POS. V Prot._______________/135-2002-11

OGGETTO: Bene demaniale. Concessione ad un Comune per la destinazione ad uso scolastico. Possibilità di concessione in uso gratuito.






PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del Personale e dei Servizi generali
PALERMO





1. Con nota 24 maggio 2002, prot. 4078/Gr. IV, codesto Dipartimento, facendo riferimento ai precedenti pareri n. 214 del 1999 e n. 58 del 2000 di quest'Ufficio, relativi alla concessione in uso ad un Comune per la destinazione ad uso scolastico di un bene di proprietà della Regione, dichiarato d'interesse artistico e storico e, quindi, demaniale ex art. 822 cod. civ., ha trasmesso allo Scrivente uno schema di convenzione, predisposto dal Comune medesimo, con il quale si prevede che la Regione siciliana "concede in uso gratuito al Comune ...., in virtù del comma 6 art. 8 della l. 11/01/96, n. 23" il menzionato immobile, per destinazione ad uso scolastico, assumendosi il Comune in questione gli oneri per apportare all'immobile i necessari adeguamenti e la realizzazione delle opere per rendere conforme l'edificio alle vigenti norme in materia di edilizia scolastica, nonché gli oneri per spese di funzionamento e di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

Codesto Dipartimento, rilevando che il riferimento di legge (comma 6 art. 8 della l. 11/01/96, n. 23) non prevede la gratuità del "rapporto negoziale", chiede il parere dello Scrivente sullo schema richiedendo "di procedere alla modifica, ove del caso, delle clausole di convenzione".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

L'art. 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, nel disporre il trasferimento degli immobili utilizzati come sede di istituzioni scolastiche, prevede per gli stessi immobili nel caso in cui sussiste il vincolo d'interesse storico-artistico, non già il trasferimento, bensì la loro concessione in uso "all'ente territoriale competente a provvedere alla fornitura dell'edificio", disponendo, altresì, che "i relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione".

Come già specificato dallo Scrivente con il precedente parere n. 214/99, "la legge 11 gennaio 1996, n. 23, è in astratto applicabile in Sicilia, in quanto non contrasti con le norme regionali".

Come, tuttavia, osservato, la predetta disposizione del sesto comma non contempla affatto la gratuità della concessione, laddove, di contro, il primo comma, per i trasferimenti degli immobili dei comuni e dello Stato alle province, espressamente, dispone il trasferimento "in uso gratuito".

Pertanto, in mancanza di specifiche disposizioni recate da tale legge, o da altra consimile normativa, sembrano applicabili al caso in questione le disposizioni della legge 11 luglio 1986, n. 390, recante "Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici" ed il relativo "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici (n. 1, allegato 1, della L. n. 50/1999)" approvato con D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 41, che, tra l'altro, prevedono un canone ricognitorio di concessione.

E' appena il caso di evidenziare, infatti, che, nel caso in esame, ricorre la fattispecie di concessione di bene demaniale, i cui effetti derivano dal provvedimento amministrativo di concessione rispetto al quale gli accordi di convenzione si pongono soltanto per il regolamento dei rapporti di concessione, ma non determinano il trasferimento dell'uso del bene o il canone o la relativa durata, che originano dal provvedimento amministrativo.

Per quanto riguarda il richiesto intervento di modifica delle clausole di convenzione, si rappresenta che quest'Ufficio, in quanto amministrazione consultiva, a termini dell'art. 7 del T.U. delle norme sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale è chiamato a rendere parere su specifici quesiti giuridico-interpretativi e non su aspetti dell'attività istruttoria propria della funzione di amministrazione attiva.

Tuttavia, in uno spirito di fattiva collaborazione, si osserva quanto segue.

Come rilevato, dal momento che si verte in tema di concessione di beni demaniali, la convenzione dovrebbe riguardare soltanto lo svolgimento del rapporto, e, in buona sostanza, gli obblighi ed oneri del concessionario.

Come sopra specificato, non è possibile prevedere la gratuità della concessione; mentre l'ammontare del canone va fissato prioritariamente nel provvedimento di concessione, con la previsione della relativa rivalutazione (v. art. 7, comma 2, DPR 41/2001).

In ordine alla durata, anch'essa elemento essenziale del provvedimento, non sembra possibile fissare una durata non certa, a fronte delle previsioni dell'art. 7 del DPR n. 41/2001 che prevede la possibilità di fissare una durata massima di diciannove anni, in dipendenza di motivate particolari finalità perseguite dal richiedente e nel caso, come quello in esame, in cui s'imponga al concessionario l'obbligo di eseguire opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, con contestuale indicazione del termine massimo per l'esecuzione. Di tali opere occorrerebbe indicare l'entità (v. art. 4, 4° comma, DPR 41/2001).

Se, peraltro, è vero che il sesto comma dell'art. 8 della l. 23/1996 prevede che gli immobili vincolati utilizzati come sede di istituzione scolastica vanno concessi all'ente territoriale competente "sino a quando permanga l'utilizzazione scolastica cui siano destinati", tuttavia ciò non postula che il provvedimento di concessione abbia durata indefinita, ma determina soltanto la necessità di rinnovo della concessione alla scadenza, nonché la previsione di decadenza dalla concessione nel caso in cui venga meno la destinazione dell'edificio all'uso scolastico per cui è concesso.

Andrebbero, inoltre, previsti il divieto di sub-concessione ( v. art. 7, 4° comma, DPR 41/2001) e la decadenza dalla concessione nel caso di utilizzazione a fini diversi, o di violazione del detto divieto o di mancato pagamento del canone o degli altri obblighi di concessione (v. art. 1, comma 6, l. 390/1986 e art. 7, comma 9, DPR 41/2001).

Andrebbe, poi, prevista l'acquisizione gratuita delle addizioni e migliorie all'atto della cessazione del rapporto di concessione (v. art. 7, comma 6, DPR 41/2001).

Va anche rilevato che, trattandosi d'immobile del demanio storico-artistico, la concessione è sottoposta alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali (art. 4, 2° comma, DPR 41/2001), e le eventuali misure di tutela prescritte dalla Soprintendenza vanno indicate nel provvedimento di concessione (art. 7, comma 3, DPR. 41/2001).

Andrebbe, ancora, prevista, la cauzione a garanzia di cui al settimo comma dell'art. 7 del D.P.R. n. 41/2001)

La previsione dell'assunzione da parte del concessionario di tutte le spese per manutenzione ordinaria e straordinaria è in linea con la previsione del secondo comma dell'art. 1 della l. 390/1986; a tali spese andrebbero aggiunti "gli oneri, le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile" come previsto dalla norma testè menzionata.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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