Pos. 4   Prot. N. 164.02.11 



Oggetto: Commissioni giudicatrici dei concorsi - Formazione degli elenchi degli esperti ex art. 3 l.r. 12/91.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
degli Enti Locali
Dipartimento regionale enti locali
P A L E R M O


1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente su talune questioni relative alla formazione dell'elenco di esperti componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi   di cui all'art. 3 l.r. 12/91 ed al successivo decreto presidenziale 8.1.92 concernente la fissazione dei criteri e delle procedure per la predisposizione del detto elenco. 

I problemi posti hanno riguardo alla inclusione nell'elenco in argomento di determinate categorie di soggetti.
In particolare, viene chiesto se, come ritiene codesto Dipartimento, i docenti in quiescenza delle università degli studi e delle scuole medie statali di primo e secondo grado siano esclusi dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e quale sia la ratio di tale pretermissione.
Un altro problema viene posto circa l'inclusione nel detto elenco dei soggetti con almeno cinque anni d'anzianità nella qualifica che "...pur essendo inquadrati nella categoria c siano in possesso di profili professionali appartenenti alla ex carriera direttiva come ad esempio gli istruttori direttivi".
Viene chiesto, altresì, l'avviso dello scrivente con riferimento al disposto del comma 7 dell'art. 3 della l.r. 12/91 circa l'individuazione dei "funzionari addetti ad uffici od organi che esercitano il controllo sugli atti degli enti locali" per i quali è posto il divieto di essere inclusi nel più volte citato elenco.
Codesto Dipartimento ritiene che la disposizione debba riguardare, in particolare, i funzionari addetti all'Ufficio di segreteria delle sezioni del CO.RE.CO. e manifesta talune perplessità per altre categorie di soggetti quali i componenti dei collegi dei revisori e i revisori unici presso gli enti locali nonché gli addetti al controllo interno presso gli stessi enti.
Infine, l'ultimo quesito verte sulla estensibilità ai consiglieri delle circoscrizioni della esclusione dalla partecipazione alle commissioni di concorso prevista dal comma 8 del più volte citato art. 3 per i consiglieri comunali e gli altri amministratori locali.

2. Circa il primo quesito, ed in particolare circa la limitazione della inclusione negli elenchi in discorso ai soli docenti in servizio, va osservato che, in linea di principio, le perplessità manifestate da codesto Dipartimento potrebbero ritenersi condivisibili se non dovesse rilevarsi che in generale, la decisione assunta dal legislatore di differenziare o parificare determinate fattispecie rientra nella discrezionalità legislativa che trova il suo limite nel fondamentale principio di ragionevolezza in relazione all'art. 3 della Costituzione, la cui valutazione e verifica spetta esclusivamente alla Corte Costituzionale ove venga sollevata questione di legittimità .
Ed invero, su un piano puramente teorico, i medesimi dubbi potrebbero essere sollevati, al contrario, con riferimento al requisito dell'anzianità di servizio richiesto esclusivamente per i dipendenti pubblici non docenti. Nulla vieta, comunque, che a seguito di nuove o diverse valutazioni la disposizione de qua venga normativamente modificata.
Circa quanto riferito da codesto Dipartimento sulla natura di principi fondamentali delle norme richiamate (D.lgs. 29/93, l.r. 10/00, D.lgs. 165/01) lo scrivente non può che condividere le esposte valutazioni, rammentando che la disciplina della materia relativa all'accesso all'impiego mediante pubblico concorso presso gli enti di cui all'art. 1 della l.r. 12/91 non ha subito, con riferimento al quadro normativo generale, alcuna modifica per effetto delle disposizioni soprarichiamate.
Né sembrano incidenti su tale assetto generale le disposizioni speciali dettate dall'art. 2, comma 1, l.r. 9/01 circa il differimento del termine di cui all'art. 1, comma 2, l.r. 18/99 al 31 dicembre 2004 e dall'art. 5 della l.r. 38/94 relativamente alla predisposizione delle graduatorie dei concorsi per soli titoli previsti dall'art. 19, comma 4, l.r. 25/93 da parte degli uffici dell'ente interessato.

