POS. V Prot._______________/159.02.11

OGGETTO: Istituto xxxx. Componente del consiglio di amministrazione eletto dagli utenti. Requisiti di cui alla l.r. 19/97.



ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Pubblica istruzione
PALERMO




1. Con nota 1654/UO 18 del 4 luglio 2002, codesto Dipartimento ha trasmesso allo Scrivente la richiesta di consultazione inviatagli dall'Istituto regionale in oggetto con nota 20/6/2002, prot. 2930, relativa alla problematica in oggetto.

In particolare, l'Istituto pone il problema dell'applicabilità dell'art. 3 della l.r. 19/1997 (che richiede adeguati requisiti professionali per le nomine e designazioni di competenza regionale) al componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto eletto dall'assemblea degli utenti in rappresentanza degli utenti stessi, nonché la possibilità di candidare per tale elezione un soggetto che ha ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi (ma non per l'intero periodo di durata in carica degli altri componenti), dal momento che l'"art. 5, comma 7 della L.R. 19/97 prevede che nessuno può essere chiamato a ricoprire lo stesso incarico per più di due volte" mentre nel caso in specie uno dei due mandati è stato espletato solo per pochi mesi.

In tale richiesta l'Istituto non esprime alcun orientamento sulle questione, né codesto Dipartimento, nel trasmettere la precitata richiesta ha vagliato la problematica e manifestato il proprio orientamento in merito.





2. Sulle questioni suesposte si osserva quanto segue.

In ordine al primo dei quesiti, relativo all'applicabilità dell'art. 3 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, al rappresentante degli utenti eletto dagli utenti medesimi, si osserva che la norma in questione è riferita alle nomine e designazioni di competenza regionale, cui si riferisce la legge regionale 28 marzo 1995, n.22.

Sulla applicabilità della citata previsione della l.r. 19/1997 a fattispecie in cui la nomina -da parte della Giunta regionale, del Presidente della Regione o di Assessori regionali di componenti in organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, degli enti pubblici da essa dipendenti o sottoposti a vigilanza e tutela regionale o di persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica- abbia solo una funzione formale di presa d'atto di scelte operate da altri soggetti è stata assunta una diversificata posizione, dipendente dalle difficoltà applicative della normativa medesima, già evidenziate dallo Scrivente in precedenti pareri sull'argomento resi ad altri rami dell'Amministrazione regionale.

Infatti, a fronte di un'interpretazione che sembrerebbe far riferimento all'effettivo potere di scelta attribuito agli organi regionali che dispongono le nomine se ne oppone un'altra che, muovendo dalla lettera della legge e dalla considerazione della tassativa indicazione delle eccezioni previste dalla normativa stessa, sembrerebbe propendere per l'estesa applicabilità della l.r. 19/97 anche a tutte le ipotesi di nomine in cui le cariche vanno conferite a componenti individuati da soggetti diversi dall'organo regionale nominante.

In realtà occorre effettuare delle distinzioni, anche in relazione alle specifiche fattispecie cui le predette interpretazioni hanno avuto riguardo.

In ordine, infatti, alle ipotesi di incompatibilità (art. 3 l.r. 28 marzo 1995, n. 22, come modificato con l'art. 5 della l.r. 19/1997), le esigenze che sottostanno alle relative disposizioni -evitare sia la formazione di centri di potere sia situazioni di conflitto d'interessi- non pare dubbio che le relative disposizioni debbano trovare sempre applicazione, tendendo a salvaguardare il corretto funzionamento dell'organo nel quale il componente venga nominato.

In via di principio, anche le altre norme relative alla necessità di particolari requisiti nelle persone da nominare o designare potrebbero ritenersi poste oltre che come limite alla discrezionalità degli organi regionali competenti alla nomina o alla designazione anche a salvaguardia del corretto funzionamento degli organi riguardati.

Tuttavia, ove le specifiche norme relative all'organo da costituire abbiano particolari parametri o previsioni per alcuni componenti, come nel caso in esame in cui il componente è elettivamente scelto dagli utenti in loro rappresentanza, la specialità delle disposizioni, anche in ragione del particolare requisito -utenti- richiesto in fattispecie all'elettorato, sembra superare la generale previsione dell'art. 3 della l.r. 19/1997. Diversamente opinando dovrebbe accettarsi la probabilità, in questa e consimili ipotesi, che la nomina del componente de quo sia eventuale, solo nell'ipotesi che vi siano soggetti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 della citata l.r. 19/1997 disposti a candidarsi in rappresentanza degli utenti dell'Istituto e che gli utenti stessi si ritengano da essi rappresentati.


In ordine all'altro quesito, se cioè sia attualmente eleggibile un soggetto che abbia già ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi (ma non per l'intero periodo di durata in carica degli altri componenti), lo stesso deve ritenersi superato dall'attuale formulazione dell'art. 3, settimo comma, della l.r. 28 marzo 1995, n. 22, come modificato prima con l'art. 5 della l.r. 19/1997 e poi con l'art. 61 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, che oggi recita: "Nessuno può ricoprire lo stesso incarico per più di tre mandati consecutivi, fatta eccezione per gli incarichi ricoperti da soggetti che non siano dipendenti pubblici e che siano nominati sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali".

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.





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