POS. V Prot._______________/140.11.02

OGGETTO: Lavoratori ex Pirelli di Villafranca e Siracusa. Art.34, 2° comma, l.r.33/1996. Calcolo integrativo.


ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
PALERMO


1. Con nota n. 2027/S. 5° del 13 giugno 2002 codesta Agenzia, premesso che l'art.34 della legge regionale 18.5.1996, n.33 ha esteso ai lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa i benefici già previsti per altre categorie di lavoratori dall'art.4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n.3 e succ. mod. e integraz., -ossia la loro utilizzazione in opere e/o servizi di pubblica utilità, in dipendenza della quale è assicurato, a carico della Regione, "un trattamento integrativo pari alla differenza fra il trattamento previdenziale in godimento ed il salario o stipendio che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro" (secondo comma, art.4 cit.)-, ha chiesto allo Scrivente se il calcolo del trattamento integrativo vada effettuato a norma del citato art.4, L.r. n.3/1993 e succ. mod. e integraz. o, piuttosto, come ritiene codesta Agenzia, facendo capo alla normativa statale in materia di LSU e, precisamente, al sistema di calcolo previsto dall'art.8, secondo comma, del D.Lgs. 1.12.1997, n.468, a norma del quale ai lavoratori impegnati in progetti di LSU per un orario superiore alle 20 ore settimanali, compete, in caso di impegno per un orario superiore, "un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore".
Il predetto orientamento di codesta Agenzia è supportato dalle seguenti considerazioni:
- il D.Lgs. n.468/1997 ha provveduto ad una "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art.22 della L. 24 giugno 1997, n.196", abrogando tutte le precedenti disposizioni in contrasto con lo stesso decreto (art.13, comma 1);
- successivamente, la predetta disciplina è stata integrata e modificata dal D.Lgs. 28.2.2000, n.81, che, comunque, ha confermato le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili di cui al D.Lgs. n.468/1997, e succ. mod., in quanto compatibili con le nuove disposizioni ed, in particolare, l'art.8, D.Lgs. n.468/1997 in questione (art.10, comma 3);
- entrambi i decreti legislativi testè citati sono stati recepiti nell'ordinamento regionale, senza che siano state apportate modifiche o integrazioni pertinenti la fattispecie in questione (v. art.1, l.r. 23 gennaio 1998, n.3 e art.4, l.r. 26 novembre 2000, n.24);
- il Ministero del lavoro, infine, riscontrando specifico quesito in ordine al calcolo dell'importo integrativo, con nota n.4146/06.01 del 30 settembre 1999 (allegata alla nota cui si risponde) ha chiarito che gli Enti attuatori dei progetti devono attenersi alle disposizioni di cui all'art.8, D.Lgs. n.468/1997.
Da quanto esposto, ad avviso di codesto Dipartimento, "ne consegue... che, nel caso di specie, la normativa di riferimento sia quella recata dall'art.8 del decreto legislativo n.468/97, essendo state abrogate con il recepimento nell'ordinamento regionale tutte le disposizioni in contrasto con lo stesso".
Tuttavia, diverso è l'avviso del comune di Siracusa, ente utilizzatore di lavoratori della ex Pirelli Cavi di Siracusa, per il quale, riferisce codesta Agenzia (allegando la nota del comune n.86722 del 6.11.01), "il metodo di calcolo dell'importo integrativo, così come disciplinato dall'art.8 del decreto legislativo n.468/97, non può trovare applicazione nei confronti dei lavoratori de quibus atteso che il legislatore della Regione siciliana per la concessione ai predetti lavoratori dell'indennità integrativa regionale ha previsto apposita normativa...".

2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

L'art.34, secondo comma, della legge regionale 18 maggio 1996, n.33, ha ammesso i lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa "ai benefici previsti dall'art.4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n.3, della legge regionale 23 maggio 1994, n.14 e degli articoli 1e 2 della legge regionale 4 aprile 1995, n.26".

In particolare, l'art.4 della L.r. n.3/1993, successivamente modificato ed integrato dall'art.1 della legge regionale 23 maggio 1994, n.14 e dall'art.1 della legge regionale 4 aprile 1995, n.26, aveva previsto l'utilizzazione in progetti di pubblica utilità di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale ex art.4, commi 3 e 4 del D.L. 29 marzo 1991, n.108, convertito in legge 1 giugno 1991, n.169 e art.2, commi 1 e 4 del D.L. 4 settembre 1987, n.366 convertito con legge 3 novembre 1987, n.452 e successive modifiche integrazioni (primo comma), stabilendo che "per quanto non diversamente disposto dalla presente legge ai lavoratori utilizzati ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni in materia contenute nella vigente legislazione nazionale, restando a carico della Regione gli oneri occorrenti per assicurare ai lavoratori stessi in dipendenza della partecipazione ai progetti, un trattamento integrativo pari alla differenza fra il trattamento previdenziale in godimento ed il salario o stipendio che sarebbe stato percepito in costanza di rapporto di lavoro" (secondo comma).

