Pos. 2  Prot. N. /187.11.02 



Oggetto: Pesca - Regime sanzionatorio - Art. 3 L.r. 24/99.




Allegati n...........................



Assessorato regionale cooperazione,
commercio, artigianato e pesca
Dipartimento Pesca
Servizio "Biologia marina ed
Attività di pesca"
P A L E R M O




1. Con la nota in riferimento, codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla esatta interpretazione dell'art. 3 L.r. 28.9.1999, n. 24 - norma di interpretazione autentica dell'art. 29 della L.r. 27.5.1987, n. 26 -.
La norma predetta stabilisce che la sanzione della decadenza dai benefici normativamente previsti debba applicarsi:
- nelle violazioni attinenti l'obbligo di osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed esclusivamente per il personale che dal ruolino di equipaggio risulti imbarcato sul natante;
- nell'ipotesi di esercizio dell'attività di pesca in periodi vietati con riferimento all'anno in cui la violazione è stata effettuata.
Proprio per quest'ultima ipotesi e tenuto conto della disposizione dell'art. 9 L.r. 25/90, si chiede di conoscere se la norma di interpretazione autentica abbia voluto o meno limitare la sanzione della decadenza di cui all'art. 12 della L.r. 25/90 per la violazione al divieto di cui all'art. 9 della stessa legge, soltanto al periodo di fermo annuale e limitatamente all'anno in cui la violazione è stata effettuata e se, in generale, la stessa norma di interpretazione si riferisce oltre che all'art. 29 L.r. 26/87, anche all'art. 12 della L.r. 25/90.

2. Con riferimento ai quesiti posti si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 29 della L.r. 26/1987 "I contributi previsti dalla presente legge sono subordinati al rispetto dei contratti collettivi di lavoro". Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 3 della L.r. 24/1999, la sanzione della decadenza dai premi e dalle indennità, di cui all'art. 14 L.r. 26/1987 e di cui all'art. 9 L.r. 25/1990, è applicabile:
a) solo alle "violazioni attinenti all'obbligo di osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed esclusivamente per il personale che dal ruolino di equipaggio risulti imbarcato sul natante; b) all'esercizio dell'attività di pesca in periodi vietati, con riferimento all'anno in cui la violazione è stata effettuata".
L'art. 9 della L.r. 25/1990 al 1° comma vieta l'esercizio della pesca a strascico nelle zone delimitate dei golfi di Catania, Castellammare e Patti, mentre al 2° comma estende le agevolazioni di cui all'art. 14 L.r. 26/87 ai soggetti i cui natanti sono colpiti dal divieto.
Precedentemente all'emanazione della succitata norma d'interpretazione autentica - l'art. 12 della L.r. 25/90 - per qualsiasi violazione delle norme comunque interessanti l'esercizio della pesca e delle attività connesse, previste dalla stessa legge e dalla L.r. 26/1987 comportava, sic et simpliciter, la sanzione della decadenza da ogni agevolazione delle leggi citate.
Successivamente all'emanazione dell'art. 3 della L.r. 24/1999 (norma speciale) la portata dell'art. 12 della L.r. 25/90 (norma a carattere generale) è stata "ridimensionata", ma solo con riferimento alle agevolazioni di cui all'art. 14 L.r. 26/87 e all'art. 9 L.r. 25/90, dalle quali si decade al verificarsi delle specifiche fattispecie normativamente indicate esclusivamente per l'anno in cui la violazione si riferisce.
L'art. 12 citato mantiene invece intatta la sua portata con riferimento a violazioni di norme (differenti dall'art. 14 L.r. 26/87 e dall'art. 9 L.r. 25/90), oggetto delle LL.rr. 26/87 e 25/90, che continuano a comportare senza limitazione la decadenza da ogni agevolazione prevista dalle due leggi (semprecchè non si sia in presenza di altra specifica disposizione più mite, come ad es. l'art. 17 della L.r. 26/87 come modificato dall'art. 129, comma 11, L.r. 2/2002).
Il sistema sanzionatorio, modificato nei termini sopradetti, non ha però attenuato il divieto di cui al 1° comma dell'art. 9 della L.r. 25/90 poiché l'art. 3 della L.r. 24/1999 ha espresso riferimento "all'obbligo di osservanza dei contratti e all'esercizio dell'attività di pesca in periodi vietati".
Pertanto, con riferimento all'art. 9 della L.r. 25/90, poiché il divieto di pesca annuale continua ad operare, si avrà decadenza dei benefici nell'ipotesi di violazione del fermo (annuale) ma limitatamente all'anno in cui la violazione è stata effettuata.
Nei termini il reso parere.
               

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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