Pos. 1   Prot. N.     /144.02.11 




Oggetto: Competenze di collaudo. Consuntivo lordo per il calcolo dell'onorario. Ammissibilità degli importi derivanti dal prezzo chiuso. Quesito.




Allegati n...........................


Assessorato Regionale
Lavori Pubblici
Ispettorato Tecnico Regionale
Servizio 2°
P A L E R M O




1. Con la nota cui si risponde codesto Ispettorato chiede allo Scrivente di esprimersi in ordine alla riconducibilità degli importi liquidati all'impresa a titolo di prezzo chiuso alla nozione di consuntivo lordo dell'opera ex art. 15 l. 143/1949 per il calcolo delle competenze di collaudo.
Codesto Ispettorato sarebbe orientato a ritenere i predetti importi riconducibili a quelli elencati nel citato art. 15; considerati, però, i "risvolti economici non indifferenti" conseguenti a tale orientamento, chiede sul punto il parere di questo Ufficio.

2. L'art. 15 della legge 2 marzo 1949, n. 143, di approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, prevede che quando il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata nella tabella A.
Lo stesso articolo precisa poi che: "A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore potessero aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo".
In primo luogo va osservato che al consuntivo lordo dell'opera deve farsi riferimento anche ai fini del calcolo delle sole competenze di collaudo, quando, cioè, il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri, nel qual caso trovano applicazione le percentuali elencate nella tabella C della citata legge n. 143/49.
Ciò posto occorre valutare se gli importi liquidati all'impresa esecutrice dei lavori a titolo di prezzo chiuso possano essere ricondotti alla nozione di consuntivo lordo dell'opera, come definita dal citato art. 15.
Al riguardo giova osservare che la nozione di consuntivo lordo dell'opera è stata oggetto di interpretazioni non univoche, sia in dottrina che in giurisprudenza, con riferimento alle somme corrisposte all'appaltatore a titolo di revisione prezzi.
Secondo un primo filone interpretativo il consuntivo lordo dell'opera non include l'ammontare corrisposto all'appaltatore a titolo di revisione dei prezzi (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 5.12.1987, n. 9062 e 15.12.1987, n. 9291).
Un diverso e contrapposto indirizzo interpretativo è fondato principalmente sulla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 22 luglio 1977 che ha specificato che la nozione di consuntivo lordo si riferisce al costo complessivo dell'opera, nel quale non possono non essere ricomprese le somme pagate a titolo di revisione dei prezzi.
Tale indirizzo interpretativo è stato recepito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lazio, Sez. I, 25.3.1981, n.249 e TAR Sardegna, 24.5.1986, nn. 246 e 247), secondo la quale ai sensi dell'art. 15 della L. n. 143/49 per consuntivo lordo dell'opera deve intendersi la somma di tutti gli importi liquidati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli importi suppletivi accordati in sede di conto finale o di collaudo, ivi compresi i compensi revisionali.
Ora, la richiamata giurisprudenza, pur facendo riferimento agli importi derivanti dalla revisione prezzi, può ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame atteso che i compensi revisionali, almeno a questi effetti, possono essere assimilati agli importi corrisposti a titolo di prezzo chiuso.
Con riferimento specifico a questi ultimi può dunque affermarsi che essi sono riconducibili alla nozione di consuntivo lordo dell'opera, in quanto riconducibili sia al concetto di "somma di tutti gli importi liquidati" sia a quello di "eventuali importi suppletivi", essendo palese che con tali espressioni il legislatore ha inteso considerare la totalità degli importi liquidati alle imprese o ditte per lavori o forniture.
Ciò può, peraltro, affermarsi sia nel caso in cui il ricorso al sistema del prezzo chiuso sia stato previsto dal contratto, ai sensi dell'art. 44, commi 2 e 3 della L.r. n. 21/85, e i relativi importi abbiano pertanto natura convenzionale, sia nel caso in cui, essendo intercorso più di un anno tra la data di ricezione delle offerte e quella di consegna dei lavori, il sistema del prezzo chiuso sia stato applicato ai sensi dell'art. 45, comma 4 della stessa legge e i relativi importi, non più di natura convenzionale, assolvano alla funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale, alterato dal prolungato ritardo nella consegna dei lavori.
Sembra pertanto allo Scrivente che, al di là dei risvolti economici che potranno scaturirne, l'orientamento di codesto Ispettorato, volto a ricondurre gli importi liquidati a titolo di prezzo chiuso alla nozione di consuntivo lordo dell'opera di cui all'art. 15 della L. n. 143/49, possa essere condiviso.
Solo incidentalmente giova in ultimo segnalare che il sistema del prezzo chiuso, già previsto dai citati artt. 44 e 45 della L.r. n. 21/85 non figura nella recente l.r. n. 7/2002 che ha recepito, con integrazioni e modifiche, la legge quadro statale in materia di lavori pubblici e che, pertanto, tale sistema non sarà più applicabile dalla data di entrata in vigore della nuova legge (10.9.2002) in poi.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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