Pos. 1   Prot. N. /208.02.11 



Oggetto: Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Applicazione agli enti pubblici non economici. Schema di direttiva.




Allegati n...........................


Ufficio di diretta collaborazione
dell'On.le Assessore alla Presidenza
P A L E R M O



1. - Con la nota suindicata codesto Ufficio ha trasmesso per l'esame dello Scrivente uno schema di direttiva recante disposizioni sull'applicazione del CCRL dell'area della dirigenza agli enti pubblici individuati dall'art. 1 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10. Questa dopo aver rilevato l'obbligo per gli enti pubblici non economici sottoposti a controllo e/o vigilanza da parte della Regione Siciliana di adeguare la propria organizzazione amministrativa alle disposizioni del titolo I della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 nonché il conseguente obbligo di dare attuazione agli istituti contrattuali regolati dal CCRL dell'area della dirigenza, invita gli Assessorati regionali a diramare, agli enti non economici da ognuno vigilati, "puntuali direttive atte a chiarire l'obbligo che su di loro incombe di dare puntuale applicazione al CCRL suddetto, procedendo, ove non lo avessero già fatto, alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti in servizio presso gli enti stessi, anche sulla base dell'attuale struttura e dell'esistente organizzazione".
Per condividendo i contenuti sostanziali dell'emananda direttiva, sembra allo scrivente di non poterne non rilevare il carattere unilaterale nel senso che la stessa si limita a sollecitare l'attuazione di un aspetto (la stipula dei contratti individuali) del più generale problema dell'attuazione della riforma dell'attuale struttura e organizzazione amministrativa degli enti de quibus.
E se è vero che il comma 4, dell'art. 4 della legge 10/2000 fa salva la possibilità della stipula dei contratti anche sulla base dell'attuale struttura, è anche vero che ciò appare in contraddizione con quanto operato nell'ambito dell'Amministrazione regionale, dove per garantire l'immediato e coerente rispetto dei principi funzionali della riforma, si è ritenuto necessario intervenire con l'art. 57, comma 3 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, che ha demandato alla Giunta regionale l'individuazione delle strutture intermedie e l'emanazione di linee guida, nelle more dell'adozione del regolamento.
La mancanza, quindi, dei regolamenti (di cui non si conosce l'iter attuale), nonché l'assenza di una disposizione che autorizzi gli enti in discorso a fornirsi di un assetto provvisorio, in analogia a quanto previsto dall'art. 57 cit. per l'Amministrazione regionale dovrebbe indurre l'Amministrazione regionale ad adottare comportamenti idonei al superamento dell'attuale fase di stallo, al fine di garantire l'esigenza (avvertita dal legislatore con la previsione di appositi regolamenti tipo) di salvaguardare l'omogenea e coerente attuazione della riforma burocratica, consentendo, nel contempo, alla Regione di imprimere un indirizzo uniforme.


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