POS. II Prot._______________151.11.2002


OGGETTO: Consorzio A.S.I. di XXXX. Applicazione della Legge 196/1997 - Assunzione personale con lavoro interinale.



Assessorato regionale Industria
Servizio affari giuridici, contenzioso
Vigilanza Enti subregionali
P A L R M O




1. Con nota n. 2711 del 21 giugno 2002, codesto Dipartimento rivolge allo scrivente Ufficio un quesito posto dal Consorzio A.S.I di XXXX e relativo alla possibilità di ricorrere " per la mancanza di personale proprio ", all'istituto del lavoro interinale disciplinato dalla legge 196/1997.


2. Sulla problematica in oggetto si osserva che in linea puramente teorica, la legge 196/1997, non pone alcuna limitazione in base alla natura giuridica dei soggetti che possono avvalersi del lavoro temporaneo. All'art. 11, viene, infatti, precisato espressamente, che le disposizioni relative alle imprese utilizzatrici sono applicabili anche ai soggetti non imprenditori. Da ciò si desume l'utilizzabilità della nuova tipologia di lavoro anche nel settore pubblico. L'utilizzabilità è rafforzata, poi, dal riferimento contenuto nel 7° comma dell'art. 36 del D.Leg.vo 29/1993, ove si ammette il ricorso a forme flessibili di assunzione e di impiego, secondo le tipologie previste dal Codice Civile e da altre leggi sul rapporto di lavoro nell'impresa, tra cui è espressamente richiamata la legge 196/1997 per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
L'articolo 36 del D.Leg.vo appena citato, è operativo nell'ambito della Regione Siciliana in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 23 della legge regionale 15.5.2000 n. 10.
Il 7° comma dell'art. 36, tuttavia ha previsto un rinvio al contratto collettivo per la concreta disciplina della materia.
In campo statale, il 9 agosto 2000, è stato stipulato un accordo quadro tra l'ARAN e le OO.SS, in cui sono stati disciplinati i più importanti aspetti del rapporto, quali le ipotesi da ammettere, la percentuale di lavoratori con contratto di fornitura rispetto a quelli occupati nell'Amministrazione, il metodo per selezionare le imprese .
Nessun accordo del genere è stato stipulato nell'ambito della Regione Siciliana e, quindi, deve concludersi che l'articolo 36, anche se recepito, per la parte concernente il lavoro interinale non può ritenersi operativo fino a quando non sarà stipulato accordo con le OO.SS.
Peraltro, tenuto conto che secondo l'accordo già stipulato dall'ARAN, " in nessun caso il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo potrà essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze organiche " e che il contratto di fornitura è ammesso esclusivamente per " soddisfare esigenze a carattere NON continuativo e/o a cadenza periodica " non sembra che il ricorso al predetto istituto possa sopperire alle esigenze lamentate dai Consorzi A.S.I, deve sottolinearsi, infatti, che il lavoro interinale nella P.A. è da intendersi come uno strumento destinato a soddisfare esigenze specifiche e improvvise ma non ha la finalità di sostituire le assunzioni in pianta stabile.


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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati " FONS ".



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