POS. V Prot._______________/120.11.02

OGGETTO: Dirigente di III fascia. Contratto individuale di lavoro ex L.R.10/2000. Mancata assunzione dell'incarico per congedo ordinario e malattia. Conseguenze.




ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
-Dipartimento Cooperazione


PALERMO





1 Con nota n. 4153 del 3 aprile 2002, codesto Dipartimento aveva chiesto se potesse essere configurato un inadempimento contrattuale di un dirigente di III fascia che aveva sottoscritto un contratto individuale di lavoro ex L.R. 17 maggio 2000, n.10, e che, per motivi di salute, si era più volta assentato.
Lo scrivente, con nota n. 6848-82/02/11 del 2 maggio 2002, rendeva il proprio parere sul presupposto, che, nonostante le ripetute assenze, un'assunzione dell'incarico, anche per breve tempo, vi fosse stata.


Con nota n. 845/dir del 21 maggio 2002, cui si risponde, codesto Dipartimento ha precisato che il dirigente in questione non ha mai, "neppure per un minuto", assunto l'incarico derivante dal contratto individuale di lavoro dal medesimo sottoscritto.

Inoltre codesto Dipartimento rappresenta che la prolungata scopertura della direzione della struttura, determinata dalla mancata assunzione dell'incarico del dirigente in questione, ha causato ritardi e inadempienze nell'Area interdipartimentale affidata alla direzione dello stesso .

Ritiene codesta Amministrazione che nel caso in esame possa configurarsi un inadempimento originario da parte del dirigente agli obblighi derivanti dall'incarico assunto; e riferisce che, non mettendo in discussione la sussistenza del rapporto di lavoro, e dunque il diritto del dirigente a percepire gli emolumenti derivanti dalla parte fissa della retribuzione, ha invece reputato legittimo sospendere la corresponsione della parte variabile della retribuzione a fare tempo dalla data della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.


2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.

L'inadempimento contrattuale consiste nella mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta. La distinzione tra inadempimento e inesatto adempimento attiene fondamentalmente alla possibilità che quest'ultimo venga equiparato ad un esatto adempimento e dunque precluda l'eventuale risoluzione del contratto.

Nel caso in esame è mancato del tutto l'inizio dell'esecuzione del nuovo rapporto contrattuale, in quanto, come già rilevato in premessa, il dirigente non ha neppure assunto il nuovo incarico ancorchè per legittimi motivi ( malattia).
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Nella fattispecie sottoposta all'attenzione dello Scrivente, il dirigente ha sottoscritto un contratto individuale di lavoro con il quale gli è stata conferita la responsabilità di una Area Interdipartimentale.

In relazione agli incarichi di particolare responsabilità il Contratto Collettivo relativo alla dirigenza, approvato con Decreto Presidenziale del 22 giugno 2001, n.10, prevede, oltre lo stipendio tabellare e la retribuzione di posizione parte fissa (art.35), la retribuzione di posizione parte variabile (art.40), differenziata sulla base della funzione ed il livello di responsabilità gestionale dell'incarico assunto dal dirigente nonché in relazione alla complessità organizzativa della struttura cui lo stesso è preposto.

Premesso quanto sopra non può più ritenersi che il trattamento economico spettante al dirigente comprenda anche la parte variabile connessa all'espletamento dell'incarico, come invece indicato dallo Scrivente con il precedente parere sul detto presupposto, dal momento che il rapporto non si è effettivamente instaurato.

La previsione dell'art.4, comma 6, del medesimo C.C.R.L., per cui per i primi 9 mesi di assenza spettano per intero le retribuzioni di posizione, resta infatti applicabile nel presupposto che il dirigente abbia almeno iniziato a prestare servizio nel nuovo incarico e che successivamente sia stato costretto ad assentarsi per malattia.
Nel caso in esame, come evidenziato da codeto Dipartimento con la nota cui si risponde, è del tutto mancato il suddetto presupposto, considerato che, secondo quanto riferisce codesta Amministrazione, "il dirigente non si è mai neppure presentato, né ha preso contatto con gli addetti del nuovo servizio".

Applicando i principi comuni del diritto civile, si rileva che, nel caso di specie, viene meno uno dei termini del rapporto contrattuale, la prestazione lavorativa, sin dal suo inizio; ciò che determina un'alterazione del sinallagma contrattuale ossia del rapporto di corrispettività che deve necessariamente sussistere tra le prestazioni dei contraenti.


In definitiva non può essere attribuita una retribuzione aggiuntiva, strettamente correlata con l'incarico assunto, qualora tale incarico non sia mai stato svolto.

Sembra evidente quindi che, alla stregua delle considerazioni appena svolte, codesta Amministrazione abbia legittimamente sospeso la corresponsione dell'indennità variabile della retribuzione, in quanto trattasi di competenza aggiuntiva comunque correlata con l'effettivo svolgimento del rapporto

Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.




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