Pos. 1   Prot. N. 181.02.11 



Oggetto: Alloggi popolari - Cessione in proprietà in favore di G.I. - Convivenza.




Allegati n...........................


Presidenza della Regione
Dipartimento del personale, dei
SS.GG. di quiescenza, previdenza
ed assistenza del personale
Servizio demanio e patrimonio
immobiliare - Gestione alloggi
FF.OO. e popolari
P A L E R M O


1. Con la nota cui si risponde, facendo seguito al parere reso dallo Scrivente con nota prot. n. 2644 del 13.2.2002, codesto Dipartimento ha chiesto un "riesame più accurato della fattispecie in oggetto affinché quest'Ufficio esprima un ulteriore parere di conferma o di diniego dell'avviso già espresso.
La richiesta trae origine dalle perplessità, in ordine al contenuto del parere citato, manifestate dall'I.A.C.P. di XXXX nella nota prot. n. 4321 del 20.5.2002 in cui viene evidenziato che, "dalla documentazione acquisita, l'G.I. non risultava e non risulta abitare l'alloggio in ordine al quale pretende la cessione, avendo lo stesso la propria residenza in altro Comune presso il quale prestava la propria attività lavorativa".
L'I.A.C.P. ritiene, pertanto, che le risultanze delle certificazioni amministrative anagrafiche varrebbero ad escludere automaticamente lo stato di convivenza di G.I. con la propria madre, originaria assegnataria dell'alloggio, che "non può essere supplito da dichiarazioni tutt'altro che certe che pretendano di attestare, di fatto, tale condizione"; in ultimo, anche i precedenti giurisprudenziali richiamati nel parere dello Scrivente non sono stati ritenuti attinenti "alle caratteristiche oggettive della fattispecie in esame".
Alla luce delle considerazioni esposte nella citata nota, l'I.A.C.P. di XXXX riteneva G.I. "a tutti gli effetti non avente titolo a pretendere il possesso dell'alloggio" e la conseguente cessione in proprietà dello stesso e dunque considerava fondata la diffida al rilascio dell'alloggio emessa dal Comune di YYYY nei confronti del Sig. G.I..

