Pos. 1   Prot. N. /205.02.11 



Oggetto: Beni culturali - concorsi interni - Inquadramento.




Allegati n...........................


Assessorato Regionale
Beni Culturali ed Ambientali e P.I.
Dipartimento beni culturali
ed ambientali ed Educazione
permanente
Servizio Personale
PALERMO

1. Con la nota suindicata codesto Assessorato ha rappresentato quanto segue.
Con DD.AA. nn.5023 e 5024 del 17 gennaio 2001 (entrambi pubblicati sulla GURS del 26 gennaio 2001) sono stati banditi due concorsi interni per titoli, il primo per la copertura di n.33 posti di dirigente tecnico e 2 posti di esperto laureato, il secondo per 64 posti di assistente tecnico; con successivo D..A. n.5155 del 16 febbraio 2001 (in GURS del 23 febbraio 2001) è stato bandito un concorso interno per titoli a n.37 posti di operatore tecnico, tutti riservati al personale tecnico dei beni culturali inquadrato in ruolo alla data di entrata in vigore della l.r. 21/86 nella qualifica immediatamente inferiore a quella dei posti messi a concorso.
Riferisce l'Assessorato che tali concorsi sono stati banditi in applicazione dell'art.1, lett. b, della legge regionale 9 maggio 1986, n.21 e "per effetto del rinvio disposto dall'art.1, comma 2, della l.r. 10/2000 all'art.25 del d.lvo 29/93 (vigente alla data di indizione del bando di concorso) - rinvio che rende inoperante il disposto dell'art.5 della l.r. 10/2000 in particolare i commi 1 e 3 del medesimo art.5 - permetterà ai candidati dichiarati vincitori di conseguire la nomina anche in soprannumero nella qualifica immediatamente superiore a quella posseduta".
I vincitori (secondo la previsione dei bandi) dovrebbero essere nominati rispettivamente dirigenti tecnici o esperti laureati, assistenti tecnici, operatori tecnici.
Ritiene codesto Assessorato che ancorchè detti bandi siano stati indetti successivamente all'entrata in vigore della l.r. 10/00, poiché con i bandi in questione si è inteso dare attuazione a una norma transitoria, per l'inquadramento dei vincitori deve farsi riferimento alla normativa precedente alla l.r. 10/00 e al D.P. 10/01, cioè all'art.5 della l.r. 41/85 e alla tabella "O" annessa alla medesima legge e più precisamente per i dirigenti tecnici ed esperti laureati all'ex 8 livello, per gli assistenti tecnici all'ex 6 livello, per gli operatori tecnici all'ex 4 livello.
Riferisce tuttavia codesto Dipartimento che detto inquadramento suscita perplessità in quanto, per quel che riguarda i dirigenti tecnici o esperti laureati, la l.r. 10/2000 sembra aver voluto limitare l'accesso alla terza fascia dirigenziale solo ed esclusivamente al personale già in possesso alla data di entrata in vigore della legge della qualifica di dirigente; conseguentemente i vincitori di concorso (in atto già inquadrati in categoria "D" fascia economica "D" 4), secondo tale ipotesi andrebbero inquadrati nella categoria "D" fascia economica "D1".
Relativamente agli assistenti tecnici e agli operatori tecnici, la nuova classificazione del personale previsto dal D.P. 10/2001 parrebbe indurre ad attribuire ai vincitori del concorso per assistenti tecnici (in atto già inquadrati nella categoria "C" fascia economica "C1") l'inquadramento nella categoria "C" fascia economica "C"; ai vincitori del concorso per operatori tecnici (in atto già inquadrati nella categoria "C" fascia economica "C" 4), l'inquadramento nella categoria "B" fascia economica "B1".
Sulla base di quanto sopra esposto e delle perplessità espresse viene chiesto allo scrivente di volere esprimere il proprio parere circa il corretto inquadramento da attribuire al predetto personale.

2. Pregiudiziale all'esame del suesposto quesito appare la questione relativa alla legittimità o meno dei bandi de quibus.
Innanzitutto va osservato che, ai sensi dell'art.1 della l.r. n.21/86, i predetti concorsi andavano esperiti con un "esame a norma degli articoli 60, terzo comma, e 62, terzo comma, della legge regionale 23 marzo 1971, n.7 e successive modifiche" (esame scritto e orale) e non, invece, "per titoli", come nella fattispecie. Come già precisato dallo scrivente con il parere 14714 del 3.8.1996, nella fattispecie, non può trovare applicazione l'art.19 della l.r. 25/1993 (concorso per titoli) avendo quest'ultimo riguardo a procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale e non anche a procedimenti che, come quelli in discorso, realizzano una progressione di carriere e perciò interessano esclusivamente personale già in servizio.
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I concorsi de quibus, tutti banditi dopo l'entrata in vigore della l.r. n.10/2000, si pongono altresì in contrasto con l'art.5 di quest'ultima che, com'è noto, cristallizza l'organico regionale non solo con riferimento alla consistenza numerica del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, era anche alle qualifiche dallo stesso rivestite secondo il precedente ordinamento. Non sembra quindi potersi negare il contrasto con tale disposizione di una procedura concorsuale indetta per il passaggio ad una qualifica superiore (cfr; in termini, il parere dello scrivente 6585 del 13 aprile 2001 reso all'Assessorato regionale dell'agricoltura in ordine al concorso a 7 posti di dirigente superiore tecnico forestale).
Né sembra applicabile al concorso di dirigente tecnico ed esperto laureato di cui alla presente fattispecie (gli altri due concorsi per qualifiche inferiori rimangono ovviamente estranei a detta applicazione) la disposizione transitoria di salvaguardia per la dirigenza statale contenuta nel secondo comma dell'articolo 5 del D.L.vo 29/1993 non essendo fra quelle recepite dall'art.23 della l.r. 10/2000 in considerazione del fatto che quest'ultima ha autonomamente e puntualmente disciplinato l'inquadramento anche transitorio della dirigenza regionale.
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Non può infine sottacersi che tutte le procedure selettive interne, come quelle in esame, sono state ritenute incostituzionali (per violazione degli artt.3, 51 e 97 Cost.) da una giurisprudenza consolidata dalla Consulta che ha di più volte affermato che il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento alla regola del pubblico concorso, in quanto proprio questo metodo offre le migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci (cfr. sentt. 1/1999; 194 e 218 del 2002).
Per le suesposte considerazioni sembra allo scrivente che codesta Amministrazione dovrebbe provvedere in autotutela all'annullamento dei bandi de quibus.
Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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