Pos. 2   Prot. N. /186/11/02 



Oggetto: Contributi ex art. 2 L.r. 30/1998. Requisiti.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE, COMMERCIO,
ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento pesca
Servizio biologia marina
ed attività di pesca
P A L E R M O





1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento chiede di conoscere se i requisiti prescritti per l'erogazione del contributo una tantum, di cui all'art. 2 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30, siano riferibili al natante o ai soggetti che, nel corso del periodo di riferimento, lo abbiano utilizzato per l'esercizio dell'impresa di pesca, ed ancora se i requisiti di cui è questione debbano imputarsi all'armatore soggettivamente considerato o all'armatore in quanto proprietario di un determinato natante.

2. In ordine al quesito posto si espone quanto segue.
Ai sensi dell'art. 2 della L.r. 30/1998 "Ai soggetti interessati dal divieto previsto dall'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, è concesso, per l'anno 1998, un contributo una tantum nella misura del 75 per cento di quanto corrisposto nell'anno 1997 in applicazione del comma 2, dell'art. 65, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6".
Il comma 2 dell'art. 65 della L.r. 6/1997 ha prorogato al 31 dicembre 1997 le disposizioni contenute nell'art. 14 della L.r. 26/1987 (fermo temporaneo del naviglio).
Il comma 1° dell'art. 9 della L.r. 25/1990 stabilisce che, al fine di favorire il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti, è vietato l'esercizio della pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili nelle zone di mare delimitate con decreto dall'essessore regionale competente.
Il 2° comma dello stesso art. 9 prevede che le imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedono o abbiano sede legale nella Regione e che qui svolgano la loro attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili con natanti iscritti nei compartimenti marittimi di Catania, Palermo, Messina Trapani e Augusta, operanti nelle aree delimitate ai sensi del comma 1, sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 (il cosiddetto "premio di fermo temporaneo"), con esonero dal termine minimo di attività indicato nella medesima legge (e cioè 120 giorni di attività di pesca).
L'interpretazione autentica del 2° comma dell'art. 9 della L.r. 25/1990 è stata attuata con l'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 33, ai sensi del quale il succitato art. 9 deve intendersi applicabile a tutti i natanti autorizzati ad esercitare la pesca a strascico nei compartimenti marittimi indicati nello stesso comma. Inoltre, la dizione "operanti nelle aree delimitate ai sensi del comma 1" dello stesso articolo 9 va interpretata nel senso di "autorizzati all'esercizio della pesca nelle acque dei Golfi Castellammare, Catania e Patti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 248 del 7 maggio 1987.
In virtù dell'art. 3 del citato D.M. (abrogato dall'art. 33 del D.M. 26 luglio 1995 e riformulato all'art. 10 dello stesso decreto ministeriale), con l'autorizzazione all'esercizio della pesca nei golfi suddetti il natante può esercitare la propria attività oltre che nel compartimento marittimo d'iscrizione, anche nei compartimenti limitrofi.
Dal quadro normativo delineato emerge che la concessione del contributo ex art. 2 L.r. 30/1998 va riferita a imprese, persone fisiche o giuridiche, (che risiedano o hanno sede legale nel territorio della Regione) autorizzate all'esercizio della pesca a strascico con natanti iscritti nei compartimenti marittimi di Catania, Palermo, Messina Trapani e Augusta altresì autorizzati ad esercitare la pesca nei golfi di Castellammare, Caltanissetta e Patti.
Conclusivamente, si concorda con codesto Dipartimento sull'"unicità" oggettiva del contributo de quo in capo al natante, da concedere al soggetto o ai soggetti che nel corso del periodo di riferimento risulteranno titolari (al di là della proprietà del natante) del diritto di utilizzare il natante per l'esercizio dell'impresa di pesca.
Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 265 del codice della navigazione, l'elemento che caratterizza l'armatore è rappresentato dall'esercizio (inteso come impiego) della nave. Tale soggetto può non essere il proprietario della nave ma, in tal caso, "deve preventivamente fare la dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante". In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica (deve cioè essere trascritta nel registro di iscrizione della nave), armatore si presume, fino a prova contraria, il proprietario della nave, così come previsto dal successivo art. 272 cod. nav.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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