Pos.3   Prot. N. /182.11.02 



Oggetto: Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo - Sostituzione del direttore - Richiesta di riesame.




Allegati n...........................


Assessorato regionale turismo,
comunicazioni e trasporti
Dipartimento turismo, sport
e spettacolo
PALERMO


1. Nel parere reso a codesto Assessorato con lettera 15 maggio 2002, n.7923/103.11.02, quest'Ufficio si è in sostanza espresso per l'impiego dell'istituto del commissario "ad acta" - in luogo di quello, fin ora utilizzato, "della reggenza o della nomina a scavalco" - per la sostituzione dei direttori delle aziende sopra indicate; vista l'impossibilità di coprirne i posti, da tempo vacanti, con mezzi ordinari.
A tale conclusione - suggerita da codesta Amministrazione - si è pervenuti in considerazione della eccezionalità della situazione in cui versano le predette aziende, soggette a gestione commissariale dal giugno 2000; e in particolare della necessità di garantire alle stesse, fino alla relativa soppressione (disposta dall'art.24, primo comma della l.r. 27 aprile 1999, n.10), la funzione dirigenziale essenziale nell'ottica del contenimento della spesa, come segnatamente evidenziato dall'Autorità vigilante.

2. Le aziende autonome di soggiorno e turismo di XXXX e di YYYY - rispettivamente con note 20.6.2002, n.998 e 24.6.2002, n.570, dirette, fra gli altri, a codesto Assessorato e per conoscenza allo Scrivente, hanno contestato l'orientamento sopra esposto per motivi che possono così riassumersi:
a) tale orientamento non tiene conto dei "pieni poteri" attribuiti, con decreti assessoriali del luglio 2000, ai commissari straordinari in carica fino alla soppressione degli enti amministrati;
b) i commissari "ad acta" non possono sostituirsi ai direttori delle aziende in oggetto al fine di "assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa" delle medesime; con prevedibili riflessi sulla legittimità del relativo operato;
c) la soluzione in questione non implica in sé la riduzione della spesa;
d) è pertanto opportuno mantenere fino alla scadenza l'incarico degli attuali "reggenti", onde passare all'istituto del "comando", ovvero ad "attivare le procedure concorsuali" in forza di un parere all'uopo segnalato, del C.G.A.
Ai rilievi testè riferiti codesto Assessorato ha controdedotto con la lettera in riferimento, con la quale viene altresì chiesto di "confermare l'avviso recentemente espresso con il parere datato 15.5.2002".

3. Gli elementi forniti dalle aziende autonome di soggiorno e turismo di XXXX e di YYYY riflettono circostanze già esaminate a suo tempo dallo Scrivente ovvero irrilevanti ai fini del problema in esame.
Ed infatti:
a) ai "pieni poteri" che si assume siano stati conferiti ai commissari straordinari in carica non corrisponde, ovviamente, alcuna restrizione della funzione di vigilanza; tanto meno se volta a far cessare - come risulta dall'odierna richiesta di avviso - presunte irregolarità o ad adeguare l'azione amministrativa a ineludibili necessità finanziarie;
b) queste ultime necessità - ribadite dalla Amministra- zione vigilante nella nota in riferimento - bastano a giustificare le conclusioni del citato parere dell'Ufficio n.7923/2002; la cui pretesa inidoneità - allo scopo va considerata una "petitio principii";
c) in quel parere, del resto, non si ammetteva la sostituzione stabile, sebbene temporanea, dei direttori delle aziende in oggetto con commissari "ad acta"; bensì, in conformità alla relativa richiesta, l'intervento di tali commissari per "gli atti urgenti, indifferibili ed indispensabili alla attività delle aziende stesse, nel quadro della prevista soppressione delle medesime e del contenimento della spesa;
d) infine, le soluzioni alternative di cui al punto d) del secondo paragrafo esulano dal presente riesame, essendo la relativa impraticabilità il presupposto, dichiarato o implicito, delle due richieste di avviso qui pervenute.

4. Tenuto dunque conto che gli elementi forniti dalle due aziende interessate si appalesano non determinanti, si ritiene di poter confermare la linea seguita dall'Ufficio nel parere in questione, le cui conclusioni sembrano ancora aderire sia alla situazione di fatto che alle esigenze fatte presenti da codesta Amministrazione.

* * * * *

Nella considerazione che è per ovvi motivi ipotizzabile l'apertura di un contenzioso relativo alla fattispecie, codesta Amministrazione vorrà comunicare - entro novanta giorni - se ritenga opportuno differire la pubblicazione del presente parere sino alla adozione di eventuali provvedimenti ad esso connessi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso, si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale 8 luglio 1998, n. 229.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale