POS. V Prot._______________/231.02.11

OGGETTO: Enti Parco - Compensi degli amministratori - Quesiti vari.


ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento Territorio e Ambiente - Protezione Patrimonio Naturale
PALERMO


1. Con nota prot. n. 62694 del 18 ottobre 2002, codesto Dipartimento ha trasmesso, ai sensi dell'art.32, quarto comma, L.r. 7 marzo 1997, n.6 e succ. mod., la nota prot. n.7168 del 26 settembre 2002, con cui l'Ente Parco XXXX ha chiesto di "sapere se lo status del Presidente del Parco, del Vice Presidente e dei componenti il C.E. è da equiparare a quello degli amministratori degli Enti locali, normato dalla l.r. 23/12/2000, n.30, e successive modifiche" e ciò al fine di chiarire problematiche concernenti la determinazione dei compensi agli stessi spettanti.
Riferisce, innanzitutto, l'Ente parco che i compensi mensili spettanti agli organi di amministrazione dello stesso vengono, attualmente, così corrisposti:
- al presidente, nella misura del 75% dell'indennità minima stabilita per il presidente della provincia, secondo quanto previsto all'art.83, L.r. 3.5.2001, n.6, salva la riduzione del 10% di cui all'art.17, L.r. 26.03.02, n.2;
- al vice presidente, nella misura del 50% di quello spettante al presidente, ex art.4, D.P.Reg. 21 luglio 1994;
- ed, infine, ai componenti del comitato esecutivo, nella misura stabilita nel D.P.Reg. ult. cit., come rideterminata dal D.P.Reg. 29 dicembre 1999.
Ciò premesso, l'Ente Parco chiede, in particolare, di conoscere:
- "se i suindicati compensi corrisposti al presidente, al vice-presidente e ai componenti del comitato esecutivo siano da considerare alla stregua dell'indennità di funzione prevista per gli amministratori degli enti locali";
- se i compensi del presidente e del vice presidente debbano essere dimezzati, ai sensi dell'art.19, secondo comma, L.r.n.30/2000, per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- se al presidente, a conclusione del mandato, spetti l'indennità di fine mandato prevista all'art.12 del D.P.Reg. 18.10.2001, n.19;
- se, in caso di insediamento o cessazione dalla carica nel corso del mese, i compensi "mensili" spettanti al presidente, al vice presidente ed ai componenti del C.E., vadano corrisposti per intero "oppure in ragione di un trentesimo per ogni giorno di durata della carica";
- come vada effettuata la decurtazione del compenso dei componenti del C.E. per le assenze dalle sedute, se, cioè, vada "calcolata sull'importo del compenso mensile, oppure sull'importo a scalare, cioè sull'importo che si ottiene sottraendo la deduzione per le precedenti assenze qualora queste siano più di una".
Infine, l'Ente Parco ha chiesto se il presidente, il vice presidente e i componenti del C.E. possano fruire, nel caso fossero lavoratori dipendenti, di permessi e licenze secondo quanto previsto dall'art.20. l.r. n.30/2000 e succ. mod. e, in caso affermativo, con quale decorrenza si applichi la previsione di cui al quinto comma della medesima disposizione.
Codesto Dipartimento non ha espresso il proprio orientamento sui quesiti suesposti, limitandosi ad inoltrare la richiesta dell'Ente Parco.

2. Sulla questione suesposta, si osserva quanto segue.
Il sistema dei compensi da corrispondere al presidente ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza di enti, aziende ed istituti regionali, ha trovato una sua omogenea e compiuta disciplina nell'art.1, l.r. 11.5.1993, n.15 e succ. mod., per il quale "i compensi lordi da corrispondere al presidente ed ai componenti di organi collegiali costituiti in forza di leggi regionali che operano a livello locale non possono superare il 75 per cento dei compensi corrisposti per le attività istituzionali, rispettivamente al Presidente della Provincia ed ai membri della Giunta e del Consiglio della Provincia in cui ha sede l'organo operante a dimensione provinciale, ed al sindaco ed ai membri della Giunta e del Consiglio del Comune per l'organo competente a dimensione comunale o intercomunale. Restano ferme le misure dei compensi in atto stabilite al di sotto del predetto limite del 75 per cento" (primo comma), demandando la concreta determinazione dei predetti compensi a successivi decreti del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale (terzo comma). La norma stabilisce anche che "nessun compenso può comunque essere corrisposto a titolo di trattamento economico periodico non collegato alle effettive riunioni di ciascun organismo collegiale" (sesto comma).

