
Va però osservato come la citata determinazione di codesto Dipartimento debba ora essere riesaminata alla luce del disposto dell'art.13 della recente l.r. n. 7/2002, che, nel recepire il predetto art.18, aggiunge il comma 2.1. nel quale si prevede espressamente che "Il 25 per cento delle somme di cui ai precedenti commi è assegnato al responsabile unico del procedimento, in considerazione dell'importanza delle sue funzioni e delle responsabilità assunte. Le funzioni di responsabile del procedimento sono incompatibili con qualunque altra funzione tecnica ed amministrativa riguardante l'opera".
Dalle superiori disposizioni di legge sembra evincersi che il legislatore regionale abbia voluto derogare al divieto di cui al succitato art. 13, L.r. n. 10/2000 disponendo espressamente una quota determinata dell'incentivo de quo in favore del responsabile del procedimento "in considerazione delle funzioni e delle responsabilità assunte", il quale, appunto, in forza delle predette considerazioni, può essere anche un appartenente all'area dirigenziale.
In considerazione della rilevanza di carattere generale della questione da ultimo trattata, si trasmette copia del presente parere all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici per le eventuali valutazioni di propria competenza.


* * * * *


Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale