Pos. 1   Prot. N. /125.02.11 



Oggetto: L.r. 21/85, art. 15: parere igienico sanitario su progetti opere pubbliche.







Assessorato regionale dei
Lavori pubblici
Dipartimento Lavori Pubblici
P A L E R M O


1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento sottopone all'esame dello Scrivente taluni quesiti concernenti il parere igienico-sanitario previsto dall'art. 15 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.
In particolare si chiede di conoscere se debba considerarsi propedeutico al rilascio dello stesso il parere igienico-sanitario ex art. 228 del R.D. 1265/1934 e, in tal caso, se le relative somme necessarie possano includersi tra quelle a disposizione dei progetti.
Si chiede inoltre di conoscere se, per ottenere il rilascio del succitato parere igienico-sanitario di cui all'art. 15 della l.r. 21/85, necessiti o meno la previa presentazione del parere tecnico ex art. 12 l.r. 21/85, della dichiarazione di conformità urbanistica, nonché della dichiarazione che l'opera in progetto sia compresa nel piano triennale.

2. Ai fini della soluzione delle questioni poste sembra opportuno richiamare, sia pur sinteticamente, il contenuto delle due disposizioni volte a disciplinare il parere igienico-sanitario.
L'art. 228 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, prevede che "i progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, predisposti dai Comuni, dalle Province, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da altri enti pubblici, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o con il concorso dello Stato" devono essere sottoposti al parere del medico provinciale (o del veterinario provinciale) per importi non superiori a lire 150 milioni, al parere del Consiglio provinciale di sanità per i progetti d'importo non superiore ai 50 milioni di lire, al parere del Consiglio Superiore di Sanità per progetti d'importo superiore ai 150 milioni di lire ovvero relativi a costruzioni di opere igieniche interessanti più Province, qualunque sia l'importo.
In ambito regionale l'art. 15 della l.r. 29 aprile 1985, n. 21, detta una disposizione sostanzialmente analoga a quella recata dal sopracitato art. 228 R.D. n. 1265/1934, prevedendo che "per i progetti non sottoposti al parere del comitato tecnico amministrativo regionale, il parere igienico-sanitario è espresso dal responsabile del competente servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale nel cui territorio ricade l'opera progettata".
Il secondo comma precisa poi che "nel caso di opere che ricadano nel territorio di più unità sanitarie locali, non appartenenti allo stesso comune, esprime il parere il responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale il cui territorio è maggiormente interessato dalla realizzazione dell'opera,...".
Una disposizione dello stesso tenore di quella contenuta nell'art. 15 della l.r. 21/85 è stata prevista dal legislatore regionale anche nell'ultima legge in materia di opere pubbliche.
L'art. 14, comma 1, della l.r. 20 agosto 2002, n. 7, che introduce l'art. 18 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, prevede che:
"1. Il parere igienico-sanitario è espresso dal responsabile del competente servizio di igiene pubblica distrettuale dell'azienda unità sanitaria locale nel cui territorio ricade l'opera progettata.
2. Nel caso di opere che ricadano nel territorio di più aziende sanitarie locali, non appartenenti allo stesso comune, esprime il parere il servizio di igiene pubblica del distretto dell'azienda unità sanitaria locale il cui territorio è maggiormente interessato dalla realizzazione dell'opera, con l'obbligo di darne conoscenza alle altre aziende.
3. Il parere igienico-sanitario deve essere reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
4. Fatta salva la responsabilità dell'organo competente ad esprimere il parere, questo s'intende reso favorevolmente in mancanza di pronunzia entro i termini previsti".
La norma sopracitata riproduce sostanzialmente quella contenuta nell'art. 15 della l.r. 21/85, con l'unica differenza che non si fa più specifico riferimento ai progetti non sottoposti al parere del C.T.A.R. poiché quest'ultimo com'è noto è stato soppresso.
Il legislatore regionale ha, dunque, normato specificamente la materia de qua ai sensi dell'art. 14, lett. g) dello Statuto che attribuisce all'Assemblea potestà legislativa esclusiva in materia di lavori pubblici.
Ne consegue che una legge statale, che ponga precetti in materie in cui le Regioni a Statuto speciale hanno una competenza esclusiva, può ritenersi immediatamente efficace anche nell'ambito di queste ultime soltanto nell'ipotesi in cui non abbiano legiferato in materia.
Qualora, invece, la Regione abbia già prodotto norme, nell'esercizio della sua potestà legislativa, si determina l'inapplicabilità di quelle statali, sia precedenti che successive. Secondo questo criterio la legge regionale va considerata come la legge che, rispetto all'ordinamento regionale, è l'unica competente a regolare la materia.
Pertanto, in ordine al parere igienico-sanitario, l'unica disciplina applicabile è quella contenuta nelle disposizioni di cui alle leggi regionali citate.

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In ordine al secondo dei quesiti posti, va osservato che tanto nella normativa previgente (cfr. art. 10 bis l.r. n. 21/85) che in quella in atto vigente (cfr. art. 7 bis del testo coordinato) la presenza dell'attestazione di conformità urbanistica e della dichiarazione che l'opera è compresa nel piano triennale deve essere "accertata" dagli organi tecnici consultivi previsti dall'art. 12, l.r. 21/85 e ora dall'art. 7 bis del testo coordinato e non in sede di espressione del parere igienico-sanitario la cui emanazione esplicita o tacita deve pure essere verificata dagli organi tecnici suindicati perché questi possano esprimere il parere tecnico di competenza.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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