POS. V Prot._______________/207-2002-11

OGGETTO: Ufficio di diretta collaborazione di Assessore regionale - Incarico di collaborazione coordinata e continuativa a soggetto esterno - Compatibilità con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale.






ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
-Ufficio di Gabinetto-

e, p.c.
PRESIDENZA DELLA REGIONE
-Dipartimento del Personale

ASSESSORATO REGIONALE LAVORO
-Agenzia regionale per l'impiego

PALERMO





1. Con nota 3312/Gab del 20 settembre 2002, pervenuta allo Scrivente il 24 settembre 2002, codesto Assessorato, premesso che intende conferire l'incarico di consulente -con contratto di collaborazione coordinata e continuativa- ad un soggetto già impegnato in progetti di lavori socialmente utili e che ha poi stipulato con il Dipartimento regionale del Personale un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 85/1995, ha chiesto allo Scrivente di esprimere un parere sulla validità dell'incarico in parola -conferito con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a termini dell'art. 2, 10° comma del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8- dal momento che il soggetto in questione è legato all'Amministrazione regionale dal predetto contratto privatistico a tempo parziale (18 ore settimanali da svolgere per intere giornate lavorative).

Chiede inoltre codesto Assessorato se la sottoscrizione del contratto di collaborazione "possa aver refluenze sul contratto individuale di lavoro a tempo parziale e determinato, stipulato con la Regione siciliana, Dipartimento del Personale, dei Servizi generali, della Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale, inficiandolo, facendo con ciò perdere, a detto soggetto, i benefici di cui alla l.r. 85/95".




2. Sulla questione suesposta si osserva quanto infra.

A termini dell'art. 2, decimo comma, del Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, approvato con D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8, degli Uffici di diretta collaborazione possono far parte, nei limiti di un terzo delle rispettive dotazioni, i soggetti esterni di cui all'art. 14, comma secondo, del d. l.vo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 14 del d. l.vo 30 marzo 2001, n. 165), tra i quali anche "esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa".

Fermo restando che la valutazione, in concreto,della sussistenza delle particolari professionalità e specializzazioni pertiene a codesto Assessorato, non sorgono dubbi sulla possibilità di codesta Amministrazione di utilizzare un tale contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Né, in generale, la prestazione di attività di collaborazione coordinata e continuativa presuppone l'esclusività di tale prestazione, la cui essenza è individuabile nello svolgimento di attività finalizzata al raggiungimento di scopi determinati dal soggetto che conferisce l'incarico (Cass. 21 febb. 1998, n. 1897), in totale autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione, ma da svolgere in funzione delle finalità e delle necessità organizzative del conferente stesso (Cass. 8 genn. 1999, n. 92).

Pertanto, codesta Amministrazione dovrà valutare se lo svolgimento di altre attività lavorative possa recare nocumento allo svolgimento della collaborazione richiesta e quindi se, nei fatti, le altre attività possano ritenersi compatibili con tale collaborazione.

In ordine alla refluenze dell'assunzione di tale incarico di collaborazione rispetto alle altre attività del soggetto cui s'intende attribuire l'incarico medesimo, va osservato che quest'ultimo non determina problematiche giuridico legali per l'Amministrazione richiedente, riguardando solo effetti sulla posizione del soggetto esterno.

Si osserva, comunque, che le vigenti disposizioni normative in materia di incompatibilità di cui all'art. 53 del d. l.vo 165/2001 (già art. 59 d. l.vo 29/1993), peraltro previste per i dipendenti pubblici, non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo parziale con prestazioni lavorative non superiori al 50 per cento di quelle a tempo pieno (art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni), ancorchè, ai fini della valutazione di eventuale pregiudizio alle esigenze di servizio ed alle compatibilità con le attività di istituto, sia prevista la motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza (articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117, richiamato dall' art. 53 d.l.vo 165/2001).

Non sembra, poi, che il soggetto in questione goda di altri benefici ex l.r. 21 dicembre 1995, n. 85 -a parte la stipulazione del contratto di lavoro part-time in questione- dal momento che i contratti di cui all'art. 12, secondo comma, della citata l.r. 85/1995, prima previsti quale strumento di attuazione dei progetti di utilità collettiva riguardati dal medesimo articolo, con l'art. 2 della l.r. 31 marzo 2001, n. 2, sembrano esser stati trasformati in misure di fuoriuscita, dal momento che sono stati "finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali" senza necessità di attivazione di nuovi progetti.

Ma ancorchè il soggetto in parola fosse stato ricompreso nel bacino dei lavoratori socialmente utili, il relativo assegno sarebbe risultato cumulabile con i redditi relativi ad attività di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, giusto il disposto del quarto comma dell'art. 8 del d. l.vo 1 dicembre 1997, n. 468, le cui disposizioni sono state rese applicabili nella Regione siciliana a termini dell'art. 1 della l.r. 23 gennaio 1998, n. 3.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.
Dal momento che le problematiche affrontate riguardano materie di competenza dei Dipartimenti cui il presente viene inoltrato per conoscenza, ci si riserva di ritornare sull'argomento in relazioni alle eventuali osservazioni che tali Dipartimenti possano formulare.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codeste Amministrazioni vorranno comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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