2. Sulla questione si osserva quanto segue.
E', innanzitutto, priva di alcun rilievo l'asserzione secondo la quale si contestano i richiami giurisprudenziali operati dallo Scrivente, essendo di tutta evidenza che le pronunce citate, pur se facenti riferimento a fattispecie che presentano caratteristiche oggettive diverse (riferendosi, in particolare, a fattispecie locative di diritto privato), sono state ritenute rilevanti per i principi di diritto in esse affermati in ordine alla valenza giuridica della "residenza anagrafica".
Dunque, sembra opportuno rendere più espliciti i principi, già enunciati, in ordine ai concetti di "residenza" e "convivenza", nonché quelli relativi agli strumenti probatori utilizzabili relativamente a tali situazioni giuridiche.
In proposito giova richiamare, innanzitutto, la nozione di residenza di cui al secondo comma dell'art. 43 del codice civile, ai sensi del quale "la residenza è nel luogo in cui la persona ha dimora abituale".
Con riferimento a tale nozione - seppur avendo riguardo a fattispecie oggettivamente diverse da quella in esame - (in particolare, in tema di cessazione della proroga legale della locazione, qualora il locatore ponga a fondamento della richiesta l'avvenuto suo trasferimento nella città ove è sito l'immobile locato), la suprema Corte ha affermato che "le risultanze anagrafiche hanno valore solo presuntivo, con la conseguenza che la controparte può dimostrare - ed il giudice ritenere - il luogo diverso dell'effettiva dimora con prova testimoniale" (cfr. Cass. Civile, Sez. III, sent. n. 2070 del 24.3.83).
Anche "ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente" è stato affermato che "le risultanze anagrafiche in ordine alla residenza costituiscono semplici presunzioni, superabili, come tali, con prove contrarie sia in ordine al difetto dell'elemento oggettivo circa la stabile ed effettiva dimora sia in ordine al difetto dell'elemento soggettivo circa l'intenzione di fissare in un luogo la propria abituale dimora" (cfr. Cass. Civile, sez. I, sent. n. 791 del 5.2.85).
E, al fine della competenza per territorio in ordine alla domanda di divorzio, "la residenza del convenuto è segnata dal luogo di abituale e volontaria dimora, tenendo conto che le risultanze anagrafiche offrono in proposito una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi, ivi inclusi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, i quali evidenzino in concreto la diversa ubicazione di detta dimora" (cfr. Cass. Civile, sez. I, sent. n. 4705 dell'8.11.89).
E, ancora, "la residenza è determinata dall'abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicchè concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento" (cfr. Cass. Civile, sez. I, sent. n. 791 del 5.2.85).
Con particolare riferimento poi all'ipotesi di svolgimento dell'attività lavorativa in un Comune diverso da quello nel quale il soggetto ha inteso fissare la propria residenza, la Suprema Corte - premettendo che "la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dal-l'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali" - ha precisato che "questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del Comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali" (cfr. Cass. Civile, sez. II, sent. n. 1378 del 14.03.1986).
In ordine poi al concetto di "convivenza" sembra utile richiamare, a conferma di quanto già espresso dallo Scrivente nel citato parere n. 2644/332.01.11, il disposto di cui al primo comma del-l'art. 5 del D.P.R. 30.5.89, n. 223 (recante il "regolamento anagrafico della popolazione residente"), ai sensi del quale "agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune".
Anche questa disposizione riconduce la condizione di abituale convivenza ad una situazione complessa, indicativa di una comunanza di vita idonea, per la sua abitabilità, a configurare una comunità familiare, un aggregato stabile di soggetti.
E', quindi, palese che il mero elemento presuntivo di una comune "residenza", fornito dalle certificazioni anagrafiche, non è idoneo a dimostrare la sussistenza della suindicata complessa situazione di abituale convivenza.
Argomentando a contrario, nel caso in esame - se l'onere della prova del requisito della convivenza non può ritenersi adempiuto attraverso la sola produzione di un certificato anagrafico in cui il soggetto in questione risultasse residente presso il domicilio della madre, occorrendo invece ulteriori elementi di prova volti a dimostrare l'effettiva dimora abituale (e la conseguenziale convivenza con la madre) nell'alloggio popolare oggetto dell'assegnazione in proprietà - devono ritenersi allora concludenti gli elementi di prova (attestazioni fornite da testimoni, certificati medici comprovanti le necessità di assistenza della madre originaria assegnataria, ecc.), forniti dall'Im-mordino, volti tutti a dimostrare che lo stesso abbia voluto fissare la propria residenza, intesa nell'accezione sopradelineata, presso il domicilio della madre, dando luogo a quella comunanza di vita che, ad avviso dello Scrivente, integra il requisito della convivenza, richiesto dal citato art. 6, comma 3, della l.r. n. 26/63.
Requisito questo che non può, pertanto, ritenersi carente per il solo fatto che dai certificati anagrafici G.I. risultasse residente in altro Comune, circostanza, peraltro, necessitata dal rispetto dell'obbligo di risiedere nel luogo presso il quale l'impiegato è tenuto a prestare il proprio servizio, che era sancito dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. 10.1.57, n. 3, secondo il quale "l'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato".
Tale obbligo, oggi non più previsto, sussisteva invece alla data in cui l'G.I. operava il trasferimento della propria residenza dal Comune di YYYY a quello di Palermo per motivi di lavoro (30.5.1964).
Solo a fini di completezza dell'esame della questione deve, inoltre, precisarsi che l'interessato ha, in seguito, nuovamente trasferito la propria residenza anagrafica nel Comune di YYYY a far data dal 30 giugno 1992, circostanza questa che contrasta con l'attestazione dell'I.A.C.P., secondo cui G.I. "non risulta abitare l'alloggio in ordine al quale pretende la cessione" (v. nota cit. del 20.5.2002).
Le superiori considerazioni - che conducono quindi a ritenere sussistente il requisito della "convivenza", voluto dalla legge ai fini della cessione in proprietà dell'alloggio economico e popolare in favore del figlio dell'istante in caso di sopravvenienza della morte dell'assegnatario dopo la presentazione della domanda di cessione in proprietà - sono peraltro rispettose dello specifico favor, di cui all'art. 47, 2° comma della Costituzione, per "l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione".
Come, infatti, più volte affermato dalla Corte Costituzionale "il diritto all'abitazione rientra tra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione...(cfr. Corte Cost., sentt. nn. 217/88 e 404/88); e, già in passato, la stessa Corte aveva riconosciuto "indubbiamente doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione" (cfr. Corte Cost., sent. n. 49/87, in Foro it., 1987, I, 2337).

*********************

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale