Pos. 3   Prot. N. /209.11.02 



Oggetto: Contributi per ispezioni e controlli veterinari. Omesso versamento.




Allegati n...........................

Assessorato regionale
della sanità
Ispettorato regionale
Veterinario
P A L E R M O


1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio un quesito concernente i seguenti corpi normativi:
a) D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 432, che disciplina e quantifica i contributi dovuti dagli interessati per il "finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale";
b) Decreto interministeriale 13 aprile 1999 - recante le "modalità tecniche di determinazione e di versamento" di tali contributi - il cui art. 2, primo comma dispone che i medesimi "sono versati sul conto corrente postale intestato all'azienda sanitaria locale competente per territorio, contestualmente all'effettuazione della prestazione da parte dell'azienda stessa".

In particolare, premesso che il versamento de quo viene di regola effettuato - anche per motivi tecnici che ostano alla prescritta contestualità - "con notevole ritardo" rispetto alla prestazione, vien chiesto se la competente AUSL "possa interrompere, dopo formale diffida, la fruizione del servizio nei confronti dei soggetti che non effettuano i versamenti dovuti".

2. Va preliminarmente ricordato che i provvedimenti sopra citati (D. Lgs. n. 432/1998 e Decreto 13 aprile 1999) non contengono norme relative all'eventuale omesso versamento dei contributi in oggetto, né tanto meno autorizzano il comportamento ipotizzato nella nota cui si risponde. Nella fattispecie, pertanto, trattasi di accertare, da un punto di vista generale, i limiti della discrezionalità delle aziende sanitarie riguardo a un servizio che, comunque attivato - cioè d'ufficio o su richiesta degli interessati - è sempre svolto "in funzione della tutela e della salvaguardia della salute pubblica e di quella dei singoli cittadini" (cfr. Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 febbraio 1997, n. 1321).
Sotto questo profilo, torna utile la distinzione - enunciata dalla Corte di cassazione nella sentenza ora richiamata - tra controlli veterinari obbligatori (subordinati o meno a richiesta) e controlli svolti nell'esclusivo interesse del privato, nel senso che la prestazione - in sé sempre funzionale al pubblico interesse - ha luogo solo se il privato la chiede per trarne un vantaggio.
Ed infatti: mentre in quest'ultimo caso il rifiuto della prestazione stessa - comunque motivato - coinvolgerebbe in via di principio l'essenza e la funzione della vigilanza veterinaria solo nei confronti del richiedente, è evidente che nell'altro caso l'interesse alla tutela della salute pubblica - al quale, come si è detto, il controllo veterinario è fondamentalmente preordinato - si oppone in radice, per ovvi motivi, a eventuali interruzioni del servizio de quo non espressamente previste.

3. Passando ora alla fattispecie, si evince dal relativo contesto normativo che i controlli e le ispezioni veterinarie di cui trattasi - previsti da apposite direttive comunitarie - sono tutti direttamente collegati alla prima commercializzazione degli animali e dei prodotti soggetti a controllo, vale a dire al primo anello dell'immissione nella rete distributiva. E questo fatto basta da sé a far rientrare l'attività ispettiva in oggetto nella categoria, sopra individuata, dei controlli veterinari prioritariamente volti alla tutela della salute pubblica, e come tali obbligatori ed indefettibili. Tanto è vero - è doveroso soggiungere - che la relativa omissione può integrare gli estremi del reato di abuso d'ufficio (cfr. sent. Trib. Palermo 8-10-1998).
Per conseguenza, premesso che non ricorre nella fattispecie l'ipotesi dell'esclusivo interesse privato, per cui appare superfluo approfondire tale aspetto, non si ritiene di poter condividere quanto prospettato nella richiesta di parere.

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Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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