Sulla scorta di quanto previsto dalla legge (art.1 cit.), e per quel che in questa sede interessa, con il decreto presidenziale 21 luglio 1994, recante "Compensi spettanti ai presidenti ed ai componenti degli organi collegiali di gestione, direzione e consulenza di enti, aziende ed istituti regionali", sono state dettate, all'art.4, le "disposizioni per gli organi di amministrazione", stabilendosi, in particolare, ai primi tre commi che:
"I compensi spettanti ai presidenti ed ai componenti degli organi di amministrazione debbono intendersi mensili.
La misura del compenso spettante al vice- presidente è pari al 50% di quella spettante al presidente.
Nessun compenso è dovuto ai consiglieri di amministrazione che, nel corso dell'anno, non partecipano ad alcuna riunione; i compensi dei consiglieri medesimi sono ridotti del 20% in relazione ad ogni assenza alle riunioni degli organi collegiali aumentato di un ulteriore 5% per ogni assenza successiva alla prima.
...".
Il decreto di cui trattasi fissa, altresì, l'ammontare lordo dei compensi mensili spettanti, tra gli altri, al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente Parco XXXX (cfr. tabella "A" allegata, classe B), rapportandoli, come parametro di riferimento, ai compensi spettanti al presidente ed agli assessori della provincia in cui ha sede l'organo (con il limite massimo del 75% di cui al comma 1 dell'art.1, l.r. n.15/93 cit.).

Con il successivo decreto presidenziale 29 dicembre 1999 i predetti compensi venivano rideterminati con un incremento del 30% (cfr. art.2) a far data del 1° maggio 1998 (cfr. art.7), confermandosi tutte le altre disposizioni ed, in particolare, il limite del 75% dell'indennità prevista per gli organi provinciali di riferimento (cfr. art.3), e prevedendosi, a decorrere dal 1° gennaio 2003, un aumento periodico triennale nella misura non superiore al 10% dei compensi di che trattasi, al pari di quanto avviene per gli amministratori degli enti locali (cfr. art.4).

Per completezza, infine, va ricordato che l'art.17, l.r. 26.3.2002, n.2, ha disposto, per il triennio 2002-2004, che i compensi di cui trattasi "restano fissati nelle misure in atto stabilite ridotte del 10 per cento" (primo comma).

La ricognizione della normativa che in questa sede interessa deve essere completata con le due recenti previsioni di cui all'art.18, l.r. 17.3.2000, n.8 ("Collocamenti in aspettativa, indennità di carica e permessi per i presidenti di enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione") ed all'art.83, l.r. 3.5.2001, n.6 ("Compensi presidenti organi collegiali"), norme che si occupano, comunque, soltanto dei presidenti di cui trattasi.
Con la prima norma, il legislatore ha dettato, solo con riguardo ai predetti soggetti, una disciplina più compiuta, stabilendo che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n.816, così come applicate per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, si applicano, a decorrere dal loro insediamento e nella misura economica deliberata dalla Giunta regionale, ai presidenti degli Enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione...".

Con l'art.83, l.r. n.6/01, successivamente modificato dall'art.129, comma 15, lettere a), b) e c), l.r. 26 marzo 2002, n.2, si è innovato, limitatamente alla determinazione dei compensi dei presidenti, disponendosi che "I compensi da corrispondere ai presidenti di organi collegiali di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n15, di dimensione sovracomunale individuati con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, sono stabiliti nella misura del 75 per cento della indennità di funzione minima stabilita per i presidenti delle province regionali corrispondenti, in attuazione dell'art.19, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e decorrono dalla data di emanazione del predetto decreto" (primo comma).


