Pos. 2   Prot. N. /191/11/02 



Oggetto: Corpo regionale delle foreste. Concorso pubblico per "Allievo guardia forestale" - Inquadramento del personale dopo l'entrata in vigore della L.r. 10/2000.




Allegati n...........................


PRESIDENZA DELLA REGIONE
Uffici di diretta collaborazione
Dell'On.le Assessore
Ufficio di Gabinetto
P A L E R M O






1. Con la nota in riferimento codesto Ufficio chiede l'avviso dello Scrivente sulla proposta -avanzata dall'Assessorato regionale agricoltura e foreste condivisa dalla Giunta regionale con deliberazione n. 275 del 22 agosto 2002- relativa all'attivazione delle procedure di contrattazione regionale, previste dalla L.r. 38/1991, al fine di chiarire le sorti del concorso in oggetto.
Codesto Ufficio -premettendo che le disposizioni di cui alla L.r. 19 giugno 1991, n. 38 potevano applicarsi sino al 1° gennaio 2002, secondo quanto chiarito dal 1° comma dell'art. 6 della L.r. 20/2001, mentre successivamente a quella data le disposizioni sulla contrattazione collettiva sono quelle di cui al titolo III della L.r. 10/2000- ritiene che sulla problematica dell'inquadramento del personale da assumere successivamente all'entrata in vigore della L.r. 10/2000, possa farsi utilmente ricorso al parere di questo Ufficio prot. 4072/24.02.11 dell'11 marzo 2002, trattandosi nella fattispecie di concorso bandito prima dell'entrata in vigore della L.r. 10/2000 e da questa fatto salvo.
Con successivo foglio 5 settembre 2002, n. 3494/Gab., codesto Ufficio di Gabinetto ha trasmesso la nota dell'Assessore regionale agricoltura e foreste 5 settembre 2002, n. 2823, con la quale quell'Amministrazione chiarisce che non intendeva ricorrere ad una modifica dell'ultimo CCRL bensì ad una "interpretazione autentica" dello stesso e che, in questi termini, è da ritenere limitato il mandato di cui alla citata delibera della Giunta regionale.

2. Sulla fattispecie prospettata si ribadisce quanto già sostenuto al punto sub b) del succitato parere di questo Ufficio 11.3.2002, n. 4072/24.02.11 che per comodità espositiva si riporta quasi integralmente: "Per quanto riguarda il personale.......da assumere in base a concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 10/2000, si deve osservare che, come è noto, il bando costituisce la lex specialis del concorso e pertanto le disposizioni in esso contenute non possono essere disapplicate o mutate nel corso del procedimento neppure nel caso di ius superveniens: trova cioè applicazione il principio "tempus regit actum".
Da tale assunto -assolutamente pacifico in giurisprudenza, (cfr. per tutte Cons. Stato, V, 13.1.96, n. 46; T.A.R. Puglia, Bari, 16/7/01, n. 2984; T.A.R. Molise,n16/7/01, n. 208)- discende che i concorsi devono espletarsi in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando e che le norme entrate in vigore successivamente non possono modificare l'assetto da questo disposto, né possono portare alla disapplicazione di clausole in esso contenute. Peraltro, nell'ipotesi in cui il bando dovesse richiamare una determinata norma, tale rinvio è da qualificarsi materiale e non dinamico, nel senso che il bando recepisce la legge rendendola indifferente alle mutazioni successivamente intervenute a livello legislativo (Cons. Stato V, 29/2/98, n. 1605).
Solo se la nuova legge dovesse intervenire nelle more del termine stabilito dal bando per la partecipazione ad un concorso potrebbe trovare applicazione immediata, ma sicuramente non potrebbe applicarsi ove dovesse sopravvenire a procedura concorsuale esaurita (Cons. Stato V, 30/10/97, n. 1216; cfr. anche circ. Min. Interno, 15/7/97, n. 1/97)".
Altrettanto costante è la giurisprudenza secondo la quale " Lo ius superveniens che innovi il procedimento di accesso ad un pubblico impiego non travolge le posizioni legittimamente acquisite in base ad atti emanati sotto la vigenza delle norme abrogate ed in conformità delle stesse.
L'applicabilità dello ius superveniens nell'ambito della procedura concorsuale in itinere incontra il solo limite dell'intangibilità delle situazioni giuridiche ormai definite; pertanto, ove la procedura di concorso si divida in varie fasi coordinate, ma dotate pur sempre di una certa autonomia, la nuova norma può trovare applicazione per le fasi che all'atto della sua entrata in vigore non siano state ancora realizzate, mentre l'applicazione è esclusa per quelle fasi della procedura concorsuale già espletate e compiute, per il principio di irretroattività e per quello secondo cui tempus regit actum, nonché per esigenze di economia dell'azione amministrativa" (cfr. T.A.R. Palermo 12 luglio 1993, n. 602 e 3 maggio 1995, n. 377; C.G.A. 4 novembre 1995, n. 332; T.A.R. Catania 9 marzo 1996, n. 313; Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 marzo 1997, n. 181).
Discende da ciò che, essendo il procedimento concorsuale in oggetto ancora in itinere il titolo di studio, valido per la partecipazione al concorso resta la licenza media richiesta nel bando del 1998, ai sensi della normativa a quel tempo vigente che, per il sopraccitato principio tempus regit actum, non può essere travolta dalla sopravvenuta disciplina dello stato giuridico ed economico del personale regionale di cui alla L.r. 15 maggio 2000, n. 10 e ai DD.PP. nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001.
Per lo stesso principio temporale, però, le successive fasi concorsuali ancora da espletare e il successivo procedimento di inquadramento non possono che rientrare sotto il vigore della nuova normativa che "a regime" colloca nella categoria "B" gli assunti in possesso del diploma di scuola dell'obbligo. D'altronde è altresì acclarato il principio secondo cui "persino successivamente all'instaurazione del rapporto di pubblico impiego il pubblico dipendente non ha alcun diritto quesito o legittima aspettativa alla conservazione della disciplina riguardante la progressione di carriera..... e il vasto potere organizzatorio della P.A. è limitato solo dal rispetto delle posizioni soggettive effettivamente conseguite (quali il trattamento economico e di quiescenza già raggiunti)" (cfr. C. Stato, Sez. VI, 6 ottobre 1986, n. 767 e 5 maggio 1988, n. 282; Sez. IV, 21 settembre 1992, n. 783).
Alla luce di quanto sopradetto appare superfluo entrare nel merito dell'altra questione attinente le disposizioni di cui alla L.r. 38/1991 che, comunque, si concorda con codesto Ufficio, erano applicabili fino al 1° gennaio 2002, mentre successivamente a quella data si applicano le norme di cui al titolo III della L.r. 10/2000 e, in ogni caso, (nelle more dell'attuazione della riforma sulla nuova procedura per la contrattazione collettiva) si ritiene possibile -qualora l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste non ritenesse esaustative le chiarificazioni fornite- solo il ricorso all'art. 29 della legge, relativo all'interpretazione di clausole contrattuali controverse, così come chiarito dallo stesso Assessorato con la nota 5.9.2002, n. 2823.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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