Pos. 4   Prot. N. /130.02.11 



Oggetto: Amministratori locali. Permessi retribuiti Modifica all'art.20 l.r. 23 dicembre 2000, n.30.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
degli enti locali
Dipartimento regionale
enti locali
PALERMO


1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente circa l'interpretazione e l'applicazione della disposizione recata dal comma 5 dell'art.20 della l.r. 30/00, come sostituito dall'art.129, co.14, della l.r. 2/02, volto ad adeguare la normativa regionale in materia di permessi retribuiti degli amministratori locali e relative spese a carico degli enti locali, alla disciplina statale ex art.2 bis l. 26/01.
In particolare codesto Dipartimento chiede:
a) quali siano gli effetti della disposta sostituzione del comma 5 cit., con particolare riferimento alla decorrenza retroattiva della disciplina ivi prevista;
b) se la modifica in questione integri una interpretazione autentica della previgente disposizione;
c) se, atteso il ritenuto effetto retroattivo della norma in discorso, i datori di lavoro pubblici siano obbligati al rimborso delle somme pagate dagli enti locali per permessi retributivi dei propri dipendenti, nel periodo intercorrente dall'entrata in vigore della legge regionale 30/2000 all'entrata in vigore della legge regionale 2/2002.

2. Su quanto sopraesposto si osserva.
Con riguardo al primo quesito va osservato che la tecnica utilizzata dal legislatore regionale per la modificazione della disciplina degli oneri per i permessi retribuiti degli amministratori locali non sembra dare adito a dubbi circa il carattere retroattivo della stessa.
Infatti l'espressione "A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ....", inserita non già nell'alinea della novella che introduce la modifica, bensì nella modifica testuale del previgente comma 5, non può che essere intesa con effetto "ex tunc", cioè dall'entrata in vigore della l.r. 30/00.
Ed invero, con la disposizione in questione il legislatore regionale ha inteso ripristinare la normativa anteriore alla l.r. 30/00 (art.4, co.5 l.816/85 come recepita dalla l.r. 31/86), riportando a carico degli enti pubblici (non economici) - datori di lavoro gli oneri per i permessi retribuiti di lavoratori dipendenti per l'espletamento di funzioni pubbliche, riducendo in tal modo gli oneri posti a carico degli enti locali per i propri amministratori.
D'altra parte, com'è noto, il principio di irretroattività della legge, pur riconosciuto come principio generale dall'art.11, co.1, delle preleggi, non ha ottenuto in sede costituzionale, salvo quanto espresso per l'art.25 della Costituzione, una garanzia specifica.
Al legislatore, pertanto, non è inibito emanare norme con efficacia retroattiva, a condizione che tale retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Cfr. ex plurimis C. Cost., n.416 del 1999).
Ora, la modifica in esame, non sembra in contrasto con i principi costituzionali testè richiamati.
Sembra piuttosto che la disposizione in questione abbia voluto eliminare la disparità di trattamento, creatasi in concreto, a carico degli enti locali siciliani in rapporto agli omologhi enti già sottoposti alla normativa statale modificata (art.2 bis, l. 26/01), onerati delle sole spese per i permessi retribuiti di lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici.
Con riferimento al questito sub b) non sembra che tecnicamente la disposizione in argomento abbia natura di interpretazione autentica. Tale qualificazione, che generalmente trae origine da una precedente situazione di incertezza interpretativa, va riferita a norme in cui il momento dell'esegesi si salda con quello precettivo integrandosi con esso per dar luogo ad una disposizione unitaria, sì da intendere che la norma interpretata abbia fin dall'origine un determinato contenuto.
Nel caso di specie sembra, invero, si tratti di norma innovativa e retroattiva, il cui contenuto, del tutto nuovo, è destinato a svolgere i suoi effetti "ex tunc".
Circa l'ultimo quesito, la soluzione discende "de plano" da quanto sopraesposto. La sostanziale modificazione in chiave retroattiva del più volte citato comma 5, dell'art.20, l.r. 30/00, obbliga invero gli enti pubblici datori di lavoro di amministratori locali alla restituzione delle somme percepite a titolo di rimborso.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".




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