Con riferimento al secondo quesito e, più specificatamente, alla inclusione nel citato elenco dei dipendenti con almeno cinque anni di anzianità inquadrati nella categoria C, il problema posto appare scaturire da una equivoca interpretazione del disposto del comma 5 dell'art. 3 l.r. 12/91 in relazione alla individuazione e collocazione dei profili professionali. Invero, nella richiesta non è espresso a quali pubblici dipendenti si faccia riferimento. Comunque, atteso che il sistema di classificazione del personale delle amministrazioni pubbliche risulta ormai improntato ai medesimi criteri di massima si risponderà in via generale.
Com'è noto, a seguito della riforma del pubblico impiego, introdotta anche in ambito regionale con la l.r. 10/00 è stata operata una netta distinzione tra personale del ruolo dirigenziale con conseguente assunzione di poteri e responsabilità e personale del comparto, ciascuno con propria regolamentazione del rapporto di lavoro. Per ciò che riguarda il personale non dirigenziale, i contratti collettivi di categoria hanno introdotto un nuovo sistema di classificazione che prevede, in luogo delle qualifiche funzionali, le aree, per il comparto dei ministeri, e, le categorie, per il personale regionale e per il comparto degli enti locali.
Ora, dovendo operare una corrispondenza con le qualifiche e i profili professionali ai quali si riferiva il legislatore del 1991, per individuare i soggetti che hanno diritto ad essere inclusi negli elenchi dei componenti delle commissioni di concorso dovrà aversi riguardo al personale attualmente collocato nella categoria o area apicale, che, per il personale regionale (al quale potrebbe essere riferito il quesito posto) è rappresentata dalla categoria D, equivalente alla ex carriera direttiva.
Appartengono, infatti, a questa categoria "...lavoratori che svolgono attività caratterizzate da elevate conoscenze plurispecialistiche, elevata complessità dei problemi da affrontare...".
Tali attribuzioni presuppongono sufficienti conoscenze per potere qualificare i soggetti in argomento come "esperti", forniti della necessaria competenza in relazione alle materie oggetto delle prove concorsuali e conseguentemente alla selezione dei candidati.