Successivamente, il legislatore regionale ha recepito la normativa statale, disponendo all'art.1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n.3 che "le disposizioni statali, incluse quelle contenute nel decreto legislativo di cui all'art.22 della legge 24 giugno 1997, n.196, in materia di lavori socialmente utili, ivi compresi i lavori di pubblica utilità, trovano applicazione nella Regione con le modifiche ed integrazioni contenute nel presente articolo"; disposizioni che, allo stato, risultavano fondamentalmente riordinate nel D.Lgs..1 dicembre 1997, n.468, recante "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili...", cui la norma espressamente si riferisce, citando la relativa legge delega.

Il predetto recepimento in ambito regionale è stato espressamente riconfermato, con riferimento al successivo D.Lgs. 28 febbraio 2000, n.24, recante "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art.45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144", con l'art.4 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24, che, con analoga tecnica normativa, ha espressamente fatta salva l'applicazione in via modificativa o integrativa di precise norme regionali ivi indicate.


3. Il quadro normativo in materia di lavori socialmente utili nella Regione siciliana risulta, fondamentalmente, fare capo alla predetta normativa statale, fatte salve le norme regionali espressamente indicate dal legislatore siciliano.

Ora, in via generale, non è certamente in questione l'operatività in Sicilia della "disciplina dell'utilizzo nelle attività" socialmente utili recata dall'art.8, D.Lgs. n.468/1997, in ordine alla quale codesto Assessorato ha, peraltro, dettato le direttive applicative con apposita circolare (cfr. Circolare 13 maggio 1998, n.312).

Tuttavia, v'è da dire che la fattispecie sottoposta allo Scrivente esige una più approfondita indagine, posto che il legislatore regionale aveva anteriormente dettato una disciplina ad hoc.
Infatti, ove si riconoscesse a quest'ultima carattere di specialità, è chiaro che le modalità di calcolo da essa dettate sopravviverebbero al predetto recepimento della normativa statale in materia di LSU.
E' noto, infatti, che i principi contenuti nell'art.15 delle preleggi in materia di abrogazione implicita non si applicano nel caso in cui la norma anteriore sia "speciale" rispetto a quella "generale" sopravvenuta, che detta una disciplina della stessa materia.

Ora, sembra allo Scrivente che la disposizione regionale concernente i lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e Siracusa, che espressamente rinvia al meccanismo di cui all'art.4, l.r. n.3/1993 e succ. mod. e integraz, effettivamente si trovi in rapporto di specie a genere rispetto alla norma generale statale sopravvenuta (applicabile in virtù del recepimento operato dal legislatore regionale), in quanto preordinata a fini specifici, individuabili nella tutela della particolare categoria di lavoratori mediante la corresponsione di un trattamento integrativo determinato secondo le particolari modalità fissate nella norma di cui si estendono i benefici.
Per di più, lo stesso art.4, l.r. n.3/1993, aveva già una valenza speciale, nel fare rinvio alle disposizioni in materia contenute nella legislazione statale "per quanto non diversamente previsto dalla presente legge" (cfr. secondo comma).

Né, d'altronde, l'interpretazione della voluntas legis, da cui dipende la soluzione del delicato problema della successione delle norme nel tempo, evidenzia, nel caso in esame, una latitudine della legge generale posteriore tale da non tollerare eccezioni, neppure da parte di discipline speciali.

Peraltro, la norma ha continuato a mantenere la sua efficacia in quanto l'intervento dalla stessa previsto è stato di anno in anno espressamente rifinanziato.
Difatti, la prosecuzione dei benefici di cui all'art.34, l.r. n.33/1996, a favore dei lavoratori interessati ai processi di crisi aziendale della società Pirelli di Villafranca Tirrena e di Siracusa, è stata via via rifinanziata da successive disposizioni con spesa a carico del bilancio regionale (cfr. art.1, l.r. 9 dicembre 1996, n.48; art.12, l.r. 27 maggio 1997, n.16; art.12, l.r. 5 gennaio 1999, n.4) o dell'apposito Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati (cfr., per l'anno 2001, D.A. 1 marzo 2001, art.360).

Ora, finchè gli interventi a favore dei lavoratori in oggetto vengono rifinanziati mediante espresso richiamo all'operatività dell'originaria disposizione di cui all'art.34, l.r. n.33/1996, non possono non trovare applicazione le modalità di calcolo dell'importo integrativo di cui all'art.4, l.r.n.3/1993 e succ. mod. ed integr.

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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