3. Come ben si evince dalla richiesta di parere, le perplessità dell'Ente Parco XXXX nascono, in buona misura, dall'erronea equiparazione dello status di amministratore dell'Ente Parco stesso a quello di amministratore degli enti locali.

Occorre, in primo luogo, chiarire invece che, come già parzialmente evidenziato, i compensi del presidente, del vice presidente e dei componenti del C.E. dell'Ente Parco rientrano nel campo di applicazione dell'art.1, l.r. n.15/1993 e succ. mod. e delle successive norme correlate.
Le citate norme costituiscono nel loro insieme un quadro di riferimento ben distinto da quello concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia, individuabile nell'art.19 della l.r. 23.12.2000, n.30, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali" e nel D.P.Reg. 18.10.2001, n.19, recante il "Regolamento esecutivo dell'art.19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia". Com'è noto, la predetta normativa attribuisce, nella misura ivi indicata, un'indennità di funzione a sindaci e presidenti delle province regionali e gettoni di presenza a consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione alle adunanze dei consigli e delle commissioni consiliari.

L'interferenza tra le due discipline, -quella concernente gli amministratori di enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo dellaRegione e quella che si occupa degli amministratori degli enti locali-, è data fondamentalmente dalla circostanza che tanto l'art.1, l.r. n.15/1993 con i relativi decreti presidenziali di attuazione, quanto l'art.83, l.r. n.6/2001, assumono come parametri di riferimento le indennità e compensi degli amministratori degli enti locali.
Ne consegue che, per quel che concerne "il vice presidente" ed "i componenti" di organi collegiali, i quesiti sottoposti allo Scrivente vanno inquadrati e risolti nell'ambito normativo che li riguarda.

Per le problematiche riguardanti il presidente dell'Ente, invece, si deve tenere conto del richiamo, effettuato dall'art.18, l.r. n.8/2000 cit., alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n.816 (recante norme in materia di "Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali"), che rispettivamente concernono i "collocamenti in aspettativa" (art.2), la "indennità di carica dei sindaci" (art.3) e i "permessi" (art.4).
Ora, con riferimento all'art.3, L. n.816/1985 cit. si deve senz'altro concludere che la norma risulta innovata dall'art.83, l.r. n.6/2001 cit., che, come sopra visto, detta una diversa disciplina dei compensi del presidente.
Riguardo al rinvio agli istituti del collocamento in aspettativa e dei permessi, così come disciplinati dalla L. n.816/1985, va ricordato che tale ultima legge è stata abrogata dall'art.274, D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
Tuttavia, considerato lo scopo originario della norma, che è quello di fare capo alla normativa dettata per gli amministratori degli enti locali, - considerazione avvalorata dalla circostanza che, a ben vedere, le disposizioni della L. n.816/1985, richiamate dall'art.18, l.r. 17.3.2000, n.8, erano già state abrogate dalla L. 3.8.1999, n.265 (cfr. art.28)-, non può non concludersi che, nel rispetto della volontà del legislatore, i predetti istituti possono trovare applicazione, con riferimento ai presidenti degli organi collegiali di cui trattasi, secondo quella che è la loro attuale disciplina ex l.r. n.30/2000.

4. Alla luce del quadro normativo appena delineato, passando all'esame dei singoli quesiti sottoposti allo Scrivente, è utile occuparci separatamente della figura del presidente, visto che il medesimo risulta maggiormente agganciato alla disciplina relativa agli amministratori degli enti locali:
I) per quanto concerne i compensi spettanti al presidente (e vale anche per il vice presidente e per i componenti del C.E.) , risulta ormai chiaro che questi vanno tenuti distinti dalla "indennità di funzione", spettante ex art.19, l.r. n.30/2000 ai presidenti delle corrispondenti province regionali, cui vanno invece parametrati nella misura del 75% secondo quanto previsto all'art.83, l.r.n.6/2001 più volte citato, salva la riduzione di cui all'art.17, l.r. n.2/2002;
II) per il presidente che sia lavoratore dipendente e che non abbia richiesto l'aspettativa, deve operarsi il dimezzamento dell'indennità, visto che la ratio dell'art.83, l.r. n.6/2001 è quella di fare capo alle previsioni dell'art.19, l.r. n.30/00 in ordine alla quantificazione dei compensi e considerato, del pari, il rinvio alla disciplina del collocamento in aspettativa, operato dall'art.18, l.r. n.8/2000 (nulla è previsto dal legislatore per quanto concerne il vicepresidente, pertanto, per quest'ultimo, trovano applicazione esclusivamente l'art.1, l.r. n.15/1993 ed i relativi decreti presidenziali);
III) non sembra, in assenza di esplicita previsione in tal senso, che al presidente possa spettare l'indennità di fine mandato di cui all'art.12, D.P.Reg. n.19/2001.

