POS. V Prot._______________/203.11.02

OGGETTO: Scuole paritarie - Revoca della parità per difetto di requisiti - Effetti del provvedimento di revoca su rapporti iniziati e su diritti acquisiti da terzi.



ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE -
Dipartimento della pubblica istruzione
PALERMO


1. Con nota prot. n.1394 del 17 settembre 2002 codesto Dipartimento riferisce che, sulla base delle risultanze di un'ispezione presso talune istituzioni scolastiche paritarie -disposta al fine di accertare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento della parità scolastica e, segnatamente, come meglio si evince dagli allegati alla nota cui si risponde, l'applicazione, nei rapporti di lavoro del personale docente, dei contratti collettivi nazionali di settore-, "la Commissione regionale per la parità scolastica istituita con D.A. n.58/U.O. XI del 28.2.2002 (all.4), nella seduta del 2.8.2002, ha proposto il provvedimento di revoca della parità per le sottoelencate istituzioni scolastiche, previa acquisizione del parere dell'Ufficio legislativo e legale da parte del servizio competente:
1) xxxx
2) yyyy
3) aaaa
Codesto Dipartimento ha, altresì, chiesto allo Scrivente chiarimenti in ordine agli "effetti della revoca sulle situazioni nel frattempo maturatesi e sui diritti acquisiti dai terzi".
Lo stesso non ha espresso il proprio orientamento sulle predette problematiche, limitandosi a segnalare allo Scrivente che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) con circolare n.46 del 24.4.2002, "ha previsto che le istituzioni scolastiche paritarie, con decorrenza anno scolastico 2002/2003, operino nel rispetto della normativa nonché secondo la linea interpretativa dell'Avvocatura Generale dello Stato" espressa nel parere n.37230 del 17.04.2002; atti entrambi allegati alla nota cui si risponde.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
L'art.1, comma quarto, lettera h), della L. 10.03.2000, n.62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", prevede, tra i requisiti per il riconoscimento della parità scolastica alle scuole non statali, che i contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante siano stipulati nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore.
La medesima disposizione prevede poi che "tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purchè fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti" (v. quinto comma) e che "il ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità" (sesto comma).


3. In ordine alla problematica sollevata dalla Commissione regionale per la parità scolastica, non si può che aderire alla linea interpretativa dell'Avvocatura Generale dello Stato (parere cit.), peraltro fatta propria e diffusa con la circolare cit. dal M.I.U.R., nel senso di precludere il riconoscimento alle istituzioni scolastiche che ricorrono a contratti di prestazione d'opera oltre il limite di un quarto delle prestazioni complessive e ciò per le ragioni di diritto ampiamente espresse dall'Avvocatura stessa e note a codesto Dipartimento.

In ordine agli effetti della revoca del riconoscimento per accertata carenza dei requisiti richiesti dalla legge, si osserva quanto segue.
Occorre, innanzitutto, premettere che il termine "revoca" è usato in diritto amministrativo per designare, con dubbio rigore ermeneutico, una serie non omogenea di fenomeni, non rispondenti ad una categoria tipologica unitaria.
D'altronde, più in generale, va rilevato che la stessa classificazione degli atti di ritiro è tutt'altro che pacifica in dottrina ed in giurisprudenza, anche per le incertezze della nostra legislazione in materia.
Così, ad esempio, il Consiglio di Stato ha di recente affermato che "il termine 'revoca' si riferisce talora all'annullamento ex nunc per fatti sopravvenuti, talora ex tunc (salvi gli effetti irretrattabili), compiuto dalla stessa autorità che aveva emanato il provvedimento rivelatosi poi viziato, per ragioni già esistenti al tempo dei primo provvedimento", aggiungendo altresì che a nulla rileva "se l'illegittimità non sia stata originariamente rilevata per colpa dell'amministrazione, ma essendo sufficiente un interesse concreto all'autotutela" (C.Stato, sez. V, 22.01.1999, n.50).
Come ben si vede, non si tratta di mera questione terminologica o dogmatica, essendo tutt'altro che irrilevanti le diverse conseguenze dell'atto sul piano degli effetti.

E' bene, allora, ancorarsi al dato normativo e ricostruire i tratti sostanziali della fattispecie.
Ora, è noto, e la legge lo prescrive espressamente, che nel caso in esame le condizioni richieste dalla legge alle scuole non statali per il riconoscimento della parità, debbono sussistere non solo ab initio e, cioè, al momento della concessione, ma permanere valide ed efficienti ai fini del mantenimento della situazione acquisita (cfr. art.1, sesto comma, L.n.62/2000).
Pertanto, il venir meno dei prescritti requisiti viene ad incidere sulla continuazione del rapporto che era derivato dall'atto originario, legittimando un provvedimento dichiarativo della decadenza dal beneficio concesso dalla P.A.
Trattasi, dunque, della figura giuridica che la dottrina ha inquadrato come decadenza per inadempimento del privato ad obblighi, modi od ordini inerenti a un provvedimento ampliativo della P.A., o, più in generale, per il mancato rispetto delle disposizioni normative di disciplina del settore (così P.Virga, Diritto amministrativo, 2, Giuffrè, 1995, p.163, v., pure, M.A.Sandulli, Decadenza, in Enciclopedia del diritto).

Il provvedimento, peraltro, come la giurisprudenza ha avuto modo di affermare, non richiede esplicita motivazione circa la sussistenza del pubblico interesse alla sua emanazione, stante la valutazione legale dell'interesse stesso insita nella previsione normativa della decadenza (così la giurisprudenza: cfr., per esempio, C.Stato, sez.VI, 24.07.1996, n.973).
L'ipotesi che ci occupa ben consente di evidenziare, d'altronde, come l'intendimento legislativo sia esclusivamente diretto ad assicurare che la permanenza del rapporto nel concorso delle particolari condizioni ivi previste.

Ciò posto, in ordine agli effetti dell'atto di ritiro di cui trattasi, va in primo luogo rilevato che la giurisprudenza ha affermato che "qualora l'atto amministrativo...sia rimosso non per una sopravvenuta valutazione di inopportunità, ma per il riscontro del venir meno delle relative condizioni di legge, la rimozione medesima opera non ex nunc, ma retroattivamente, a partire dalla data del verificarsi della carenza di dette condizioni" (cfr. Cass., 27.07.1987, n.6516).

Tuttavia, se ciò può valere in linea di principio e con riferimento alle posizioni soggettive dei destinatari dell'atto originario, va altresì rilevato che la predetta efficacia retroattiva (a partire dalla data del verificarsi della carenza delle condizioni di legge) trova un limite negli effetti ormai irrimediabilmente prodotti, per i quali non è possibile una restitutio in integrum.
In particolare, è inammissibile che vengano pregiudicate le posizioni giuridiche dei terzi di buona fede (alunni, personale docente e non) e potrebbe, inoltre, essere impossibile eliminare quei fatti che abbiano determinato situazioni che non possono essere più rimosse (factum infectum fieri nequit).

***

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale