Pos. 1  Prot. N. 126.02.11 



Oggetto: E.R.P. Comune di CCCC. Assegnazione alloggi popolari. Modifica graduatoria. Nascita di un figlio. Quesito.








Assessorato Regionale dei Lavori pubblici
Dipartimento Lavori pubblici
Servizio Aree Urbane e politica della casa
Unità operativa base IX
P A L E R M O




1.   Con la nota cui si risponde viene sottoposto allo scrivente il quesito sollevato dalla Commissione assegnazione alloggi popolari della provincia di XXXX con nota n. 553 del 28 novembre 2001 concernente la possibilità di "attribuire un punto supplementare ai fini dell'assegnazione di un alloggio popolare, a seguito della nascita di un figlio, ad un concorrente la cui istanza è stata trasmessa dal comune di CCCC alla Commissione dopo la formulazione della graduatoria definitiva ( in sede di applicazione dell'art. 15 del D.P.R. n. 1035/72)". 


2.   L'art. 2, comma 4 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1035 (applicabile nella regione siciliana ai sensi dell'art.11 della L.r. 26 maggio 1973, n.21) prevede che "i requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi debbono essere posseduti alla data della pubblicazione del bando nella sede dell'istituto". 

Invero "la disposizione ha l'evidente finalità di portare una deroga al principio generale in materia di concorsi, secondo cui è sufficiente che i requisiti siano posseduti...l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, ancorché difettassero al momento della pubblicazione del bando...nell'intento di evitare l'artificiosa costituzione di stati di fatto utili ai fini del concorso dopo la pubblicazione del relativo bando"( TARS CT, II, 28/5/1994, n.1078, TARS CT, II, 8/8/2001, n. 1469).
Ne consegue che la Commissione Assegnazione alloggi deve procedere alla formazione della graduatoria valutando i titoli e i documenti comprovanti il possesso dei requisiti da parte degli aspiranti assegnatari alla data di pubblicazione del bando, non rilevando circostanze e condizioni verificatesi dopo tale scadenza (Cons. Stato V, 17/11/1994, n. 1301; C.G.A. 23/6/1994, n. 174).
La graduatoria ha la funzione di individuare un ordine di precedenza tra gli aspiranti aventi titolo al beneficio, indicando accanto a ciascuno di essi il punteggio analiticamente pre-determinato dalla legge. Nel giudizio della Commissione non sussistono quindi margini di discrezionalità, ma si tratta di atti a natura vincolata (TARS PA, 11/07/2001, n.1028).
L'art. 15 del D.P.R. n.1035/1972 attribuisce poi alla Commissione un autonomo potere di accertamento della permanenza dei requisiti fino alla consegna dell'alloggio.
Invero dalla suddetta norma la giurisprudenza trae il principio secondo cui i requisiti per l'assegnazione devono essere posseduti sia alla data di pubblicazione del bando che alla data di consegna dell'alloggio, cioè per tutto il corso del procedimento di assegnazione, fino alla consegna dell'immobile ( per tutte cfr. Cons. Stato, IV, 20/10/2002, n.900).
Attesa infatti la finalità degli interventi pubblici in materia di edilizia popolare, "non pare concepibile che consegua l'alloggio chi ha perso i relativi requisiti nelle more del procedimento" (TARS, CT n. 1469/2001 e TARS CT n. 1078/1994 citate e TARS CT, II , 23/9/1997, n. 1850).
La ratio della norma è quella di attribuire rilievo a fatti sopravvenuti che abbiano determinato a posteriori il difetto dei requisiti richiesti per l'assegnazione dell'alloggio attribuendo alla Commissione il relativo potere di modifica della graduatoria. Non è invece applicabile nell'ipotesi in cui un fatto sopravvenuto avrebbe potuto determinare una diversa collocazione nella graduatoria.
La graduatoria finale, pertanto, ove non sia tempestivamente impugnata per vie legali, assume carattere di definitività consentendo l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Dalle suesposte considerazioni si desume che nella fattispecie in esame la nascita del figlio dell'aspirante assegnatario, ove intervenuta successivamente alla data di pubblicazione del bando non poteva essere considerata dalla Commissione in sede di valutazione dei titoli né, in mancanza di impugnativa, può essere presa in considerazione successivamente alla pubblicazione della graduatoria.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".




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