Pos. 1  Prot. N. 156.02.11  



Oggetto: Interventi ex art. 137, lett. c), L. n.388/2000. Applicabilità art. 45, L.r. n. 2/2002.Quesito.







Assessorato regionale dell'Industria
Dipartimento Regionale Industria

Servizio II -Risorse minerarie ed energetiche
P A L E R M O




1.  Con la nota cui si risponde viene chiesto di conoscere se i Comuni, sedi di impianti di estrazione e/o raffinazione di idrocarburi, destinatari delle somme attribuite alla Regione siciliana dall'art. 137, lett. c), L. n. 388/2000 possano procedere all'affidamento dei servizi previsti dal D.A. n. 40/2000 - emanato in attuazione della citata normativa - mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 45, L.r. 26/3/2002, n. 2. 

Si rappresenta che il suddetto D.A. ha previsto "un ventaglio di interventi ammissibili a finanziamento...tra cui il miglioramento di servizi ambientali, la raccolta differenziata dei rifiuti, la fornitura di mezzi di trasporto pubblico a basso impatto ambientale".
Si evidenzia altresì che le norme contenute nall'art. 137 "sono scaturite,sostanzialmente, da un'attività di concertazione tra Stato e Regione" e che sono previsti "tempi strettissimi per il completamento delle opere, al fine di non gravare lo Stato di eccessivi interessi legali sul mutuo acceso per assicurare la disponibilità di tali somme a favore della Regione".

2.  L'art. 45, comma 1, della Legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, dispone che "Al fine di usufruire di finanziamenti previsti dal POR 2000-2006 e da tutti gli strumenti di contrattazione programmata sul territorio inclusi PIT,PIR e PRUSST, i soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, possono procedere all'affidamento a trattativa privata degli appalti di servizi dicui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, sempre che l'importo del servizio non ecceda illimite previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157 e successive modifiche e integrazioni".  

Dal tenore letterale della disposizione citata emerge con chiarezza che la possibilità di ricorrere alla trattativa privata è subordinata alla cumulativa presenza di tre condizioni: a) che si tratti di appalti posti in essere per usufruire dei finanziamenti previsti dal POR e da tutti gli strumenti di contrattazione programmata sul territorio; b) che si tratti di appalti di servizi tra quelli elencati nelle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del D.lgs. 157/1995; c) che l'importo non sia superiore a quello previsto dall'art. 1, comma 1 del D.lgs. n. 157/1995 (200.000 DPS).
La questione sottoposta all' esame dello scrivente concerne l'applicabilità del succitato art. 45 agli interventi da realizzarsi nei comuni sedi di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi in attuazione delle disposizioni di cui all'art.137, lett.c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e art. 1, comma 4, della legge regionale 2 maggio 2001, n.6 .
L'art.137 dispone un limite di impegno a favore della Regione della durata di quindici anni diretto a sostenere i suddetti interventi, e l'art. 1 della L.r. n. 6/2001 vincola le entrate derivanti dalle operazioni finanziarie che l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a compiere per l'attualizzazione del relativo credito, al finanziamento degli interventi stessi.
Ai sensi dell'art.3 della circolare approvata con decreto dell'Assessore all'Industria n.40 del 18 aprile 2002, emanato in attuazione della citata normativa, gli interventi de quibus, che devono essere previsti in appositi Piani di intervento, predisposti dai comuni interessati per accedere al finanziamento , devono costituire attuazione di iniziative di qualificazione ambientale in conformità agli indirizzi propositivi appositamente elencati tra cui ad esempio la bonifica e riqualificazione di siti industriali obsoleti e/o dismessi; lo sviluppo di servizi ambientali di supporto alle attività produttive urbane; qualificazione della mobilità per la riduzione di emissioni inquinanti attribuiti al traffico veicolare; recupero energetico da rifiuti e da biomasse.
Per verificare la possibilità per l'Amministrazione di ricorrere all'affidamento dei relativi servizi mediante trattativa privata ai sensi dell'art.45 della L.r. n. 2/2002, si deve accertare se nella fattispecie siano presenti tutti i presupposti di applicabilità della norma de qua.
In primo luogo si può osservare che l'art. 137 della L. n. 388/2000 , incluso nel Capo XXI della stessa concernente "Interventi per la continuità territoriale con la Sicilia, dispone un'assegnazione di risorse finanziarie a favore della Regione per la realizzazione di interventi che abbiano finalità specifiche (incrementata ai sensi dell'art.52, comma 34, della Legge 28 dicembre, n. 448). Non si rinviene pertanto la sussistenza di uno strumento di contrattazione programmata sul territorio che dispone il finanziamento.
In secondo luogo si deve valutare la riconducibilità dei detti interventi tra i servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del D.lgs. n. 157/1995.
La categoria 11 riguarda: "Servizi di consulenza gestionale e affini"; la categoria 12: "Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi".
L'indicazione sintetica delle attività contenuta nei suddetti allegati trova specificazione nella CPC (Central Product Classification: classificazione centrale dei prodotti) di riferimento e cioè nn.865 e 866 per la categoria 11 e n. 867 per la categoria 12 (cfr. Comunicato dell'Autorità di vigilanza lavori pubblici 31.01.2000, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 24 del 31. 01.2000).
Dall'esame dei servizi elencati nella citata classificazione non sembra allo scrivente che gli interventi che (in attuazione dell'art 137 della Ln.388/2000 e art.1 della L.r. n. 6/2001) devono essere previsti nei Piani di intervento di cui al D.A. n. 40 del 18 aprile 2002 siano sussumibili tra quelli di cui alle categorie 11 e 12, allegato 1, D.lgs. n. 157/1995: difetta, dunque, anche l'altro presupposto necessario per applicabilità dell'articolo 45.
Ne consegue che, in assenza delle previste condizioni di applicabilità dell'art. 45, L.r. n. 2/2002, deve ritenersi preclusa alle Amministrazioni comunali la possibilità di ricorrere alla trattativa privata ai sensi dello stesso.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.


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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".













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