Pos.2   Prot. N. /202.02.11 



Oggetto: Ambito di operatività dell'art.3 D.P. Reg. 26/1999 - Applicabilità dell'art.39 L.r. 10/2000 al personale dell'Istituto regionale vite e vino.




Allegati n...........................



Assessorato regionale
Agricoltura e foreste
Dipartimento interventi infrastrutturali
di Servizio vigilanza enti pubblici
ESA - IRVV riforma agraria
PALERMO


1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente Ufficio su due quesiti posti dall'Istituto regionale della vite e del vino con le note 25.1.2002, n.1245 e 7.3.2002 n.3054, allegate alla presente richiesta di parere.
Il quesito di cui alla prima nota tende ad accertare se il 1° comma dell'art.3 del D.P. Reg. 11 novembre 1999, n.26 - ai sensi del quale il personale assunto nel periodo considerato dalla norma va inquadrato con le stesse modalità previste dall'art.12 del D.P. Reg. 11/95, quale risulta a seguito delle modifiche apportatevi dagli artt. 2 e 3 del D.P. Reg. 74/95 - intenda richiamare implicitamente anche l'art.13 del D.P. Reg. 11/95, atteso che soltanto l'art.2 ha modificato il citato art.12, mentre con l'art.3 del D.P. Reg. 74/95 è stato modificato il successivo art.13 D.P. Reg. 11/95, relativo all'assegno personale aggiuntivo.
Con la seconda nota l'IRVV più che porre un quesito intende verificare se l'orientamento espresso nel parere di questo Ufficio n.20270/282.00.11 del 14 novembre 2000 - con il quale si negava l'applicabilità dell'art.39 della L.r. 10/2000 al personale degli enti pubblici regionali - abbia subito variazioni e se le argomentazioni nello stesso contenute siano riferibili anche all'Istituto regionale vite e vino.

2. In relazione alla prima problematica ritiene lo scrivente Ufficio che l'esatta volontà della norma appare chiaramente dall'utilizzo dei termini adottati: "l'inquadramento del personale assunto ..... è regolato dalle disposizioni dell'art.12 ........così come modificato ............ Il carattere di specialità dell'art.3 del D.P. Reg. 26/99, invero, non ammette interpretazioni estensive, analogiche o "implicite". Soltanto l'espressa menzione dell'art.13 del D.P. Reg. 11/95 avrebbe permesso l'estensione del beneficio in esso contenuto al personale considerato dall'art.3 D.P. Reg. 26/99.
A supporto e conferma delle argomentazioni suesposte soccorre anche l'art.3 del decreto presidenziale 22 giugno 2001, n.10, che all'art.3 correttamente recita: "Al personale assunto in vigenza del contratto per il quadriennio giuridico 1998/2001", (recepito appunto con il D.P. Reg. 26/99) "l'inquadramento nei ruoli della Regione siciliana è regolato dalle disposizioni previste dall'art.12 del D.P. Reg. n.11/95, così come modificato dall'art.2 del D.P. Reg. n.74/95".
In ordine al secondo quesito posto si conferma il contenuto del parere di questo Ufficio n.20270/282.00.11 del 14 novembre 2000, le cui argomentazioni hanno valenza anche per il personale dell'Istituto regionale della vite e del vino poiché, si ribadisce, il carattere di eccezionalità dell'art.39 della L.r. 10/2000 ne limita l'applicabilità al solo personale dell'Amministrazione diretta della Regione.
Nei termini il reso parere.
Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
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Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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