Pos. 2   Prot. N. /162.11.02 



Oggetto: Consorzi di bonifica - Applicabilità artt. 17, 20 e 21 L.r. 2/2002.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
agricoltura e foreste
- Dipartimento regionale
Interventi strutturali
P A L E R M O

e, p.c.  Assessorato regionale 

bilancio e finanze
- Dipartimento regionale
bilancio e tesoro
P A L E R M O


1. Con la nota suindicata viene chiesto il parere di questo Ufficio in ordine all'applicabilità ai consorzi di bonifica di quanto disposto dagli artt. 17, 20 e 21 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Le perplessità inerenti l'applicabilità del 2° comma dell'art. 17 citato nascono dalla constatazione che i consorzi di bonifica di nuova istituzione risultano retti da un Amministratore provvisorio, i cui atti sono sottoposti al parere di un Collegio dei revisori dei conti, mentre i consorzi soppressi sono gestiti da un Commissario liquidatore.
In ordine all'art. 32 L.r. 6/1997, come sostituito dall'art. 20 L.r. 2/2002, sembrerebbe a codesto Dipartimento che i consorzi di bonifica - definiti dall'art. 5 della L.r. 45/1995 "persone giuridiche di diritto pubblico che svolgono attività economica"- potrebbero non rientrare nella definizione di Ente (azienda o istituto) regionale.
Infine, per ciò che concerne l'art. 21 della L.r. 2/2002 - che aggiunge cinque commi all'originario art. 17 L.r. 8/2000 - codesta Amministrazione riterrebbe applicabile il solo 3° comma della norma e limitatamente alle spese per l'acquisto di beni e servizi oggetto di contributo regionale.

