POS. II Prot._______________/183.11.2002

OGGETTO: Consorzi A.S.I. Permanenza in carica di membro del Comitato Direttivo a seguito di riconferma nel Consiglio Generale da parte del Sindaco rieletto.


ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
Servizio affari giuridici, contenzioso,Vigilanza Enti subregionali


  P A L E R M O 



1. Con nota n. 3399 del 6.8.02, codesto Dipartimento rivolge allo scrivente Ufficio un quesito posto dal Consorzio A.S.I di XXXX e concernente l'esatta interpretazione dell'art. 6, comma 3, della L.R. 23.12.2000, n.30, che dispone la decadenza delle nomine fiduciarie demandate ai Sindaci o ai Presidenti delle Province, nel momento della cessazione del mandato.
Si chiede di conoscere "se la norma sia immediatamente esecutiva o se la sostituzione debba essere assunta dal nuovo Sindaco, e, quindi, nel silenzio, interviene una "sorta di prorogatio" in attesa delle determinazioni del nuovo Sindaco". Inoltre, poiché nel caso prospettato dal Consorzio A.S.I. di XXXX, il Sindaco è stato riconfermato nella carica e ha disposto la riconferma del suo rappresentante nel Consiglio Generale consortile, si chiede di conoscere "se si debba formalizzare la rielezione o se è avvenuta una continuità nelle funzioni."
Codesto Dipartimento, ritiene che la decadenza ex legge regionale 30/2000, non ha i caratteri della immediatezza per non arrecare pregiudizi al funzionamento degli organi e che la sostituzione è demandata alla volontà del nuovo Sindaco eletto.

2. Sulla problematica in oggetto, lo scrivente Ufficio ritiene di non poter condividere l'orientamento manifestato da codesto Dipartimento, in ciò sostenuto (anche) dal parere reso sull'argomento dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (parere n. 290 del 2.5.01)
Invero, nell'ambito della Regione Siciliana, le nomine fiduciarie sono di esclusiva competenza del Sindaco (o del Presidente della Provincia) che vi provvede sulla base di valutazioni esclusivamente proprie.
Prima dell'entrata in vigore della L.R. 30/2000, la L.R. 7/92, all'art. 26, comma 2, disponeva che " in caso di successione nella carica di Sindaco il nuovo Sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del comune...anche prima della scadenza del relativo incarico".
Secondo la citata disposizione, la revoca del rappresentante del comune era una facoltà discrezionale del (nuovo) Sindaco e il rappresentante continuava nel suo mandato a meno che non fosse intervenuto un atto di revoca.
L'art. 6, comma 3, della L.R. 30/2000, dispone, invece, che " le nomine fiduciarie demandata ai Sindaci...decadono nel momento della cessazione del mandato del Sindaco..."
Deve ritenersi, quindi, come chiarito nel parere del C.G.A prima citato, che la cessazione del mandato del Sindaco "travolge tutte le nomine di rappresentanti del comune presso altri enti effettuate dallo stesso durante il mandato elettivo".
Ad avviso dello scrivente, quindi, la decadenza deve ritenersi automatica , senza che occorra una espressione di volontà del Sindaco subentrante. La norma non prevede eccezioni o deroghe nell'ipotesi di riconferma del Sindaco uscente. Se, quindi, tutte le nomine devono ritenersi travolte dal momento della cessazione del mandato del Sindaco, ogni nomina rappresenta una nuova nomina, non essendo rilevante né la riconferma del Sindaco ( che comunque rappresenta un nuovo mandato) né la riconferma del rappresentante - anche in questo caso, nuovo mandato -.
Nell'ipotesi prospettata, pertanto, la nomina del rappresentante del Sindaco, è effettuata nell'ambito del Consiglio Generale consortile e quest'ultimo dovrà provvedere alla nomina del membro del Comitato Direttivo mancante.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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