POS. V Prot._______________/198.11.02

OGGETTO: A.R.P.A.-Sicilia. Contratti individuali di lavoro dei dirigenti e l.r. n.10/2000.



ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE -
Dipartimento territorio ed ambiente
PALERMO


1. Con nota n.52847 del 4 settembre 2002 codesto Dipartimento, atteso che l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.-Sicilia) è soggetta alle disposizioni della legge regionale di riforma amministrativa n.10 del 15 maggio 2000, cui deve adeguare la propria struttura organizzativa, ha chiesto allo Scrivente se il Direttore generale della stessa possa procedere, in mancanza del regolamento dell'Agenzia di cui all'art.90, ottavo comma, della legge regionale 3 maggio 2001, n.6, alla stipula dei contratti individuali di lavoro di cui all'art.9 della l.r. n.10/00 cit., per il personale con qualifica dirigenziale che, proveniente dai ruoli dell'amministrazione regionale, presta servizio presso la medesima in posizione di comando.
Precisa, al riguardo, codesto Dipartimento che lo schema di regolamento di cui all'art.90, l.r. 6/2001 cit., "oltre a quanto espressamente previsto dalla norma, definisce l'assetto dell'organizzazione amministrativa dell'Agenzia articolando la stessa in strutture di diversa dimensione" e che lo stesso è attualmente all'esame del Consiglio di giustizia amministrativa per il parere di rito.
Tuttavia, codesto Dipartimento ha altresì sottolineato che la Giunta regionale, con delibera n.520 del 22.12.01 "ha preso atto dello schema di regolamento agenziale ... convenendo, fermo restando i necessari approfondimenti tecnici da porre in essere nelle more dell'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente per l'approvazione dello stesso, circa l'esigenza dell'attivazione dell'Agenzia attraverso una prima organizzazione del personale circoscritta alla parte transitoria dello schema di regolamento suddetto ...".
Codesto Dipartimento non ha espresso il proprio orientamento in merito alla questione, limitandosi a trasmettere in allegato lo schema di contratto che il direttore dell'A.R.P.A. intende utilizzare.

2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
La legge regionale 3 maggio 2001, n.6 ha istituito all'art.90 l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, strutturandola espressamente come "ente strumentale della Regione" (cfr. primo comma), dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile e sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente da cui promanano gli indirizzi programmatici (secondo comma), e rimettendo ad apposito regolamento, da adottarsi dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, la determinazione della dotazione organica del personale e le modalità di consulenza e supporto dell'Agenzia in favore degli altri enti pubblici (ottavo comma).

Nelle more dell'iter di adozione del regolamento, la Giunta regionale, con delibera n.302 del 15 giugno 2001, "ha determinato di prendere atto dello schema di regolamento... e, fermo restando i necessari approfondimenti tecnici, nelle more dell'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente per l'approvazione dello stesso, di convenire circa l'esigenza dell'attivazione dell'A.R.P.A. attraverso una prima organizzazione del personale, circoscritta alla parte transitoria dello schema in questione".
Una seconda delibera, di analogo tenore, relativa al complessivo schema di regolamento di organizzazione e strutturazione dell'Agenzia, è stata successivamente adottata dalla Giunta regionale il 22.12.2001 (n.520), su sollecitazione e proposta di codesto Assessorato.


3. La legge regionale 15 maggio 2000, n.10 ha ridisegnato l'organizzazione amministrativa degli uffici dell'Amministrazione regionale, dettando altresì norme sulla dirigenza e sui rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione (art.1, primo comma).
L'effettivo adeguamento dell'organizzazione amministrativa, tanto della Regione, quanto degli enti pubblici non economici, alle disposizioni di cui al titolo I, L.r. cit. è rimesso dal legislatore ad appositi regolamenti da adottarsi, rispettivamente, a norma dell'art.4, quarto comma, e dell'art.1, terzo comma, L.r. cit.

Successivamente, al fine di garantire l'immediato e coerente rispetto dei principi funzionali della riforma, il legislatore è nuovamente intervenuto con l'art.57, terzo comma, L.r. 3 maggio 2001, n.6, disponendo, ma per la sola Amministrazione regionale centrale, che "nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art.4, quarto comma, della l.r. n.10/2000, e fino a quando non saranno definite le relative procedure, ... le strutture intermedie dell'Amministrazione regionale e le norme applicative sono provvisoriamente quelle individuate dalla Giunta regionale".
Con deliberazione n.366 del 2 ottobre 2001, la Giunta regionale, sulla scorta della citata disposizione, ha posto in essere gli adempimenti che hanno consentito all'Amministrazione regionale di fornirsi di un assetto provvisorio, in attesa del nuovo modello organizzativo.
Nulla è stato previsto, in parallelo, dal legislatore, per gli enti pubblici non economici di cui al terzo comma dell'art.1, l.r. n.10/2000.
Da qui le note difficoltà in ordine all'attuazione del contratto collettivo dell'area dirigenziale di cui al D.P.R. 22 giugno 2001, n.10, alla luce dell'obbligo delle Amministrazioni di dare attuazione agli istituti a contenuto normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore ed agli istituti a contenuto economico con decorrenza 1 ottobre 2001 (artt.1, quarto comma e 35, D.P.R. cit.) .

Tornando al caso in esame, -in cui lo schema di regolamento in corso di adozione è stato predisposto da codesto Dipartimento, oltre che in ottemperanza al dettato di cui all'art.90, l.r. n.6/2001, anche in attuazione del citato art.1, comma 3, della l.r. n.10/2000-, va rilevato che la presa d'atto dello schema di regolamento da parte della Giunta potrebbe soddisfare la ratio sottesa allo strumento indicato dal legislatore all'art.57, l.r. n.6/2001,per superare le difficoltà sorte in sede di applicazione del contratto collettivo per l'area dirigenziale, a causa del mancato adeguamento delle strutture organizzative ai principi della legge di riforma.
D'altronde, come già questo Ufficio ha avuto modo di esprimersi (cfr. parere prot. n.3830/28.11.02 del 5 marzo 2002, reso a codesto Dipartimento, con riguardo ad analoga problematica concernente l'Ente Parco xxxx), "l'esigenza sottesa alla disposizione di cui all'art.57, l.r. n.6/2001, emanata per garantire l'immediato e coerente rispetto dei principi funzionali della legge regionale n.10/2000 sembra potere fondare l'adozione di omologhe linee guida per gli Enti..., purché le medesime siano sottoposte, nel rispetto della ratio dell'art.1, terzo comma, l.r. cit., alla Giunta regionale, modalità necessaria per salvaguardare l'omogenea e non arbitraria attuazione della riforma. Va da sé, che una volta adottate le linee guida provvisorie, con le modalità testé delineate, l'Ente possa procedere all'affidamento degli incarichi dirigenziali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n.10/2000".
Ciò premesso, sembra allo Scrivente che le delibere di Giunta di cui trattasi soddisfino, senza frustrare l'impianto voluto dal legislatore, l'esigenza dell'A.R.P.A. di darsi un assetto provvisorio, consentendo, in particolare, la stipula dei contratti individuali di lavoro dei dirigenti.
Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

***


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
   









Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale