Pos. IV Prot.________/214.2002.11

OGGETTO: Organi.- Durata in carica.- Decorrenza.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento interventi infrastrutturali
(Rif. nota 2321 del 2 ottobre 2002)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata il Dipartimento regionale interventi infrastrutturali, dovendo attivare le procedure di rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale della vite e del vino, ha chiesto l'avviso di questo Ufficio - rappresentando per le vie brevi l'urgenza della relativa acquisizione - circa l'esatta individuazione del termine iniziale di decorrenza della durata in carica del predetto Organo.

2.- Ai fini della soluzione della problematica proposta, premesso che la norma di riferimento (art. 3, comma 5, l.r. 14 settembre 1979, n. 212) si limita a statuire che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale della vite e del vino "dura in carica quattro anni", senza specificare testualmente alcunché in ordine al dies a quo di decorrenza del relativo periodo, occorre procedere all'individuazione di un principio di carattere generale che possa trovare applicazione in tutti i casi in cui, come nella fattispecie, manchi una specifica statuizione.

In dottrina (cfr. Pietro Virga, Diritto amministrativo, vol. I, pag. 88, Giuffrè, Milano, 1993) è stato autorevolmente sostenuto che "di regola, il dies a quo per la decorrenza del periodo di durata è determinato dall'atto di nomina ovvero da quello di elezione, indipendentemente dalla data in cui le funzioni siano effettivamente assunte."
E tale interpretazione risulta confermata, argomentando a contrario, anche dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza 30 novembre 1992, n. 989), che ha ritenuto che soltanto "quando la legge delimita temporalmente la preposizione ad un ufficio proprio in ragione delle funzioni che vi sono connesse, operando così un implicito raccordo tra nomina e svolgimento dell'incarico (n.d.r.: previsione che non si riscontra, invero, nell'ipotesi in discorso), la durata di quest'ultimo deve essere calcolata a decorrere dall'immissione del nominato nelle funzioni dell'incarico stesso", che, nel caso di organi collegiali, andrebbe identificata nell'adunanza di insediamento, momento di realizzazione della fattispecie costitutiva.
Ancora, si osserva che il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati (cfr. stampato C. 5729-A-Relazione), nel rendere parere in ordine al D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, recante "Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici", ha financo rilevato che persino lo stabilire normativamente, a regime, il criterio di decorrenza dell'incarico a partire dalla data di effettivo insediamento, potrebbe ritenersi "contrastare con i principi generali dell'ordinamento, in quanto sembrerebbe attribuire alla discrezionalità dei nominati la facoltà di influire (ritardando la data di prima convocazione degli organi) sulla determinazione della scadenza finale dei rispettivi mandati".

Conclusivamente, pertanto, nell'individuare, in via generale, il dies a quo di decorrenza del periodo di durata in carica degli organi collegiali nella data dell'atto di nomina, si rileva che, in ordine alla fattispecie proposta, l'interpretazione recata risulta, da un lato, già fatta propria dall'Amministrazione che in occasione della nomina del Consiglio per il quadriennio 1993/1997 (cfr. D.P.R.S. 14 agosto 1993, n. 374, art. 3) in tal senso testualmente ha disposto, e dall'altro confermata, sotto un profilo logico-sistematico, dalla previsione recata dall'art. 3, comma 6, della l.r. 212 del 1979.
Detta norma prevede, invero, l'abrogazione della disposizione istitutiva di una commissione avente il compito di rendere parere sull'utilizzo di somme destinate alla promozione e diffusione dei vini siciliani "a decorrere dalla nomina del consiglio di amministrazione"; con ciò individuando implicitamente il momento in cui detto Organo risulta immesso nelle proprie funzioni, che non può che corrispondere al momento iniziale di decorrenza della relativa durata in carica.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intendan differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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