Pos. IV Prot.________/

OGGETTO: Regione.- Rapporti internazionali.- Accordi di cooperazione.

UFFICIO DI GABINETTO
DELL'ON.LE PRESIDENTE
(Rif. nota n. 11096 del 4 luglio 2002)

e, p.c. DIPARTIMENTO REGIONALE
PROGRAMMAZIONE

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata è stato richiesto l'avviso dello scrivente in ordine al contenuto della allegata nota del Ministro per gli affari regionali n. 200/00472/89.6.Reg/Transf.10 del 31 maggio 2002.
Nel documento trasmesso per l'esame il Ministro ribadisce l'esigenza che eventuali stipulandi accordi, da parte delle Regioni, in materia di cooperazione transfrontaliera, ancorché conseguenti a programmi comunitari, vadano preventivamente sottoposti al Governo nazionale per acquisire l'intesa specificamente prevista in proposito dall'art. 5 della legge 19 novembre 1984, n. 948; intesa che, anche alla luce delle modifiche arrecate al Titolo V della Parte seconda della Costituzione, appare da ritenersi compatibile con il risultante assetto delle competenze.

2.- Il nuovo articolo 117 della Costituzione, al comma 9, statuisce che nelle materie di propria competenza le Regioni possono "concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato."
La citata disposizione costituzionale, che altresì, al terzo comma, ascrive alla competenza legislativa concorrente anche la materia relativa ai "rapporti internazionali (e con l'Unione europea) delle Regioni", appare introdurre una legittimazione all'agire delle Regioni in campo internazionale, subordinando però l'esercizio delle relative competenze alla procedimentalizzazione derivante dalle richiamate leggi statali.
Va inoltre considerato che, rimanendo attribuita alla competenza esclusiva statale la materia concernente "politica estera e rapporti internazionali dello Stato", i rapporti internazionali delle Regioni dovranno svolgersi nell'ambito e nel rispetto di quella "politica estera" unitaria, la cui definizione, nel rispetto dell'imprescindibile unità giuridica ed economica della Repubblica, è demandata ad Organi statali.
Sotto questo profilo appare dunque giustificarsi la permanenza in capo alle Regioni di un dovere di preventiva informazione nei confronti dello Stato in ordine a stipulandi accordi, o intese, internazionali, nonché - nelle more dell'emanazione di una organica legge che regoli casi e forme in cui e con l'osservanza delle quali le Regioni medesime possano esercitare le competenze internazionali costituzionalmente riconosciute - dell'obbligo del rispetto di quelle previgenti normative di settore che imponevano, e tuttora impongono, nelle fattispecie disciplinate, una previa intesa con il Governo nazionale.
Si osserva invero che dette normative di settore non possono ritenersi abrogate per contrasto con le sopravvenute disposizioni di rango costituzionale, poiché i riconosciuti, nuovi, poteri regionali in materia risultano soggetti e sottoposti alla disciplina positiva di attuazione da porre in essere nell'ambito dell'esercizio della legislazione ordinaria statale; con la conseguenza che, nelle more della emanazione ed entrata in vigore della leggi statali destinate a regolare i richiamati poteri internazionali delle Regioni, le disposizioni in vigore appaiono destinate a trovare applicazione.
Alla luce delle considerazioni succintamente formulate, si ritiene che la nota ministeriale in esame, di carattere meramente ricognitivo, non dia adito a particolari problematiche, e non determini lesioni nelle attribuzioni regionali.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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