Pos. 2   Prot. N. 146/02/11 



Oggetto: Art.17 L.r. n. 26/1987 - Modifiche apportate dall'art. 129 L.r. 2/2002 - Termine di completamento della procedura di recupero del contributo.




Allegati n...........................


Assessorato Regionale Cooperazione,
Commercio, Artigianato e Pesca
Dipartimento Pesca
Servizio interventi per le imprese ittiche
P A L E R M O


1. Con riferimento alla nota suindicata, codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente Ufficio al fine di accertare quando la procedura di recupero di un contributo debba intendersi completata ai sensi del comma 6 bis dell'art. 17 L.r. 26/1987, introdotto dalla lett. c), comma 11 dell'art. 129 L.r. 2/2002.
Codesto Dipartimento prospetta anche una fattispecie concreta relativa ad un soggetto al quale l'Amministrazione ha intimato di restituire il contributo concessogli ai sensi degli artt. 3, lett. c) e 4, comma 2, L.r. 26/87 e che, successivamente all'entrata in vigore della L.r. 2/2002, ha chiesto la revoca dell'ingiunzione di pagamento, sostenendo che la procedura di recupero nei suoi confronti non era conclusa e che la vendita del natante era intervenuta oltre i cinque anni dalla concessione delle agevolazioni.

2. In ordine alla problematica posta si espone quanto segue.
- Il comma 11 dell'art. 129 L.r. 2/2002 alla lett. a) ha modificato il 2° comma dell'art. 17 della L.r. 26/1987 riducendo da dieci a cinque anni il vincolo di destinazione e il divieto di alienazione posti sui natanti ammessi ai benefici di cui alle LL.rr. 5/75 e 1/80 e succ. modifiche.
- Il medesimo comma 11 dell'art. 129 L.r. 2/2002, alla lett b) ha stabilito che la pronuncia di decadenza dal beneficio - a seguito dell'infrazione degli obblighi di cui all'art. 17 citato - comporta la restituzione di una parte dell'importo riscosso calcolata pro-rata temporis per il periodo vincolativo residuo; mentre precedentemente all'entrata in vigore della L.r. 2/2002 la restituzione del beneficio avveniva per intero.
- Infine, la lettera c) del più volte citato comma 11 ha aggiunto all'art. 17 L.r. 26/87 il comma 6 bis che testualmente recita: "Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano, anche, ai casi per i quali la procedura di recupero del contributo non sia ancora completata".
Dalla lettura del "nuovo" art. 17 L.r. 26/87 discende che se il natante è stato alienato o destinato a scopo diverso da quello per cui è stato costruito successivamente al 5° anno dalla concessione dell'agevolazione, l'eventuale decadenza comminata dall'Ammini-strazione viene meno e il recupero del contributo si arresta, ma solo qualora la relativa procedura è ancora in itinere. La norma, dunque, non ha efficacia retroattiva.
Il procedimento per il recupero della somma richiesta dall'Amministrazione creditrice è da considerarsi concluso all'atto dell'avvenuta riscossione da parte del concessionario incaricato. Mentre il successivo momento del "passaggio" della somma riscossa all'ente creditore inerisce solo al rapporto tra quest'ultimo e l'esattore, quando è già concluso il rapporto tra debitore - già liberato - e creditore.
Poiché la L.r. 2/2002 è entrata in vigore il 27 marzo c.a., è a quella data che devono intendersi applicabili il 2° e il 5° comma dell'art. 17 della L.r. 26/87 (relativi, rispettivamente, alla riduzione dei vincoli a cinque anni e al recupero pro-rata temporis), richiamati dal comma 6 bis.
Pertanto, con riferimento al caso concreto di cui alla nota che si riscontra, tenuto conto altresì di quanto fino ad ora esposto, si ritiene che essendo la procedura di recupero nei confronti del soggetto interessato ancora in itinere, lo stesso possa rientrare nelle nuove disposizioni normativamente previste.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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