Pos.1   Prot. N. /170.02.11 



Oggetto: L.r. n. 60/1976 - art. 5. Centralinisti ciechi. Riconoscimento di anzianità convenzionale pari a dieci anni.




Allegati n...........................


PRESIDENZA DELLA REGIONE
- Dipartimento regionale del personale,
dei servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale
P A L E R M O



1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede se l'anzianità convenzionale pari a dieci anni, attribuita dall'art. 5 della l.r. 7 maggio 1976, n. 60, ai centralinisti ciechi "possa essere concessa anche a coloro per i quali detto beneficio non occorra per il raggiungimento dell'anzianità minima per il collocamento in quiescenza, ma viceversa, si aggiunga ad un numero di anni di servizio di per sé bastevoli per il conferimento del trattamento di quiescenza o addirittura ulteriori rispetto ai 35 anni di servizio occorrenti per il conseguimento della pensione per raggiungimento del limite massimo contributivo".

2. L'art. 5 della l.r. 7 maggio 1976, n. 60 riconosce ai centralinisti telefonici ciechi assunti presso l'Amministrazione regionale, con almeno quindici anni di effettivo servizio, il diritto di chiedere il collocamento a riposo usufruendo di un aumento di servizio di dieci anni validi ai fini giuridici, economici e previdenziali. Sostanzialmente viene elevata la stessa base pensionabile considerandosi come tale anziché l'ultima retribuzione (o la media delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento) quella corrispondente ad un'anzianità di servizio di dieci anni maggiore.
Non sembra allo Scrivente che tale anzianità convenzionale debba essere concessa solo per il raggiungimento del diritto a pensione, dal momento che la norma non contiene alcuna specificazione in tal senso. Infatti, ogni volta che il legislatore ha voluto limitare il beneficio dell'aumento di anzianità convenzionale ai soli fini del compimento dell'anzianità minima per la maturazione del diritto a pensione, ciò è stato espressamente previsto (cfr. ad esempio art. 2, l.r. 2/62).
Si consideri, inoltre, che il comma 3 dello stesso art. 5 ha concesso tale aumento (anche se ai soli fini pensionistici) nel computo dei servizi anche ai centralinisti ciechi che già si trovavano in quiescenza; ciò a riprova del fatto che i dieci anni vanno ad aggiungersi all'anzianità di servizio effettivamente maturata dal dipendente al momento del collocamento a riposo.
In altri termini il requisito previsto dalla succitata legge regionale perché i centralinisti ciechi abbiano diritto all'abbuono di servizio di dieci anni è unicamente l'aver prestato per quindici anni servizio effettivo presso l'Amministrazione, ridotto a dieci per motivi di salute o per raggiunti limiti di età (cfr. art. 5, co. 2).

              * * * * * 


Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".




Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale