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L'art. 45, comma 1, della Legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, dispone che "Al fine di usufruire di finanziamenti previsti dal POR 2000-2006 e da tutti gli strumenti di contrattazione programmata sul territorio inclusi PIT,PIR e PRUSST, i soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, possono procedere all'affidamento a trattativa privata degli appalti di servizi dicui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, sempre che l'importo del servizio non ecceda illimite previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157 e successive modifiche e integrazioni". |