Pos. 1   Prot. N. /194.02.11 



Oggetto: Art. 13 l.r. 10 dicembre 2001, n. 21. Oneri relativi a personale trasferito.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
territorio e ambiente
Dipartimento territorio e ambiente
P A L E R M O

e,p.c.               Presidenza della Regione 

Dipartimento regionale del personale, dei
servizi generali, di quiescenza, previdenza
ed assistenza del personale
P A L E R M O

Assessorato regionale
Bilancio e finanze
Dipartimento bilancio
P A L E R M O


1. Con la nota suindicata (inviata anche al Dipartimento che legge per conoscenza) codesto Assessorato ha esposto quanto segue.
L'art. 13 della l.r. 10 dicembre 2001, n. 21 ha disposto che gli oneri relativi al personale della Regione siciliana trasferito nel corso dell'esercizio dell'anno finanziario da un ufficio all'altro dell'Ammi-nistrazione "restano a carico dell'Amministrazione di provenienza".
Se codesto Assessorato non nutre dubbi per la corresponsione del trattamento economico fondamentale, manifesta perplessità per ciò che riguarda la liquidazione del trattamento economico accessorio.
In particolare è chiesto:
a) se l'art. 13 della l.r. 10 dicembre 2001, n. 21 abbia carattere transitorio e quindi abbia efficacia per il solo esercizio finanziario 2001;
b) se l'espressione "oneri" contenuta nell'art. 13 debba essere riferita solo a quelli fondamentali o anche a quelli accessori;
c) nel caso di risposta positiva anche per l'accessorio, come si possa giustificare la liquidazione di competenze accessorie quali i "piani di lavoro" ex art. 13 D.P.Reg. 26/99 a un dipendente che a seguito di trasferimento passi a prestare servizio presso un altro ramo di amministrazione;
d) come si concilierebbe il 2° comma dell'art. 6 del D.P.Reg. n. 10/01 che dispone che il F.E.S. venga distribuito tra i vari rami dell'Amministrazione regionale e, per ciascun Dipartimento, in relazione al personale effettivamente in servizio con l'eventuale liquidazione dell'accessorio da effettuarsi anche in favore dei trasferiti, con particolare riferimento al personale trasferito agli Uffici del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela dei corpi idrici con ordinanze ministeriali.

2. In ordine ai quesiti suesposti si concorda con l'avviso espresso nella nota che si riscontra e cioè che la norma in oggetto indicata, inserita nella l.r. 21/01 recante "norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001", è di carattere eccezionale e transitorio, volto, cioè, alla definizione di situazioni contabili correlati al solo esercizio finanziario 2001.
A partire dall'esercizio finanziario 2002 riprende vigore la normativa ordinaria in base alla quale, come correttamente osserva codesta Amministrazione, il personale regionale, per quel che concerne gli oneri accessori, resta a carico del dipartimento, ufficio speciale, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori o qualsiasi altro ufficio a gestione autonoma sino al momento di un eventuale trasferimento ad altro ufficio e da quest'ultima data gli oneri medesimi si trasferiscono al Dipartimento o ufficio destinatario del movimento.
Invero giova ricordare che per legge (art. 13 l.r. 10/2000) il "trattamento economico accessorio è correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità" e che "con contratto individuale sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuite con l'incarico di funzioni ed ai risultati conseguiti nella attività amministrativa, ed i relativi importi".
Va da sé che il trasferimento da altro ufficio del dirigente, comportando lo scioglimento del contratto individuale stipulato con il dirigente generale, determina il venir meno del trattamento economico accessorio prima percepito e la contestuale disponibilità delle relative residue risorse in capo al dirigente generale per sopperire alla copertura dell'incarico in capo ad altro dirigente. Sarà pertanto l'ufficio ricevente a dover provvedere con le proprie risorse ad attribuire il nuovo incarico a stipulare un nuovo contratto con il dirigente trasferito in base al principio per il quale tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico.
Considerazioni analoghe valgono ovviamente per il personale del comparto per il quale ai sensi dell'art. 6 delle linee quadro per il rinnovo contrattuale per il biennio 2000-2001 continuano a trovare applicazione le disposizioni sul F.E.S. (che, com'è noto, è destinato al finanziamento della parte variabile della retribuzione) che sarà distribuito, ai sensi dell'art. 7 del D.P.Reg. n. 26/99, tra i rami dell'Amministrazione regionale (Assessorati e Presidenza) e per ciascun Dipartimento "in relazione al personale effettivamente in servizio".
E' altresì appena il caso di ricordare che le risorse del F.E.S. "sono destinate prioritariamente a promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale della struttura degli uffici inseriti in piani di lavoro o progetti di produttività obbligatori finalizzati al conseguimento di più elevata efficienza ed efficacia dei servizi istituzionali, valorizzando la capacità dei dipendenti ed il loro contributo alla maggiore efficienza dell'Amministrazione e alla qualità del servizio reso" (art. 9 D.P.Reg. 26/99).
Anche per il personale non dirigenziale, pertanto nel caso di trasferimento ad altro ufficio, venendo meno l'apporto dello stesso al raggiungimento degli obiettivi del piano di lavoro dell'ufficio cedente, viene meno conseguentemente qualsivoglia legittimazione di quest'ultimo alla corresponsione di compensi per il periodo in cui il personale non ha più prestato servizio per effetto del trasferimento ad altro ufficio.
Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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