Circa il problema riguardante le categorie di soggetti ai quali è fatto divieto di iscrizione nell'albo della provincia in cui svolgono le relative funzioni (art. 3, co. 7 l.r. 12/97 cit),si condivide l'avviso di codesto Dipartimento secondo cui il riferimento a "...funzionari addetti ad Uffici/organi che esercitano il controllo sugli atti degli enti locali..." aveva riguardo ai funzionari in servizio presso le sezioni dei CO.RE.CO. E', però, il caso di osservare che a seguito delle modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione (l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3) e, nella specie, a seguito dell'abrogazio-ne dell'art. 130 (art. 9, co. 2, l. cost. 3/01 cit.) la materia dovrà subire necessariamente un riordino normativo anche sotto il profilo delle eventuali incompatibilità quale quella in discorso.
Con riferimento alle altre categorie di soggetti sui quali codesto Dipartimento esprime dubbi, va evidenziato che il comma 7 del più volte citato art. 3 non sembra riferito agli organi di revisione contabile degli enti locali, in quanto la disposizione in questione ha riguardo a "funzionari addetti ad uffici/organi" e non ai componenti degli stessi, ed inoltre in quanto le incompatibilità relative ad incarichi presso l'ente ove i detti organi esercitano il controllo economico-finanziario sono disciplinate, in base al rinvio operato dall'art. 1, co. 1, lett. i), n. 3, della l.r. 48/91, dall'art. 236 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Una più approfondita analisi merita il quesito relativo agli addetti al controllo interno negli enti locali di cui al D.lgs. 286/99, citato da codesto Dipartimento. E' appena il caso di rilevare che il riferimento all'art. 3, co. 4, della l.r. 10/00 non sembra attinente al quesito posto, riguardando esclusivamente i controlli interni dell'Amministra-zione regionale.
Il D.lgs. 286/99 che contiene un'organica disciplina dei controlli interni nella p.a. prevede quattro tipi di controllo che sono stati integralmente inseriti nel capo terzo del T.U. degli enti locali (D.lgs. 267/00) il quale, in particolare, all'art. 147 dispone che ogni ente nell'ambito della propria autonomia organizzativa deve garantire le soprarichiamate tipologie di controllo individuando strumenti e metodologie adeguati, atti, cioè, a garantire la verifica che l'azione amministrativa sia improntata a principi di managerialità.
Orbene, non sembra che per i fini che qui interessano possano assumere rilievo l'esercizio di funzioni relative alla verifica, attraverso il controllo di gestione, del rapporto tra costi e risultati (art. 147, co. 1, lett. b) o la verifica dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi o altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico (art. 147. co. 1, lett. d). Sembra invece ravvisabile una situazione di conflitto tra la posizione di componente di una commissione di concorso e le funzioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 147, co. 1, lett. a) esercitata presso lo stesso comune essendo la detta funzione relativa a controllo non gestionale mirante alla verifica della conformità degli atti dell'ente alle leggi, allo statuto, ai regolamenti.
Ed invero, se da un lato va riferito che, in generale, le ipotesi di incompatibilità all'esercizio di funzioni di componente la commissione di un pubblico concorso non possono configurarsi in via estensiva oltre i casi espressamente indicati dalla legge (cfr. C. St. sez. VI, 5.5.1998, n. 631), la formulazione della disposizione che ci occupa (art. 3, co. 7 l.r. 12/91 cit) appare di tale ampiezza da poter ricomprendere anche i soggetti che svolgono la sopracitata funzione di controllo.

Circa l'ultimo quesito sembra in effetti che i consiglieri delle circoscrizioni non possano essere considerati disgiuntamente dai consiglieri comunali e dagli altri amministratori locali.
Ciò, per un duplice ordine di motivi. Primariamente in quanto l'esclusione degli amministratori mira a garantire l'amministra-zione pubblica e i suoi dipendenti da influenze politiche o, comunque, di parte, in relazione al complesso delle fasi concernenti l'impiego pubblico. Sotto questo profilo la nota sentenza n. 453/90 nonché le successive conformi pronunce della stessa Corte Costituzionale succedutesi nel tempo hanno costantemente affermato che il principio di imparzialità stabilito dall'art. 97 della Costituzione unito quasi in endiadi con quelli della legalità e del buon andamento della azione amministrativa costituisce un valore essenziale cui deve informarsi, in tutte le sue diverse articolazioni l'organizzazione dei pubblici uffici. Tale principio, riferito al concorso pubblico, garantisce che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa a orientamenti politici o a particolari condizioni personali e sociali, comportando l'adozione di un metodo di cautele e di regole attinenti alla formazione delle commissioni giudicatrici tali da assicurare il perseguimento del solo interesse connesso alla scelta delle persone più meritevoli e più idonee all'esercizio della funzione pubblica considerata.
Il secondo ordine dei motivi, invero tranciante, ha riguardo alla elencazione dei soggetti qualificati amministratori locali recata dall'art. 15, co, 2, della l.r. 30/00, tra i quali figurano, appunto, i componenti degli organi di decentramento.
Le suesposte considerazioni - rilevato che l'art. 3 della l.r. 12 del 1991, al comma 8, con una dizione assai ampia, atta a ricomprendere ogni tipologia di soggetti che rivestano la qualifica indicata, esclude dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici in discorso, in via generale, "gli amministratori" dei relativi enti - inducono a ritenere che i consiglieri delle circoscrizioni, al pari degli altri amministratori non possano far parte di commissioni giudicatrici di concorsi banditi dagli enti di appartenenza.

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A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "Fons", ed alla conseguente diffusione.


           


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