2. Sul primo quesito si rassegna quanto segue. L'art. 17, comma 2 della L.r. 2/2002 dispone che: "Per il triennio 2000-2004 i compensi da corrispondere ai presidenti e ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione, consulenza e controllo nonché ai commissari straordinari di enti ed aziende sottoposti a vigilanza, controllo o tutela della Regione restano fissati nelle misure in atto stabilite ridotte del 10 per cento".
I consorzi di bonifica, in quanto enti sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato agricoltura e foreste, ai sensi dell'art. 20 L.r. 45/1995, rientrano nella previsione della succitata norma e, quindi, ai presidenti e ai componenti dei suoi organi ordinari (consiglio d'amministrazione, presidente, collegio dei revisori dei conti), elencati all'art. 11 della L.r. 45/1995, si applica la riduzione dei compensi nella misura stabilita.
La prima parte del 2° comma dell'art. 17 L.r. 2/2002 si riferisce esclusivamente agli ordinari organi di gestione, direzione, consulenza e controllo degli enti ...., mentre nel secondo inciso il legislatore sembra riferirsi - aldilà del nomen juris di "commissari straordinari" - agli organi straordinari di gestione, direzione, consulenza e controllo degli stessi enti ed aziende sottoposti a vigilanza, controllo o tutela della Regione.
La norma, dunque, considera gli organi degli enti e delle aziende in base alla tipologia della loro presenza nell'organizzazione degli stessi.
Quando gli organi compaiono ed operano in quelle organizzazioni in evenienze eccezionali e contingenti essi sono straordinari.
La funzione dei commissari (o delle commissioni), variamente denominati e genericamente intesi, consiste nella sostituzione degli organi ordinari che risultino, in qualunque modo, privati della legittimazione all'ufficio o al compimento di determinati atti, ordinariamente pertinenti alla loro sfera di attribuzioni. In corrispondenza con l'entrata in funzione della competenza straordinaria, l'organo titolare della competenza normale perde temporaneamente la legittimazione ad esercitarla (perdita della legitimatio ad officium o della legitimatio ad agendum).
Può inoltre accadere che all'organo straordinario, in alcuni casi, siano affidati compiti più estesi di quelli che costituiscono normalmente la sfera di attribuzione dell'organo o degli organi ordinari: ciò si verifica, ad esempio, nei casi in cui esso è delegato a compiti di riorganizzazione o di liquidazione dell'ente al quale viene preposto.
La costituzione dell'ufficio commissariale si giustifica allora, oltre che come esplicazione del cosiddetto controllo sostitutivo, anche per la necessità di provvedere con un organo straordinario e temporaneo al compimento di atti ed operazioni eccezionali nella vita dell'ente considerato.
Sulla base delle considerazioni svolte sembra che, in ordine al primo quesito, l'amministratore provvisorio dei consorzi di nuova istituzione e il collegio dei revisori cui sono sottoposti gli atti per il parere, nonché la figura del commissario liquidatore per gli enti soppressi, possano farsi rientrare nel disposto di cui al 2° comma dell'art. 17 della L.r. 2/2002.
Tale interpretazione, del resto, sembra armonizzarsi con la stessa ratio delle norme del titolo II della legge - "Disposizioni per la razionalizzazione e la riduzione della spesa e la trasformazione di enti ed aziende"-, che risiede nell'esigenza di contenere gli oneri gravanti sul bilancio della Regione. E l'onere derivante dai compensi per le tre tipologie prospettate da codesto Dipartimento trova copertura in un contributo a carico dell'Amministrazione regionale per il 95% della spesa.
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Sul secondo quesito prospettato si osserva preliminarmente che l'art. 32 della L.r. 6/1997 - come sostituito dall'art. 20 della L.r. 2/2002 - va letto in relazione al precedente articolo 31 e al 1° comma dell'art. 17 L.r. 8/2000.
Gli artt. 31 e 32 della L.r. 6/1997, infatti, sono compresi entrambi nel titolo IV della citata legge, rubricato come "Disposizioni concernenti gli enti regionali". E sebbene l'art. 32 citi "enti, aziende ed istituti regionali" non può non tenersi conto che il 1° comma dell'art. 31 si riferisce ad: "enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale" e così pure l'art. 17 della L.r. 8/2000, richiamato al comma 2 dello stesso art. 32.
Con la dizione abbreviata di "enti, aziende ed istituti regionali", adottata all'art. 32, non pare che il legislatore abbia inteso circoscrivere il campo d'applicazione della norma, ma piuttosto, evitare, per forma ed economia lessicale, ripetizioni e duplicazioni di termini.
In ogni caso, in via interpretativa e in linea con le tendenze della dottrina, la locuzione "enti regionali" nella sua ampia accezione comprende gli enti pubblici istituiti o dipendenti dalla regione che espletano la loro azione nell'ambito del territorio e delle materie di competenza regionale.
In questa categoria vengono in rilievo gli enti strumentali (o dipendenti) della Regione, dalla stessa istituiti per l'esercizio di propri compiti o servizi che essa, anziché gestire direttamente, ritiene più opportuno demandare ad appositi organismi dotati di distinta personalità giuridica.
Tradizionalmente, poi, la dottrina fa rientrare i consorzi di bonifica tra gli enti dipendenti dalla Regione (v. Enc. Giuridica, voce ente pubblico regionale di Giorgio Giallombardo; Manuale di diritto amministrativo di Elio Casetta pagg. 87 e 236 con richiamo alla pronuncia di Corte Cost. n. 326/1998; I Consorzi di bonifica in Nuova Rassegna 1997, n. 18, di Nicola Nitti definiti come enti pubblici economici dipendenti dalla Regione).
Sulla base di quanto sopra detto sembra che i consorzi di bonifica possano considerarsi a pieno titolo destinatari delle disposizioni contenute nell'art. 32 della L.r. 6/1997.
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Dalla piena applicabilità ai consorzi di bonifica dell'art. 32 della L.r. 6/1997 discende (rispondendo al terzo ed ultimo quesito) che, per le suesposte considerazioni, gli stessi enti possono considerarsi destinatari anche delle disposizioni contenute nell'art. 17 della L.r. 8/2000 - come integrato dall'art. 21 della L.r. 2/2002 - sia in ordine alle relazioni richiamate al 2° comma dello stesso art. 32, sia in ordine alla riduzione delle spese e all'incremento delle entrate, mentre non pare condivisibile la tesi limitativa prospettata da codesta Amministrazione che non trova riscontro nella norma esaminata né, d'altra parte, sembra armonizzarsi con la ratio delle disposizioni del titolo II della L.r. 2/2002, rispondenti alla già accennata esigenza di contenimento e razionalizzazione della spesa degli enti interessati, destinatari, nella fattispecie, di contributi in via ordinaria - per la gestione e il funzionamento degli stessi - a carico del bilancio regionale per il 95%.
Le relazioni di cui al comma 2 dell'art. 17 della L.r. 8/2000 permettono, dunque, di operare una più diretta verifica amministrativo - contabile da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Mentre a nulla rileva - ai fini di quanto statuito dal legislatore del 2002 - che le integrazioni a carico del bilancio regionale non costituiscono le entrate esclusive degli enti, tant'è che l'art. 17 L.r. 8/2000 impone agli organismi in parola di incrementare le entrate autonome e ridurre le spese agganciandone le rispettive misure, non alle erogazioni percepite dagli enti regionali ma, "all'esercizio finanziario come accertato con il relativo conto consuntivo".
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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