Pos. 1   Prot. N. /163.11.02 



Oggetto: Congedo straordinario - Art. 38 l.r. 6/97. Quesiti.




Allegati n...........................



Assessorato regionale
agricoltura e foreste
Dipartimento interventi strutturali
P A L E R M O


p.c.  Presidenza della Regione 

Dipartimento del personale,
dei servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale
P A L E R M O



1. Con la nota suindicata codesto Assessorato ha posto allo scrivente diversi quesiti concernenti l'applicazione della norma regionale in oggetto che ha modificato la disciplina del congedo straordinario prevista per i dipendenti dell'amministrazione regionale dall'art. 44 della l.r. n. 41 del 1985.
In particolare viene chiesto:
"1) cosa deve intendersi per "operazione" e per "intervento" con particolare riferimento alla differenza tra le due tipologie.
2) Subordinatamente al precedente punto 1), come debbono essere valutati ai fini dell'elevazione a sei mesi del congedo straordinario quei brevi ricoveri con convalescenza superiore a 30 giorni caratterizzati esclusivamente da cure farmacologiche; (a titolo di esempio ci si può riferire a ricoveri in reparti di neurologia per sindromi depressive o altro);
3) Se è corretta l'interpretazione di questo Ufficio nel senso che i sei mesi di congedo straordinario che possono essere concessi anche in maniera frazionata, a seguito di operazione o intervento, non possono prescindere dalla condizione di aver effettuato preliminarmente un periodo di convalescenza, a decorrere dal giorno dell'operazione o dell'intervento, non inferiore a trenta giorni.
4) Se le operazioni e/o interventi effettuati in regime di day hospital sono assimilabili a quelli effettuati presso strutture ospedaliere.
5) Se è attuabile l'elevazione del congedo straordinario a sei mesi in caso di particolari patologie (ad es. cure chemioterapiche per il trattamento dei tumori) che pur non richiedendo ricoveri e convalescenze superiori a trenta giorni, comportano una ripetizione sistematica e prolungata nel tempo della medesima terapia".

2. La soluzione al primo quesito esula dall'applicazione di regole giuridico-ermeneutiche; va pertanto individuata con riferimento al significato dei termini in parola nell'accezione comune attribuita agli stessi. Col termine operazione viene indicato qualunque intervento del chirurgo sul corpo del paziente al fine di asportare formazioni patologiche, riportare alla normalità condizioni anatomiche alterate o migliorare, in caso di lesioni malformative, la funzionalità di una parte del corpo. L'operazione può essere cruenta o non cruenta (p. es. ricomposizione di lussazione). Non agevole è l'individuazione delle differenze che qualificano l'operazione rispetto all'intervento. Del resto, di nessuna utilità è la discriminazione delle due figure, essendo identica la regolamentazione. Ove, pertanto, si documentino eventi subiti dal dipendente che rientrino nella suindicata definizione, saremo in presenza della previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 44 l.r. 41/85.
In ordine ai quesiti sub 2 e 5 va evidenziata la tassatività delle ipotesi previste dall'ultimo comma della disposizione normativa in parola: pertanto nel caso prospettato sub 2 sembra non ricorrere né il requisito della degenza prolungata né dell'operazione o intervento.
Le stesse considerazioni valgono per la restante fattispecie. Ad entrambe potrà, eventualmente essere applicata la disposizione prevista al penultimo comma dell'art. 44 l.r. 41/85.
Relativamente alle modalità di fruizione dei sei mesi di congedo straordinario (punto sub 3) non pare potersi condividere l'orientamento di codesto Dipartimento: si conferma a tal proposito quanto già espresso da quest'Ufficio in precedenti pareri (per ultimo n.17109.230.99 del 7 sett. 1999) nel senso che, al ricorrere delle ipotesi tassativamente previste dalla norma, non vi è un'automatica elevazione a sei mesi del periodo di congedo straordinario ma solo la concessione di un periodo ulteriore di tale congedo, necessario per i fini previsti dalla norma stessa, ferma restando la possibilità di concedere al dipendente ulteriori periodi di congedo straordinario (naturalmente non eccedenti i 45 giorni) per le ipotesi contemplate alle lettere a, b e c del più volte citato art. 44, con l'unica condizione che la somma dei periodi concessi a qualunque titolo non superi i sei mesi.
Per ciò che riguarda, infine, la differenziazione prospettata al punto 4 tra operazione effettuata presso strutture ospedaliere ovvero in regime di day hospital, non pare che alla stessa sia attribuita alcuna rilevanza dalla legge che, invece, la riguarda esclusivamente agli effetti dell'intervento chirurgico, senza distinguere dove e come lo stesso venga effettuato.
Il presente parere viene esteso per conoscenza al Dipartimento regionale del personale, attesa la sua competenza generale in materia.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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