Pos. 1  Prot. N. /152.02.11 



Oggetto: Aeroporto di Trapani - Birgi. Tratte aeree di cui al D.M. 11.1.2002. Predisposizione di un unico bando di gara.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,
COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Dipartimento Trasporti
P A L E R MO




1. Con la nota cui si risponde codesto Assessorato -nel trasmettere copia del verbale della Conferenza di servizi tenutasi il 3 giugno scorso con all'ordine del giorno, tra l'altro, la richiesta della Provincia regionale di Trapani di accorpamento in un unico bando di gara delle tratte aeree in oggetto indicate, nonché copia del parere con cui la Provincia Regionale di Trapani espone le motivazioni poste a sostegno della propria richiesta- chiede allo Scrivente di verificare e, ove possibile, di integrare le motivazioni giuridiche contenute nel predetto parere.

2. In via preliminare conviene richiamare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 135 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 1, dispone che: "Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione ... dispone con proprio decreto:
a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;
b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali".
Lo stesso art. 135, al comma 4, precisa che: "Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, indice la gara d'appalto europea, secondo le procedure previste dall'art. 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992".
In attuazione del disposto del citato art. 135, comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il Decreto 11 gennaio 2002 , recante: "Determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sicilia e da/per le isole minori della Sicilia", il cui articolo unico al comma 1, al fine di assicurare la continuità territoriale per la Sicilia e le isole minori, sottopone agli oneri di servizio pubblico i servizi aerei di linea elencati nell'allegato.
Delle otto rotte interessate, cinque riguardano l'aeroporto di Trapani-Birgi (Pantelleria-Trapani e vv; Lampedusa-Trapani e vv; Trapani-Roma-Milano e vv; Trapani-Bari-Venezia e vv; Trapani-Catania e vv).
Lo stesso articolo unico del decreto in esame, al comma 2, dispone che: "Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee della comunicazione della Commissione relativa all'imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente nazionale per l'aviazione civile procederà ad esperire le gare secondo le modalità previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92, nel rispetto di quanto precisato nell'art. 135 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388".
Il successivo comma 3 specifica, infine, che : "La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verrà stabilita con successivo decreto".
Ciò posto conviene richiamare l'art. 4 del Regolamento CEE n. 2408/92, cui fa rinvio sia il decreto ministeriale sopra citato sia l'art. 135, comma 4, della L. n. 388/2000.
L'articolo in esame al paragrafo 1, lettera a), prevede l'imposizione, da parte di uno Stato membro, di oneri di servizio pubblico "riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico... qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso".
Gli oneri vengono imposti "nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati adeguati sevizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale".
La lettera d) dello stesso paragrafo 1 -espressamente richiamata dal citato art. 135, comma 4, della L. n. 388/2000 ("....indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dall'art. 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992")- dispone che : "L'accesso ad una rotta sulla quale nessun vettore aereo abbia istituito o si appresti ad istituire servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, può essere limitato dallo Stato membro ad un unico vettore aereo per un periodo non superiore a tre anni, al termine del quale si procederà ad un riesame della situazione. Il diritto di effettuare siffatti servizi sarà concesso, tramite appalto pubblico, per rotte singole o serie di rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato ad effettuare tali servizi. Il bando di gara viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a un mese dal giorno della pubblicazione".

3. Alla luce del quadro normativo appena delineato si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Tra le norme sopra richiamate assume un valore decisivo, con riguardo alla fattispecie in esame, la lettera d) del paragrafo 1 dell'art. 4 del Regolamento n. 2408/92/CEE.
Con tale norma, infatti, il legislatore comunitario ha espressamente previsto, nel caso di imposizione di oneri di servizio pubblico, l'affidamento di servizi aerei di linea "per rotte singole o serie di rotte" ad un unico vettore aereo.
Tali ipotesi -che, come risulta evidente, costituisce una deroga al principio della libertà di concorrenza, che è uno dei principi informatori dell'ordinamento comunitario- proprio in forza di tale sua natura è consentita solo a determinate condizioni.
Tali condizioni, puntualmente definite dallo stesso Legislatore comunitario, sono: che "nessun vettore aereo abbia istituito o si appresti ad istituire servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su tale rotta"; che la limitazione ad un unico vettore abbia una durata "non superiore a tre anni", trascorsi i quali si procederà ad un riesame della situazione; che, infine, il diritto di effettuare siffatti servizi sia concesso "tramite appalto pubblico, per rotte singole o serie di rotte, a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato ad effettuare tali servizi".
Ora, nella fattispecie in esame, dopo la pubblicazione dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle otto tratte aeree sopraindicate (avvenuta, in ambito nazionale, nella G.U.R.I. del 24 gennaio 2001 e, in ambito comunitario, nella G.U.C.E. del 22 maggio 2002), nessun vettore comunitario ha manifestato l'intenzione di istituire servizi aerei di linea conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti sulle rotte indicate.
Ricorre pertanto il presupposto in presenza del quale può procedersi all'affidamento del servizio aereo di linea sulle rotte onerate ad un unico vettore, purchè ciò avvenga per un periodo non superiore a tre anni e tramite appalto pubblico.
Quanto poi al raggruppamento in un unico bando di gara delle cinque tratte aeree che interessano l'aeroporto di Trapani -Birgi, sembra allo Scrivente che esso sia da ritenere ammissibile alla luce del tenore letterale della norma in esame che espressamente riferisce la possibilità di concedere, tramite appalto pubblico, il diritto di effettuare i predetti servizi aerei di linea "per tratte singole o serie di rotte".
A ciò consegue che, in presenza di valide motivazioni che giustificano il raggruppamento in un unico bando di gara delle tratte aeree de quibus -quali quelle esposte dalla Provincia Regionale di Trapani nella nota n. 31881 del 28.5.2002- tale scelta non potrà dare luogo ex post a censure di incompatibilità con il diritto comunitario in quanto riconducibile al chiaro disposto del citato art. 4, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento n. 2408/92/CEE.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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