Pos. 1 | Prot. N. 115.02.11 |
e, p.c. |
1. | Con la nota cui si risponde vengono sottoposti allo scrivente i quesiti sollevati dal Consorzio ASI di XXXX con nota prot. n. 86/Seg. del 14/1/2002 concernenti la legittimità "di incaricare di volta in volta, in qualità di difensore dell'Ente, un proprio dipendente in atto responsabile del servizio contenzioso, riconoscendo allo stesso un compenso nella misura del 30% del minimo previsto dalla tariffa professionale" e di riconoscere compensi ai dipendenti dell'Ufficio tecnico sui progetti dagli stessi redatti. |
2. | In ordine al primo dei quesiti suesposti si osserva quanto segue. |
In altri termini occorrono due condizioni perché un dipendente di ente pubblico possa essere abilitato a svolgere nell'interesse esclusivo di quest'ultimo la professione di avvocato: l'esistenza di un ufficio legale dell'ente al quale il dipendente è addetto stabilmente e l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati ex art. 3 R.D.L. n.1578 del 1933 (cfr. Cass., sez. un. 19/10/1998, n.10367; Cass., sez. un. 15/12/2000, n.1268). |
3. | Per ciò che riguarda la possibilità di corrispondere compensi ai dipendenti dell'Area tecnica del Consorzio de quo sui progetti redatti dagli stessi si osserva che l'art. 18, comma 1 della legge n.109 del 1994, recepito prima dall'art. 2, comma 3 della Legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 e poi, con modifiche, dall'art. 13 della Legge regionale 2 agosto 2002, n.7 prevede, con finalità incentivante e premiale, la ripartizione di una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. |