Pos. 4   Prot. N. /226.02.11 



Oggetto: Obbligazioni e contratti - Fideiussione - Limiti.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE
Dipartimento bilancio e tesoro
P A L E R M O



1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta che con nota 30 giugno 1999, n. 37241, ha comunicato all'XXXX di non dare corso alla garanzia fideiussoria in favore del mutuo ruolo n. 8655, contratto dall'Istituto autonomo case popolari di YYYY con il medesimo XXXX "in quanto la richiesta formulata è pervenuta oltre il termine di sei mesi dalla scadenza delle singole rate dell'obbligazione garantita (art. 1957 c.c.)".
Riferisce altresì codesto Dipartimento che con successiva nota 27-2-2002, n. 125077, l'XXXX ha rilevato che il mutuo in questione è un "mutuo di scopo" per il quale può essere eccepita esclusivamente la prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) rimandando a tal proposito alla sentenza della Corte di Cassazione 3 febbraio 1994, n. 1110.
Ciò premesso vien chiesto l'avviso dello scrivente sulla questione sollevata dall'XXXX.

2. Ai fini dell'esame della questione prospettata appare anzitutto opportuno precisare i termini della stessa richiamando il disposto dell'art. 1957, primo comma, c.c. ai sensi del quale: "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate".
La riferita disposizione, prevedendo la decadenza del creditore dal suo diritto verso il fideiussore qualora non agisca entro un termine di rigore per l'adempimento dell'obbligazione garantita, ha come ratio quella di provocare il sollecito esercizio del diritto di credito, il cui ritardo potrebbe altrimenti compromettere, nell'incertezza di una lunga attesa, la posizione del fideiussore.
Ciò detto, nella fattispecie risulta che l'Amministrazione regionale non ha dato corso alla garanzia fideiussoria in favore del mutuo in questione poiché la "richiesta formulata" - e cioè, deve intendersi, l'istanza dell'XXXX nei confronti del debitore volta, appunto, al soddisfacimento della propria pretesa creditoria - è stata proposta oltre il termine di sei mesi "dalla scadenza delle singole rate della obbligazione garantita". L'XXXX eccependo che il mutuo dallo stesso concesso è un mutuo di scopo, intenderebbe invece evidenziare che l'obbligazione assunta dal mutuatario va considerata come "unitaria"; conseguentemente, in tale situazione, il termine di sei mesi entro cui il creditore, e cioè lo stesso XXXX, deve agire ex art. 1957 c.c. contro il debitore, ai fini della perpetuatio della obbligazione fideiussoria a carico dell'Amministrazione regionale, decorrerebbe non dalla scadenza delle singole rate di mutuo bensì dall'ultima rata del piano di ammortamento del prestito.
Nella fattispecie trattasi dunque di accertare quale sia il dies a quo per il computo del termine fissato dall'art. 1957 c.c., primo comma.
Così impostata la questione va ora rilevato che la stessa è strettamente correlata all'individuazione del momento in cui l'obbligazione garantita debba considerarsi scaduta.
In particolare, nella fideiussione riguardante obbligazioni ad esecuzione periodica o ripetuta - come sono appunto quelle derivanti dal contratto di mutuo - il termine di scadenza, agli effetti dell'art. 1957 c.c. è - secondo la dottrina e la giurisprudenza ormai consolidate - "quello entro il quale devono eseguirsi le singole prestazioni, non quello che segna l'estinzione dell'intero rapporto".
Infatti, in tal caso, ogni prestazione relativa all'obbligazione garantita ha un suo carattere giuridicamente autonomo e segue una sorte propria in modo che non influenza le altre, nè è dalle altre influenzata (cfr. Fragali "Della fideiussione" in Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca, libro quarto, "Delle obbligazioni" (art. 1936-1959), 1961, pag. 498; Cass. Civ. 26/2/1985, n. 1655; 3/9/1982, n. 4811; 25/5/1980, n. 3411; 12/9/1977, n. 3946; 3/2/1975, n. 398; 27/10/1972, n. 3315).
Il carattere autonomo delle prestazioni periodiche risulta confermato laddove si consideri che la loro esecuzione non è mai colpita dagli effetti retroattivi della condizione risolutiva, del recesso e della risoluzione del contratto (art. 1360, 2° co.; 1373, 2° co.; 1458, 1° co.).
La soluzione sopra accolta costituisce, invero, applicazione del principio generale, in materia di prescrizione e decadenza, secondo il quale gli effetti estintivi propri di tali istituti cominciano a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e ciò si verifica, nel caso di obbligazione ad esecuzione periodica, dal momento della scadenza di ciascuna rata.
Del resto sarebbe incongruente ritenere che il fideiussore debba rimanere obbligato fino al termine dell'ultima scadenza anche per le rate precedenti poiché in tal modo si renderebbe più onerosa la sua posizione che invece la ratio della norma in esame intende salvaguardare.
Vero è che in una isolata pronuncia la giurisprudenza ha anche precisato: "se l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata" (Cass. civ., sez. III, 11.10.1978, n. 4546); ma ciò appare irrilevante atteso che, nella fattispecie in relazione alla quale viene richiesto il presente parere, la divisione in rate non è disposta ad esclusivo interesse del debitore poiché ad essa è correlata la connessa ed accessoria obbligazione del pagamento degli interessi i quali sono appunto determinati, con un piano di ammortamento, in relazione al numero delle rate ed al lasso di tempo tra le stesse intercorrenti, fino al totale adempimento.
Nessun pregio sembra poi da riconoscere all'argomento dell'XXXX che attribuisce preminente rilievo alla qualificazione giuridica del contratto stipulato dal medesimo Istituto con lo IACP di YYYY; giacchè la qualificazione come mutuo di scopo di tale contratto non incide sulla disciplina dell'obbligazione fideiussoria a carico dell'Amministrazione regionale.
Pertanto, alla stregua delle superiori considerazioni, può concludersi che, nella fattispecie, il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza delle singole rate di mutuo.
Infine va altresì osservato che non appare altrettanto conducente il richiamo, contenuto nella citata nota dell'XXXX n.125077/2002, al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Ed invero al riguardo basta evidenziare che il termine di cui all'art. 1957 c.c. è di decadenza e non di prescrizione e rileva nei confronti dell'obbligazione di garanzia, poiché la predetta norma indica l'attività richiesta al creditore ai fini della proroga dell'obbligazione fideiussoria. Il termine di cui all'art. 2946 c.c. - che secondo la sentenza della Cassazione n. 1110/1994 si applicherebbe al pagamento dei ratei di mutuo e dei relativi interessi - è invece quello ordinario di prescrizione e rileva nell'ambito del contratto di mutuo incidendo solo nei rapporti tra mutuante e mutuatario. Ciò nel senso che il diritto del mutuante ad ottenere dal mutuatario il pagamento dei ratei di mutuo e dei relativi interessi può essere fatto valere - secondo la richiamata sentenza - entro il termine ordinario di prescrizione decennale; pertanto tale termine non rileva con riguardo alla proroga dell'obbligazione fideiussoria.

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A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.









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