Pos.1   Prot. N. 134.02 11 


Oggetto: Lavori urgenti ex art.69, R.D. n.350/1895. Applicabilità art.39, 1° comma, L.r.
n. 21/1985. Quesito.




Allegati n...........................





Assessorato regionale dei Beni
Culturali ed Ambientali e della
Pubblica Istruzione

P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde viene chiesto di conoscere se codesta Amministrazione possa considerarsi ricompresa nella disposizione di cui al comma 1 dell'art.39 della L.r. n.21/1985, che prevede che gli interventi di urgenza di cui all'art. 69 del R.D. n.350/1895, finanziati dall'Assessorato dei lavori pubblici, siano affidati dai competenti uffici del Genio Civile, previa autorizzazione dell'Assessore regionale dei Lavori Pubblici, mediante cottimo fiduciario entro il limite di importo di 500 milioni.
In particolare nella nota che si riscontra si rappresenta che lavori urgenti di ripristino della copertura della Biblioteca xxxx di YYYY di importo in euro di 182.588,08 pari a £ 353.539821,6 sono stati finanziati da codesto Dipartimento e dovranno essere eseguiti dall'Ufficio del Genio Civile di YYYY che ha chiesto l'autorizzazione a procedere.


2. L'art. 39 della Legge regionale 21 aprile 1985,n.21, come modificato con l'art.44 della L.r. 10 /1993, consente il ricorso al cottimo fiduciario per gli interventi di urgenza di cui all'art. 69 del R.D. 350/1895 prescrivendone condizioni e limiti.
Il comma 1 infatti richiede (oltre i motivi di urgenza) che si tratti di lavori finanziati dall'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici (cfr. in tal senso anche la circolare 3 giugno 1999, n.5 dell'Ass. Lav. Pubbl.); affidati dai competenti Uffici del Genio Civile previa autorizzazione dell'Assessore regionale per i lavori pubblici (contenente anche l'impegno della relativa spesa) entro il limite di importo di lire 500 milioni.
Il comma 3 disciplina invece l'ipotesi in cui, in difetto del finanziamento da parte dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, siano gli altri enti di cui all'art. 1 della L.R. n.21/1985 a dover eseguire interventi di urgenza mediante cottimo fiduciario. In tal caso il ricorso a tale istituto è consentito per lavori di importo non superiore a lire 250 milioni .
L'inequivoco dato testuale delle disposizioni de quibus non è suscettibile di interpretazione estensiva in quanto é volto ad assicurare un certo rigore nel ricorso al cottimo fiduciario la cui caratteristica è la straordinarietà ed eccezionalità rispetto alla normale attività contrattuale della Pubblica Amministrazione.
Ne consegue che, ove non ricorrano tutte le condizioni richieste dalla norma, l'Amministrazione dovrà avvalersi delle altre procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente in base all'importo dei lavori da eseguire.
In tal senso si è espressa anche codesta Amministrazione con la circolare 20 febbraio 2002, n.9 , laddove prevede la possibilità per la Stessa di finanziare (sul cap.776016) interventi di urgenza di cui all'art.69 del R.D. 350/1895 da affidare mediante cottimo fiduciario, precisando però che l'importo dei lavori non potrà comunque eccedere euro 129.114, I.V.A. inclusa (cioè lire 250 milioni), con ciò riconducendo de plano l'ipotesi al terzo comma dell'art.39.
Conclusivamente sembra allo scrivente che L'Assessorato regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione non sia sussumibile nell'ambito di applicazione del primo comma dell'art.39 della legge regionale n.21 del 1985.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".








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