Pos. IV Prot.________/128.2002.11

OGGETTO: Regione siciliana.- Applicazione legge 662/1996, art. 1, comma 127.- Elenchi percettori.

SEGRETERIA GENERALE
(Rif. Nota n. 1190 F.P. del 4.6.2002)
S E D E

1.- Con la nota emarginata - dopo aver rappresentato che, con nota n. 869 del 9 maggio 2002, l'Area III di codesta Segreteria Generale, al fine di dare esecuzione alla disposizione indicata in oggetto ha richiesto a tutti gli uffici regionali di trasmettere alla medesima Area, per quanto di competenza della stessa, la documentazione relativa - è stato chiesto l'avviso dell'Ufficio in ordine "all'attuale applicabilità nella Regione siciliana della disposizione in oggetto ed alla competenza ai relativi adempimenti nell'ambito dell'amministrazione regionale."

2.- L'art. 1, comma 127, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, della cui applicabilità nei confronti della Regione siciliana è questione, così dispone:
"Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica".
Ai fini della soluzione della problematica proposta occorre rilevare che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione, emanato in adempimento di quanto previsto dall'art. 1, comma 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 - al comma 14 dell'art. 53, rubricato "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi", sostanzialmente riproduttivo del comma 14 dell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, quale risultava a seguito delle sostituzioni ed integrazioni operate dall'art. 26 del D.Lgs.31 marzo 1998, n. 80, dispone che "al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti."
Ora, pur nel rilevare, in astratto, che la Regione siciliana appare rientrare nel novero delle amministrazioni pubbliche cui ha riferimento la disposizione in ultimo riportata, si osserva che - a prescindere da ogni possibile interpretazione giuridica circa l'ampiezza dei destinatari delle riportate norme - l'art. 23, "Estensione di normative", della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, disponendo, tra l'altro, la specifica applicazione dell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, appare risolvere univocamente la questione.
Ed invero la prescritta applicazione dell'art. 58 del D.Lgs. 29/1993 (rectius, per la verificatasi successione di norme, dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001) non potrebbe aver luogo, per quanto riguarda il comma 14, se non con una attuazione che - vista la sostanziale identità di previsioni rispetto a quanto prescritto, per ciò che attiene i collaboratori esterni ed i soggetti cui sono affidati incarichi di consulenza, dal peraltro testualmente richiamato art. 1, comma 127, della legge 662 del 1996 - adempia sostanzialmente le prescrizioni dettate dalla disposizione indicata in oggetto.
Per completezza di esame si evidenzia che l'operato rinvio alle individuate disposizioni statali, non può determinare una applicazione delle sole norme relative al personale dipendente, escludendo quindi la disciplina dettata in ordine ai collaboratori esterni ed ai consulenti, poiché un ulteriore richiamo, in via generale e per quanto non previsto, a tutte le disposizioni del decreto legislativo 29 del 1993, e successive modifiche ed integrazioni, risulta disposto dall'art. 1, comma 2, della stessa l.r. 10/2000.
Dunque, in forza dei disposti rinvii, ed in mancanza di specifica, e divergente, disciplina regionale relativa all'anagrafe delle prestazioni e dei compensi degli indicati soggetti, è da ritenere accertata la dovuta applicazione della normativa statale sopra riportata.

Risolta in senso positivo, quindi, la questione circa l'applicabilità alla Regione siciliana della disposizione in discorso, per quanto attiene alla problematica relativa all'imputazione della competenza relativa agli obblighi derivanti, ed alle procedure da seguirsi per portare a compimento gli adempimenti conseguenti si osserva che, a prescindere dalla autonoma soggettività giuridica di ciascun ramo dell'Amministrazione regionale, e dalla pur certa ascrivibilità alla sfera di competenza di ciascun dirigente di struttura di massima dimensione, o ad essa allo scopo equiparabile, della adozione degli atti propedeutici alla predisposizione degli elenchi previsti dalla norma di riferimento, ad avviso dello scrivente, gli adempimenti imposti devono essere eseguiti unitariamente da parte dell'intera Amministrazione regionale.
Rilevato che in tal senso appare orientato, in via generale, il competente Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, con circolare 29 maggio 1998, n. 5/98, emanata dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5 giugno 1998, n. 129, ha chiarito che i dati richiesti devono essere relativi alla totalità dei soggetti cui si riferiscono gli incarichi riguardati, e che pertanto, nelle amministrazioni articolate in più unità organizzative centrali e periferiche, il responsabile del procedimento, unico per ciascuna amministrazione pubblica, deve raccogliere e trasmettere le informazioni relative a tutti i dipendenti, verificando preventivamente la completezza dei dati raccolti, si osserva che anche una interpretazione sistematica induce a ritenere che ciascuna amministrazione debba predisporre elenchi unitari.
Ed invero sia i principi di trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa, sia gli obiettivi di conoscenza e razionalizzazione della spesa perseguiti dalla norma in esame, sembrano imporre una esposizione dei dati integrale ed unitaria per tutta l'Amministrazione regionale.
A tal fine, dunque, codesta Segreteria generale, cui è ascritto il coordinamento dell'azione amministrativa regionale, valuterà l'opportunità di predisporre direttive atte a promuovere gli adempimenti imposti ed a disciplinare tempi e modalità per la formazione, e successiva trasmissione, degli elenchi relativi alle informazioni richieste, completi ed unitari.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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