Pos.   Prot. N. /217.11.02 



Oggetto: Funzionario Ispettorato tecnico regionale. Rimborso spese legali - Spettanza



Allegati n...........................

Assessorato regionale LL.PP.
Dipartimento Ispettorato
tecnico regionale
PALERMO

1. Con nota 30 settembre 2002 n.739 viene chiesto l'avviso di questo Ufficio in ordine alla individuazione dell'Amministrazione competente ad erogare le somme relative al rimborso delle spese legali sostenute dall'ing. X.Y., funzionario dell'Ispettorato tecnico regionale nominato con deliberazione della Giunta provinciale di HHHH membro della Commissione per l'affidamento dei lavori in concessione di cui all'art.43, lett. e) della l.r. n.21/85, a seguito del processo penale conclusosi con sentenza di assoluzione.
Si chiede, infatti, se al predetto rimborso debba provvedere l'Ispettorato tecnico presso il quale l'ing. X.Y. prestava servizio e da cui scaturisce la nomina a membro della sopra citata Commissione ovvero la Provincia regionale di HHHH che ha nominato il X.Y. componente della predetta Commissione essendo in effetti quest'ultima l'amministrazione per cui il funzionario in questione svolgeva i compiti d'ufficio a seguito dei quali viene rinviato a giudizio.

2. L'art.39 della l.r. 29 dicembre 1980, n.145 dispone" ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano dichiarati esenti da responsabilità".
Dalla lettura della norma - la cui portata è stata ampliata dall'art.24 della l.r. 24 dicembre 2000 n.30 - si evince che il legislatore regionale ha collegato il diritto al rimborso delle spese legali alla sussistenza di due presupposti. Il primo concerne la riferibilità dell'imputazione all'incarico svolto in diretta connessione con i fini dell'Ente. Il secondo attiene alla circostanza che gli interessati siano dichiarati esenti da responsabilità.
In ordine a quest'ultimo presupposto non sembra possano sussistere dubbi in relazione alla sua sussistenza atteso che la sentenza n.1714 del 21.12./10.1.2001 - allegata in atti - emessa dalla Corte di Appello di CCCC su impugnativa del P.M. (e dell'imputato G.G. per i reati ascrittigli) conferma la sentenza del Tribunale di HHHH del 27.3.1998 di assoluzione degli imputati, fra cui il X.Y., tutti componenti della Commissione per l'esame ed il parere sulle offerte per la costruzione in concessione di tre scuole e di un centro pluridisciplinare deliberata dalla Provincia regionale di HHHH.
Trattasi, infatti, come si evince dal preambolo della sentenza di appello (cfr. pag. 2), di assoluzione "perché il fatto non sussiste" e, pertanto, di formula assolutoria piena che determina per il dipendente una totale mancanza di responsabilità, oltre che di ordine penale, anche di qualsiasi altra natura.
Premesso quanto sopra occorre procedere alla disamina del primo dei due presupposti sopra richiamati tenendo conto che la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che le varie modalità con le quali gli enti pubblici assumono l'onere delle spese legali sono espressione di un generalissimo principio in base al quale è consentito all'Amministrazione di intervenire a difesa del proprio dipendente o amministratore quando sussista un suo diretto interesse in proposito, cioè tutte le volte in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente e sia in definitiva imputabile all'Ente stesso. (C.S., sez. V, 14.4.2000, n.2242, id. 2000, I, 968).
L'art.39 della l.r. n.145/80 sopra riportato ha, infatti, riguardo, per quel che qui interessa, a "fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio". Ora se non vi è dubbio che con la locuzione "espletamento del servizio" la norma ha inteso fare riferimento alla attività istituzionale riconducibile all'Amministrazione od Ente (art. 28 Cost.) qualche problema interpretativo potrebbe sorgere con l'altro termine racchiuso nella norma de qua" compiti d'ufficio".
A tal fine appare utile riportare parte di un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato reso in data 27 ottobre 1997, secondo cui fra i compiti d'ufficio andrebbero ricomprese tutte quelle funzioni che il dipendente sia tenuto a svolgere nell'interesse dell'Amministrazione d'appartenenza e il cui espletamento possa farsi rientrare nel mansionario e, comunque, non sia liberamente rinunciabile dal soggetto incaricato.
Secondo l'orientamento espresso dall'Avvocatura, i vari casi che in linea di diritto possono farsi rientrare nella previsione legislativa citata non possono essere individuati in astratto, ma rapportati alle concrete fattispecie facendo ricorso a criteri e riscontri - quali la diretta responsabilità della Regione; il perseguimento di interessi diretti (come normativamente fissati) della Regione; il perseguimento di diretti compiti di vigilanza e intervento ecc. - esemplificatamente indicati dall'Avvocatura, la quale chiarisce, poi, che, negli altri casi, il dipendente regionale avrà comunque diritto al rimborso delle spese di difesa da parte dell'Amministrazione o Ente terzo tutte le volte che la normativa (di legge o di contratto) applicabile a tale Amministrazione od Ente preveda tale beneficio a favore dei propri dipendenti.
Stante quanto sopra evidenziato pare opportuno procedere alla disamina dell'art.43 della l.r. n.21/85 (sostituito dall'art.38 della l.r. n.10/93) - norma vigente al tempo di conferimento dell'incarico de quo - che, prescrivendo le modalità per l'affidamento dei lavori in concessione, prevede la previa acquisizione di un parere da parte di una apposita commissione ai fini dell'approvazione da parte dell'organo esecutivo dell'ente, interessato allo svolgimento della procedura di affidamento, dell'elenco delle imprese da invitare alla gara.
La composizione della commissione è determinata dal disposto del secondo comma dell'art.43 che alla lettera e) prescrive la nomina di "un funzionario dell'Ispettorato regionale tecnico designato dal Presidente della Regione".
La necessarietà della nomina de qua - che avviene su designazione del Presidente della Regione ovvero, in mancanza, giusta il disposto dell'art.43, terzo comma, della l.r. n.21/85 con delibera da parte dell'organo esecutivo dell'ente (nella fattispecie la Provincia regionale di HHHH) - comporta, ad avviso dello scrivente, che l'espletamento dell'incarico si appalesi obbligatorio o, comunque, non liberamente rinunciabile se non in presenza di una valida e documentata ragione.
Ciò posto occorre evidenziare, altresì, che oltre alla irrinunciabilità dell'incarico, ricorrono anche altri requisiti, indicati nel suindicato parere dell'Avvocatura, quali il perseguimento di interessi diretti della Regione - come risulta dal disposto normativo dell'art. 43, 7° comma laddove viene previsto che la commissione di cui trattasi vaglia le offerte anche sotto il profilo della garanzia di buona esecuzione delle opere - e di diretti compiti di vigilanza ed intervento (v. art.18 l.r. n.2/78 in ordine alle funzioni svolte dall'Ispettorato regionale tecnico).
D'altronde che la previsione, nella composizione della commissione de qua, di un funzionario dell'Ispettorato regionale tecnico risponda ad un interesse proprio - diretto e/o indiretto - della Regione risulta altresì dalla circostanza che la componente tecnica dell'ente interessato dall'affidamento dei lavori in concessione è assicurata dalla presenza del capo dell'ufficio tecnico prevista alla lett. c) dell'art.43, 2° comma, della l.r. n.21/85.
Tale impostazione, incentrata sul principio della riferibilità della condotta del dipendente di cui trattasi all'Ente cui appartiene, consente di ammettere al rimborso le spese legali sostenute dal X.Y. a carico di codesto Ispettorato.
Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesto Dipartimento ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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