5. Per quanto concerne il calcolo dei compensi spettanti al presidente, al vice presidente ed ai componenti degli organi di amministrazione, alla luce delle modalità fissate all'art.4, D.P.Reg. 21.7.1994, si osserva quanto segue.
La disposizione testè citata dispone chiaramente che i predetti compensi "debbono intendersi mensili". Pertanto, sembra fuor di dubbio che gli stessi debbano essere decurtati in ragione di un trentesimo per ogni giorno, nel caso di insediamento o cessazione dalla carica nel corso del mese.
Del pari, quanto alla decurtazione dei compensi dei componenti del c.e. per le assenze dalle sedute, la lettera della disposizione induce a ritenere che questa vada effettuata sull'importo mensile.


6. Con riguardo agli ultimi due quesiti sottoposti allo Scrivente, -concernenti l'applicabilità al presidente, al vice presidente ed ai componenti del c.e. dell'Ente Parco della disciplina dei permessi di cui all'art.20, l.r. n.30/2000, nonché, in caso affermativo, la decorrenza giuridica della disciplina del rimborso oneri di cui al quinto comma dello stesso-, si osserva che, per quanto sopra detto, la citata norma può trovare applicazione solo nei confronti del presidente.

Ciò detto, va ricordato che il comma quinto della norma in questione, come sostituito dall'art.129, comma 14, l.r. 26 marzo 2002, n.2, così recita "A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti" (il testo originario era così formulato: "5. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n.67").
Ora, è pur vero che a norma dell'art.131, comma secondo, della l.r. n.2/2002, "le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2002", tuttavia, -come già questo Ufficio ha avuto modo di esprimersi con parere n.130/2002, reso all'Assessorato regionale degli enti locali il 2 agosto 2002 con nota prot.13310/130.02.11-, "va osservato che la tecnica utilizzata dal legislatore regionale per la modificazione della disciplina degli oneri per i permessi retribuiti degli amministratori locali non sembra dare adito a dubbi circa il carattere retroattivo della stessa.
Infatti, l'espressione 'A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge...', inserita non già nell'alinea della novella che introduce la modifica, bensì nella modifica testuale del previgente comma quinto, non può che essere intesa con effetto "ex tunc", cioè dall'entrata in vigore della l.r. n.30/00.
Ed invero, con la disposizione in questione il legislatore regionale ha inteso ripristinare la normativa anteriore alla l.r. 30/00 (art.4, co.5 l. 816/85 come recepita dalla l.r. 31/86), riportando a carico degli enti pubblici (non economici)- datori di lavoro gli oneri per i permessi retribuiti di lavoratori dipendenti per l'espletamento di funzioni pubbliche, riducendo in tal modo gli oneri posti a carico degli enti locali per i propri amministratori.
D'altra parte, com'è noto, il principio di irretroattività della legge, pur riconosciuto come principio generale dall'art.11, co.1, delle preleggi non ha ottenuto in sede costituzionale, salvo quanto espresso dall'art.25 della Costituzione, una garanzia specifica.
Al legislatore, pertanto, non è inibito emanare norme con efficacia retroattiva, a condizione che tale retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti (cfr. ex plurimis C.Cost. n.416 del 1999).
Ora, la modifica in esame, non sembra in contrasto con i principi costituzionali testè richiamati".
Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
















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